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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4223
Presentato in data: 03/03/2017
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio". (Delibera di Giunta n. 218 del 27 02 2017)

Presentatori:

giunta

Testo:

 

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

DISPOSIZIONI REGIONALI SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO

 

 


TITOLO I

 

PRINCIPI FONDAMENTALI E ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

 

Art. 1

Principi e obiettivi generali

 

1. In attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, la presente legge stabilisce la disciplina regionale in materia di governo del territorio, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale e nel rispetto dell’ordinamento comunitario e della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in materia di ordinamento civile e penale e del regime della proprietà, nonché in materia di tutela della concorrenza. La presente legge disciplina, altresì, i livelli minimi essenziali dei sistemi delle infrastrutture, delle attrezzature urbane e territoriali nonché dei servizi che devono essere garantiti in tutto il territorio regionale.

2. Il governo del territorio, inteso quale insieme delle attività di analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socio-economiche su di esso incidenti, è esercitato dai Comuni e loro Unioni, dalla Città metropolitana di Bologna, dai soggetti di area vasta e dalla Regione, perseguendo la sostenibilità, l’equità e la competitività del sistema sociale ed economico, ed il soddisfacimento dei diritti fondamentali delle attuali e future generazioni inerenti in particolare la salute, l’abitazione ed il lavoro, e nel rispetto dei seguenti obiettivi:

a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riguardo all’efficientamento energetico ed alla riduzione del rischio sismico degli edifici, alle condizioni di vivibilità delle aree urbane anche in termini di qualità ambientale ed ecologica, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all’abitazione di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo);

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che lo connotano;

e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;

f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;

g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.

3. La presente legge valorizza la capacità negoziale dei Comuni, la qualità delle proposte progettuali e la sostenibilità ambientale degli interventi, quali fattori determinanti per l’efficacia del governo del territorio, e richiede la crescita della qualificazione del personale tecnico e amministrativo e lo sviluppo di processi stabili di monitoraggio dei sistemi ambientali e territoriali.

4. Le amministrazioni pubbliche titolari di funzioni di governo del territorio cooperano, secondo criteri di competenza e di leale collaborazione, all’elaborazione e valutazione delle scelte fondamentali riferite al territorio e al monitoraggio della loro attuazione, anche mediante la stipula di accordi territoriali e l’istituzione di sedi stabili di concertazione.

 

 

Art. 2

Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione

 

  1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti di area vasta, i Comuni e loro Unioni esercitano le funzioni di governo del territorio assicurando il perseguimento dell’interesse pubblico, nell’osservanza dei principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza e partecipazione e secondo criteri di responsabilità, economicità, efficacia, flessibilità e semplificazione dell’azione amministrativa. 2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche deputate all’esercizio delle funzioni di governo del territorio provvedono: a) a conformarsi alle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), alle linee guida contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ed alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); b) ad acquisire, per i soggetti privati proponenti l’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle azioni di trasformazione del territorio; c) a garantire il rispetto degli obblighi di astensione previsti per le situazioni di conflitto di interessi dall’articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990, per i responsabili dei procedimenti e i titolari degli uffici coinvolti, e dall’articolo 78, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per i componenti degli organi politici degli enti locali che deliberano in materia urbanistica e territoriale.

 

 

Art. 3

Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e

conclusione dei procedimenti in corso

 

1. I Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla presente legge, avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo.

2. I Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), entro il termine di cui al comma 1 avviano, a norma dell’articolo 45, comma 2, della presente legge, il procedimento di approvazione di un’unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano Urbanistico Generale (PUG), stabiliti dal Titolo III, Capo I, della presente legge. Per l’approvazione di tale variante trova applicazione il procedimento per l’approvazione dei piani, di cui al Titolo III, Capo III, della presente legge, ad esclusione della consultazione preliminare di cui all’articolo 44, e i termini previsti dagli articoli 45, 46 e 47 sono ridotti della metà.

3. I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale (PRG), predisposto ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio), entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, avviano, a norma dell’articolo 45, comma 2, della presente legge, il procedimento per l’approvazione del PUG, ai sensi del Titolo III, Capo III, della presente legge.

