LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29
NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Soggetti destinatari
Art. 4 - Programmi di settore
Art. 5 - Finanziamento dei programmi di settore
Art. 6 - Legge finanziaria regionale
Art. 7 - Attuazione del programma
Art. 8 - Domande di finanziamento
Art. 9 - Istruttoria
Art. 10 - Nucleo di valutazione
Art. 11 - Approvazione e finanziamento dei progetti
Art. 12 - Modalità di finanziamento
Art. 13 - Modalità di erogazione dei finanziamenti: progetti regionali
Art. 14 - Modalità di erogazione dei finanziamenti: interventi in conto capitale
Art. 15 - Modalità di erogazione dei finanziamenti: interventi in conto interessi
Art. 16 - Norma transitoria e finale
Note del Redattore:
La L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 è stata abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 6 luglio 1977 n. 31 è stata abrogata dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40.