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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 63 del 4 marzo 2019

Art. 3
1. L'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26
Soggetti promotori
1. Possono promuovere tirocini:
a) l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna;
b) le università e gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; gli istituti di alta formazione artistica e musicale;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
d) le fondazioni ITS;
e) l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
f) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 35;
g) i soggetti accreditati per la formazione professionale di cui all’articolo33 della legge regionale n. 12 del 2003;
h) i soggetti autorizzati all’intermediazione dall’ANPAL, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 Sito esterno (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Sito esterno) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto, nonché autorizzati all’intermediazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Sito esterno (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 Sito esterno);
i) l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);
l) i comuni in forma singola o associata, le aziende di servizi alla persona, le aziende speciali consortili, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d’inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
m) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d’inserimento sociale.
2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 non può promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale che si riferisca a qualifica o unità di competenza già interamente acquisita dal tirocinante.
3. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione a uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e ospitante.
4. In caso di mobilità interregionale sono abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio regionale esclusivamente i seguenti soggetti:
a) i servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro;
b) le università, gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e gli istituti di alta formazione artistica e musicale;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
d) le fondazioni ITS.
5. La Giunta regionale con proprio atto individua le modalità per la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini nel territorio regionale.
6. La Regione verifica l’idoneità dei singoli soggetti promotori, alla luce delle previsioni dell’articolo 26 ter.”

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