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LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2017, n. 23

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 (INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 323 dell' 1 dicembre 2017

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114)
Chiudere area cap2 Capo II - Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49)
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997
Art. 4 - Introduzione del titolo III bis nella legge regionale n. 41 del 1997
Art. 5 - Introduzione dell'articolo 11 bis nella legge regionale n. 41 del 1997
Art. 6 - Introduzione dell'articolo 11 ter nella legge regionale n. 41 del 1997
Espandere area cap3 Capo III - Disposizioni finali
Capo I
Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno)
Art. 1
1.
L'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Esercizi commerciali polifunzionali
1. Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:
a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
b) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
c) gestione di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
d) gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell'articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 Sito esterno (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 Sito esterno, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
e) gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
f) gestione di parchi vacanza, così come normati dal comma 1, lettera d), e dal comma 7 dell'articolo 13 (Strutture ricettive all'aperto), dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 Sito esterno;
3. I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.
4. I Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.
5. La Regione e gli enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), al fine di favorire l'insediamento, il mantenimento e il ripristino degli esercizi commerciali polifunzionali nelle aree di cui al comma 2.
6. Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.
7. Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ( Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.
8. I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.
9. Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi."
Capo II
Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49)
Art. 2
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:
"a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";"
2.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997, dopo le parole
"Titoli III"
sono inserite le parole
", III bis".
Art. 3
1.
Alla fine della lettera h) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997, sono aggiunte le seguenti parole:
Art. 4
Introduzione del titolo III bis nella legge regionale n. 41 del 1997
1.
Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 41 del 1997 è inserito il seguente titolo:
"Titolo III bis"
Interventi a sostegno degli esercizi commerciali polifunzionali
Art. 5
Introduzione dell'articolo 11 bis nella legge regionale n. 41 del 1997
1.
Nel titolo III bis della legge regionale n. 41 del 1997, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
"Art. 11 bis
Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h), sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e a bis), per interventi concernenti:
a) l'acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività d'impresa;
c) l'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;
d) la realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
e) la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, di punti di informazione turistica e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza.
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 30 per cento del totale degli investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale. Qualora gli esercizi cessino la propria attività o trasferiscano la propria sede in zone diverse da quelle in cui sono insediati senza previo accordo del Comune, i contributi sono revocati con le modalità e nei limiti stabiliti nel bando che li ha concessi."
Art. 6
Introduzione dell'articolo 11 ter nella legge regionale n. 41 del 1997
1.
Nel titolo III bis della legge regionale n. 41 del 1997, dopo l'articolo 11 bis è inserito il seguente:
"Art. 11 ter
Agevolazioni
1. Al fine d'incentivare interventi di recupero edilizio ed il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei piccoli Comuni, gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale, relativi all'insediamento degli stessi, possono essere ridotti fino alla metà.
2. I Comuni possono concedere a titolo gratuito, e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la manutenzione e la restituzione dei beni.
3. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere gli esercizi commerciali polifunzionali nei territori soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.
4. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale. "
Capo III
Disposizioni finali
Art. 7
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel contrastare i fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:
a) andamento e localizzazione della rete distributiva nei Comuni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 14 del 1999, con particolare riguardo agli esercizi commerciali polifunzionali, distinguendo fra nuove aperture e trasformazioni di attività esistenti, loro permanenza e capillarità sul territorio;
b) tipologia dell'offerta commerciale e dei servizi erogati in convenzione dagli esercizi commerciali polifunzionali, unitamente alle caratteristiche dei fruitori;
c) ammontare dei contributi concessi, tipologia dei progetti ammessi a contributo e descrizione delle agevolazioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della legge regionale n. 41 del 1997;
d) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.


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