4. I Comuni che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno adottato il piano strutturale comunale (PSC) e il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) unificano e conformano le previsioni dei piani ai contenuti del PUG stabiliti dal Titolo III, Capo I, della presente legge, senza che ciò richieda la ripubblicazione del piano, e concludono il procedimento di approvazione del nuovo strumento secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legislazione previgente per il PSC.

5. I Comuni dotati di PSC che, prima dell’entrata in vigore della presente legge abbiano adottato il RUE o il POC possono completare l’iter di approvazione degli stessi secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 33 e 34 della L.R. n. 20 del 2000, ferma restando l’osservanza dell’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni al fine di favorire l’adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul BURERT a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990, specifica i criteri per l’assegnazione dei contributi, individuando tra l’altro la misura percentuale massima del contributo regionale. La valutazione delle richieste presentate è effettuata dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei contributi dando comunque priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di comuni cui sia stato trasferito l’esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.

 

 

Art. 4

Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti

 

1.Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG stabilito dall’articolo 3, comma 1, il Comune può stipulare accordi operativi, di cui all’articolo 38, per dare immediata attuazione.a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3, e può rilasciare permessi di costruire convenzionati, di cui all’articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per attuare le previsioni del PRG e del POC vigenti.

2 Allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione ai sensi del comma 1, il Consiglio comunale assume una apposita delibera di indirizzo con la quale stabilisce, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati. Nel definire i contenuti della delibera di indirizzo il Consiglio comunale tiene altresì conto:

a) degli accordi con i privati antecedentemente stipulati ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000;

b) degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate ai sensi dell’articolo 30, comma 10, della medesima legge regionale;

c) delle previsioni del PSC confermative di zonizzazioni edificatorie stabilite dal piano urbanistico generale previgente;

d) di ogni altro atto o fatto da cui derivi, secondo la disciplina vigente, una specifica posizione giuridica differenziata e qualificata del privato;

e) dei vincoli preordinati all’esproprio in corso di definizione, per opere pubbliche di cui sia già stata programmata la realizzazione e dei vincoli decaduti che l’amministrazione intenda reiterare.

3. Nelle more della approvazione della delibera di indirizzo di cui al comma 2, i privati interessati possono presentare proposte di accordi operativi volti a dare immediata attuazione alle previsioni contenute nei vigenti PSC.

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti strumenti urbanistici e può essere formalmente avviato il procedimento di approvazione dei seguenti atti negoziali, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale previgente:

a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente;

b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche);

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 20 del 2000;

d) i Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana);

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

5. La stipula della convenzione urbanistica relativa agli strumenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 deve avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, i medesimi strumenti urbanistici perdono la loro efficacia. La convenzione deve altresì prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi edilizi richiesti, allo scopo di assicurare l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi.

6. I PUG adottati e approvati ai sensi dell’articolo 3 fanno salva la definizione e l’attuazione degli accordi operativi, dei permessi di costruire convenzionati, degli strumenti attuativi e degli atti negoziali disciplinati dai commi da 1 a 5 del presente articolo.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 1 a 6 del presente articolo, dopo la scadenza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG stabilito dall’articolo 3, comma 1: a) possono essere attuate unicamente le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana di cui all’articolo 7, comma 3;

b) sono comunque consentiti gli interventi diretti, da attuare con titolo abilitativo edilizio secondo la disciplina vigente;

c) mantengono la loro efficacia e possono essere attuati con i titoli abilitativi edilizi richiesti, unicamente i PUA e gli altri strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, approvati in data antecedente alla entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano convenzionati entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che sia prescritto l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi ai sensi del comma 5, ultimo periodo.

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO

 

CAPO I

Consumo del suolo a saldo zero

 

Art. 5

Contenimento del consumo del suolo

 

1.La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, assume l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo del suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato. pagina 62 di 141 2.

