Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 66 del 21 maggio 2007

Capo III
Norme finali e abrogazioni
Art. 8
Norme finali
1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 (Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci);
b) legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 (Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci);
c) legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 (Rifinanziamento, modifica ed integrazione delle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37, "Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci" e 26 novembre 1973, n. 39, "Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci");
d) legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 (Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
e) legge regionale 29 agosto 1986, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 "Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande");
f) legge regionale 7 marzo 1988, n. 9 (Modifica all'allegato 2 (Zone turistiche) della L.R. 10 luglio 1984, n. 40. Castell'Arquato "Città d'arte");
g) legge regionale 20 marzo 1989, n. 9 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite di giornali e riviste);
h) legge regionale 23 marzo 1990, n. 24 (Ulteriori modifiche ed integrazioni della L.R. 10 luglio 1984, n. 40 "Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande").

Espandi Indice