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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 84
1. I commi 4, 5 e 6 dell' articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono abrogati.
2.
Nell' articolo 19 della legge regionale n. 17 del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, di cui all'articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, programma annualmente le risorse del fondo.";
b) il comma 5 è abrogato.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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