2.Nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all’articolo 6, il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico e per insediamenti strategici volti ad aumentare l’attrattività e la competitività del territorio, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A tale scopo, nell’ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani e degli accordi operativi sono necessariamente considerate le alternative localizzative che non comportino consumo del suolo, e la determinazione approvativa dei medesimi strumenti contiene specifiche e puntuali motivazioni relative alla necessità di prevedere l’utilizzo di suolo inedificato. 3.

3.Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni per il territorio rurale, di cui all’articolo 36, il consumo di suolo non è comunque consentito per nuove edificazioni residenziali, ad eccezione di quelle necessarie:

a) per attivare interventi di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale;

b) per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di edilizia libera indispensabile per assicurare la fattibilità economico finanziaria dell’intervento.

4. In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato devono evitare il più possibile di accrescere la dispersione insediativa, privilegiando soluzioni funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell’armatura territoriale esistente.

5. Il consumo del suolo è dato dal saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica attuativa prevede la trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all’articolo 32, commi 2 e 3, e quelle per le quali la medesima pianificazione stabilisca una destinazione che richieda, all’interno del medesimo perimetro, interventi di desigillazione, attraverso la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo.

6. La Regione provvede al monitoraggio del consumo del suolo ai sensi della presente legge e alla pubblicazione sul proprio sito web dei relativi dati.

 

 

Art. 6

Quota complessiva del consumo del suolo ammissibile

 

1. In coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero di cui all’articolo 5, comma 1, la pianificazione territoriale e urbanistica può prevedere, un consumo del suolo complessivo pari al tre per cento della superficie del territorio urbanizzato, calcolata ai sensi dell’articolo 32, commi 2 e 3, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.

2. In via di prima applicazione, la quota massima di superficie territoriale consumabile di cui al comma 1 è riconosciuta a ciascun Comune o all’Unione cui sia stato conferito l’esercizio della funzione di pianificazione urbanistica, con riferimento al perimetro del territorio urbanizzato stabilito dal PUG, in conformità a quanto previsto dall’articolo 32, commi 2 e 3.

3. I Comuni facenti parte di una Unione, ma che non abbiano conferito alla stessa la funzione di pianificazione urbanistica, possono stabilire la quota complessiva di superficie territoriale consumabile da ciascuno di essi attraverso apposito accordo territoriale, stipulato in sede di Unione. 4. La Città metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, possono attribuire ai Comuni e alle loro Unioni quote differenziate di superficie territoriale consumabile, nell’osservanza della quota complessiva indicata al comma 1 del presente articolo, attraverso rispettivamente il piano territoriale metropolitano e il piano territoriale d’area vasta di cui agli articoli 41 e 42 ovvero, prima della approvazione di tali strumenti, con la stipula di appositi accordi territoriali anche in sede locale. L’attribuzione di quote differenziate di superficie territoriale consumabile è accompagnata da misure di perequazione territoriale, ai sensi dell’articolo 41, comma 5.

5. Previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo di suolo, non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo del suolo di cui al comma 1, le aree che, dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione:

a) di lavori e opere pubbliche o di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico;

b) di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero di interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività economiche;

c) di nuovi insediamenti produttivi di interesse strategico regionale che siano oggetto di accordi per l’insediamento e lo sviluppo, di cui all’articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) o che presentino i requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale come specificati con apposita deliberazione dell’Assemblea Legislativa, su proposta della Giunta regionale;

d) di rilevanti insediamenti produttivi individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

e) di parchi urbani ed altre dotazioni ecologico ambientali;

f) di fabbricati nel territorio rurale funzionali all’esercizio delle imprese agricole;

g) di interventi per il parziale recupero della superficie di edifici non più funzionali all’attività agricola, demoliti ai sensi dell’articolo 36, comma 5, lettera e).

6. Non sono computate altresì nella quota massima di cui al comma 1 le aree utilizzate per l’attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti, ai sensi dell’articolo 4.

 

 

CAPO II

 

Promozione del riuso e della rigenerazione urbana

 

Sez.

