LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 4Art. 45
(modificato comma 3 da prima da art. 3 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29 poi da art. 6 L.R. 29 maggio 2020, n. 1, infine da art. 6 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)
Abrogazioni e norme transitorie
1.
Il
comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è abrogato.
2.
L'
articolo 35 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) è abrogato.
3.
Con deliberazione, da adottarsi entro
il 31 dicembre 2021, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR) alle strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004, introdotto dalla presente legge.