I Regime differenziato del riuso e della rigenerazione rispetto alle nuove urbanizzazioni

 

Art. 7

Disciplina favorevole al riuso e alla rigenerazione urbana

 

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, assieme alla limitazione del consumo del suolo, la rigenerazione dei centri urbani, per aumentarne l’attrattività attraverso la riqualificazione dell’ambiente costruito secondo criteri di sostenibilità, e per accrescerne la competitività con la qualificazione e l’ampliamento dei servizi e delle funzioni strategiche ivi insediati.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge, privilegiano il riuso dei suoli urbani e la loro rigenerazione, secondo quanto stabilito dal presente Capo.

3. Ai fini della presente legge, costituiscono interventi di riuso e rigenerazione urbana le seguenti tipologie di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei tessuti urbani esistenti:

a) gli interventi di “Qualificazione edilizia”, diretti a realizzare la demolizione e ricostruzione di uno o più fabbricati che presentino una scarsa qualità edilizia, non soddisfacendo i requisiti minimi di efficienza energetica, sicurezza sismica, abbattimento delle barriere architettoniche, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti, previsti dalla normativa vigente, nonché gli interventi conservativi che, senza prevedere la demolizione dell’edificio originario, consentono comunque di realizzare i miglioramenti dell’efficienza energetica, della sicurezza sismica e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini della agibilità. Ferma restando l’osservanza della disciplina di tutela del centro storico e degli edifici di valore storico, artistico e testimoniale di cui all’articolo 32, commi 4, 5, 6 e 7, gli interventi di qualificazione edilizia sono sempre ammessi e si attuano con intervento diretto, fatti salvi gli eventuali limiti e condizioni stabiliti dal PUG;

b) gli interventi di “Ristrutturazione urbanistica”, come definiti alla lettera h) dell’Allegato alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), comprensivi degli interventi di costruzione e successiva demolizione, disciplinati dall’articolo 13, i quali si attuano attraverso permesso di costruire convenzionato;

c) gli interventi di “Addensamento e sostituzione urbana”, consistenti nei processi di riqualificazione anche incrementali, che, con particolare riferimento ad aree strategiche della città ovvero ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria, prevedono una loro significativa trasformazione che può comportare, in via esemplificativa: la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, degli spazi aperti e della rete stradale, la delocalizzazione degli immobili collocati in aree soggette a rischio ambientale e industriale, l’inserimento di nuove funzioni e la realizzazione o adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché l’attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Tali interventi sono diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio dal punto di vista identitario, sociale ed economico, realizzando nuove attrattività e opportunità di sviluppo. Gli interventi di addensamento e sostituzione urbana si attuano attraverso gli accordi operativi o i piani attuativi di iniziativa pubblica di cui all’articolo 38.

 

 

Art. 8

Incentivi urbanistici

per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana

 

1. Gli interventi edilizi realizzati all’interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell’articolo 32, commi 2 e 3, beneficiano dei seguenti incentivi urbanistici:

a)il contributo straordinario, di cui all’articolo 16,  comma 4,  lettera d-ter, del DPR n. 380 del 2001, non trova applicazione all’interno del territorio urbanizzato, relativamente alle previsioni del PUG che, al fine di privilegiare il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate prevedano la variazione dei parametri urbanistici stabiliti dagli strumenti di pianificazione previgenti o il mutamento delle destinazioni d’uso precedentemente ammesse, nonché nel caso di rilascio di permessi di costruire in deroga alle previsioni generali di piano. È fatta salva la facoltà per i Comuni di assoggettare a contributo straordinario le strutture di vendita e gli insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale, da realizzare all’interno del territorio urbanizzato. Il contributo straordinario trova al contrario applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato nonché per gli interventi che prevedano l’edificazione delle aree permeabili collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, di cui all’articolo 32, comma 3, lettera c);

b)per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbanistica all’interno del territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso, nel caso di interventi di sostituzione e addensamento urbano che richiedano la bonifica dei suoli inquinati o la rimozione dell’amianto e di altri materiali pericolosi per la salute o quote significative di desigillazione. Ai sensi dell’articolo 28, commi 3 e 4, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), i mutamenti della destinazione d’uso senza opere, previsti nell’ambito di interventi di riuso e rigenerazione urbana, sono gratuiti qualora comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale non avente maggior carico urbanistico e nel caso di passaggio, all’interno della medesima categoria funzionale, ad un uso non avente maggior carico urbanistico;

c)il PUG può prevedere che, in sede di accordo operativo, siano riconosciuti agli interventi di sostituzione e di addensamento urbano diritti edificatori e altre premialità aggiuntive, previa verifica di sostenibilità del relativo carico urbanistico e in coerenza con le previsioni della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, di cui all’articolo 34;

d)per gli interventi diretti di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica il PUG può altresì prevedere il riconoscimento, all’atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, di diritti edificatori aggiuntivi e di altre premialità parametrate al grado di miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico e alla qualità urbana e progettuale dell’intervento;

e)allo scopo di promuovere la realizzazione delle politiche pubbliche per la casa stabilite dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale di cui all’articolo 34, gli accordi operativi possono riconoscere ulteriori quote edificatorie, a compensazione dell’impegno assunto dall’operatore di realizzare, nell’ambito dell’intervento di rigenerazione urbana, una quota di alloggi di edilizia residenziale sociale;

f)Il PUG può prevedere altre forme di incentivazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana legate alla qualità progettuale degli interventi, quali in via esemplificativa: il rispetto di requisiti tecnici delle opere edilizie più elevati rispetto ai livelli minimi richiesti dalla disciplina vigente; la realizzazione e gestione di aree ecologicamente attrezzate; l’osservanza dei criteri della bioarchitettura; la realizzazione di insediamenti abitativi di cohousing e altri interventi residenziali innovativi per rispondere al disagio abitativo di categorie sociali deboli. La Giunta regionale con apposito atto di coordinamento di cui all’articolo 49 può stabilire parametri uniformi per la valutazione della qualità progettuale degli interventi.

2.Il PUG può disciplinare il trasferimento e la contestuale ricollocazione delle quantità edificatorie di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, da attuarsi esclusivamente tramite accordo operativo e su aree collocate nel territorio urbanizzato per le quali il PUG ammetta tale possibilità.

3.I medesimi diritti edificatori di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) possono essere riconosciuti dal PUG, previo assenso dei proprietari degli immobili, direttamente agli operatori economici che attuino gli interventi, previa stipula di apposita convenzione trascritta ai sensi dell’articolo 2643, comma primo, numero 2-bis, del codice civile, con la quale gli stessi, a pena di decadenza, si impegnino ad utilizzare i diritti edificatori acquisiti entro un termine perentorio comunque non superiore ai 3 anni successivi alla conclusione degli interventi di rigenerazione, con la presentazione di accordi operativi su aree per le quali il PUG ammetta il trasferimento di cubature.

4.Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e ai commi 2 e 3 del presente articolo non trovano applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato e per gli interventi che prevedano l’edificazione delle aree permeabili collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, di cui all’articolo 32, comma 3, lettera c). Tali interventi sono subordinati al pagamento del contributo straordinario e del contributo di costruzione, secondo la disciplina ordinaria, e possono beneficiare di quote aggiuntive di diritti edificatori solo nei casi di cui al comma 1, lettera e), in caso di realizzazione di alloggi in edilizia residenziale sociale.

 

 

Art. 9

Standard urbanistici differenziati

 

1. In attuazione della seconda parte dell’articolo 2-bis, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, la Regione stabilisce con apposito atto di coordinamento tecnico, emanato ai sensi dell’articolo 49 della presente legge, disposizioni in merito al sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici che concorrono a realizzare lo standard minimo di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare su tutto il territorio regionale. L’atto di coordinamento tecnico differenzia le prestazioni da realizzare nel territorio urbanizzato rispetto a quanto richiesto per i nuovi insediamenti, allo scopo di promuovere gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, conformandosi ai seguenti principi:

a) il PUG, nel definire la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, conferma l’attuale quota complessiva di aree pubbliche destinate a servizi, esistente nel territorio urbanizzato, destinando tali aree prioritariamente a soddisfare il fabbisogno di nuove dotazioni territoriali ovvero all’ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture pubbliche esistenti. Il Comune, allo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale con il concorso di operatori privati, può conferire agli stessi, in diritto di superficie, le aree pubbliche destinate a servizi, quale concorso per la realizzazione dei medesimi interventi, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, qualora nel documento di Valsat sia dimostrato che i fabbisogni di attrezzature e spazi collettivi, pregressi e quelli generati dagli interventi, sono pienamente soddisfatti nei medesimi ambiti o in aree contermini ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con l’apposita organizzazione dei trasporti pubblici. Le medesime aree pubbliche possono altresì essere concesse in diritto di superficie ad operatori privati, ove risultino indispensabili per realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all’articolo 7, comma 3, lettere b) e c);

b)le aree permeabili collocate all’interno del territorio urbanizzato, non dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti sono destinate prioritariamente alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali e al mantenimento dei cunei verdi tra territorio rurale e territorio urbanizzato. Nelle medesime aree il PUG può motivatamente considerare ammissibili interventi di trasformazione edilizia nel solo caso in cui accerti che nelle aree contigue siano presenti adeguate dotazioni ecologiche e ambientali;

c)fermo restando il rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta stabilite, ai sensi dell’articolo 45 del Decreto Legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137)  e delle prescrizioni del PUG sugli edifici di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, i permessi di costruire convenzionati relativi agli interventi di ristrutturazione urbanistica, e gli accordi operativi che regolano interventi di addensamento e sostituzione urbana non sono tenuti all’osservanza dei limiti di densità edilizia e di altezze degli edifici di cui agli articoli 7 e 8 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d)il PUG può individuare gli ambiti del territorio urbanizzato nei quali gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di addensamento e sostituzione urbana possono comportare la cessione al Comune di aree per dotazioni territoriali anche al di sotto della quantità minima prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del DI n. 1444 del 1968, qualora nel documento di Valsat sia dimostrato che i fabbisogni di attrezzature e spazi collettivi, pregressi e quelli generati dall’intervento, sono pienamente soddisfatti nei medesimi ambiti o in aree contermini ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con l’apposita organizzazione dei trasporti pubblici. In tali ipotesi gli interventi di trasformazione concorrono alla realizzazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici secondo quanto previsto dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, ivi compresa la monetizzazione, in tutto o in parte, della quota di aree per dotazioni territoriali stabilita dal DI n. 1444 del 1968;

e)in parti del territorio urbanizzato caratterizzate da un’elevata accessibilità sostenibile, il PUG può disciplinare la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana che escludano o riducano l’utilizzo delle autovetture private e nei quali non trovano applicazione le disposizioni generali e settoriali che stabiliscono standard di parcheggi pubblici e pertinenziali. Le convenzioni urbanistiche, accluse agli accordi operativi e ai permessi di costruire convenzionati che disciplinano tali interventi di rigenerazione, riportano l’impegno dell’operatore e dei suoi aventi causa a rispettare le limitazioni all’uso di autovetture e sono trascritte nei registri immobiliari. Il PUG può altresì stabilire una significativa riduzione della dotazione di parcheggi pubblici in ambiti nei quali gli stessi siano compensati dalla corrispondente attuazione di quote aggiuntive di parcheggi pertinenziali o da forme di sostegno alla mobilità sostenibile. Il PUG può prevedere la realizzazione di insediamenti che presentino le caratteristiche stabilite dalla presente lettera anche nelle nuove urbanizzazioni attuabili in conformità alla presente legge;

f)le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche e ambientali, di cui agli articoli 20 e 21, non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate;

g) i proventi dei titoli abilitativi edilizi, delle sanzioni previste dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia) e delle monetizzazioni nel territorio urbanizzato delle aree per dotazioni territoriali, di cui alla precedente lettera d), ultimo periodo,  sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, ad investimenti per la gestione telematica delle funzioni di governo del territorio nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2.Fino all’approvazione dell’atto di coordinamento tecnico di cui al comma 1, primo periodo, i Comuni predispongono gli strumenti urbanistici previsti dalla presente legge dando diretta attuazione ai principi stabiliti dalle lettere da a) e g) del medesimo comma 1.

 

 

Art. 10

Deroghe al DI 2 aprile 1968, n. 1444

 

1.In attuazione dell'articolo 2-bis del DPR n. 380 del 2001, gli edifici esistenti nel territorio urbanizzato che siano oggetto degli interventi di riuso e rigenerazione urbana individuati dall’articolo 7, comma 3, della presente legge ovvero di recupero funzionale, di accorpamento o di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti, all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del Decreto Interministeriale n. 1444 del 1968, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 7, della presente legge.

2.Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Interministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. Il medesimo principio trova applicazione per gli interventi di addensamento previsti dal PUG in conformità alla presente legge.

3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 11

Semplificazioni procedurali

per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana

 

1. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione dei piani, il comitato urbanistico, in sede di esame della disciplina degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal PUG, può motivatamente esentare gli accordi operativi, meramente attuativi delle previsioni del PUG e che riguardino area collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, dalla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 39, attestando che il PUG ha stabilito una disciplina urbanistica di dettaglio che non conferisce significativi margini di discrezionalità nella predisposizione dell’accordo operativo e ha valutato compiutamente gli effetti ambientali e territoriali degli interventi previsti.

2.Il PUG, nel disciplinare gli interventi di rigenerazione urbana ammissibili, individua gli ambiti soggetti a ristrutturazione urbanistica nei quali l’uso di piccole aree a livello locale è consentito direttamente attraverso permessi di costruire convenzionati. La convenzione allegata al titolo abilitativo edilizio presenta i contenuti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera b) della presente legge all’articolo 28-bis del DPR n. 380 del 2001.

3.Gli interventi di nuova costruzione disciplinati da accordi operativi nel territorio urbanizzato si attuano, in tutti i casi, attraverso la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

4.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato e per gli interventi che prevedono l’edificazione di aree permeabili prive delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti collocate all’interno di tale perimetro, per i quali è sempre richiesta la presentazione di accordi operativi ai sensi dell’articolo 38, da attuare con permesso di costruire.

5.Allo scopo di promuovere la riduzione del rischio sismico, il PUG favorisce l’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana dando applicazione a quanto disposto dall’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), con riguardo agli edifici:

a)realizzati prima della classificazione sismica del Comune;

b)per i quali con apposita verifica di sicurezza sia accertata, ai sensi della vigente normativa tecnica delle costruzioni, la necessità di procedere ad interventi di adeguamento sismico;

c)collocati in zone geologicamente instabili ovvero in aree ad elevato grado di pericolosità sismica locale, accertato dagli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 22, comma 2.

6.Gli interventi di rigenerazione urbana e di recupero dei fabbricati esistenti nel territorio rurale che prevedano la demolizione dell’edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume totale o della superficie lorda dello stesso, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

 

 

Sez. II

Altre misure per promuovere il riuso e la rigenerazione

 

Art. 12

Contributi regionali per il riuso e la rigenerazione urbana

 

1. Al fine di promuovere gli interventi di rigenerazione urbana, la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di dotazioni territoriali, il loro ammodernamento e rinnovo, per l’acquisizione di opere incongrue e la loro demolizione o trasformazione secondo quanto previsto dall’articolo 14, per l’attuazione di opere di bonifica di aree contaminate, per la progettazione a scala urbana degli interventi e la erogazioni di servizi di intermediazione, comunicazione e gestione dei processi partecipativi. La scelta degli interventi su cui concentrare gli investimenti pubblici, è operata sulla base di valutazioni che tengono conto, in particolare, degli effetti strategici, ambientali, territoriali e sociali degli stessi.

2.La Regione, per la finalità di cui al comma 1, può istituire o partecipare a uno o più fondi immobiliari che attuino interventi di rigenerazione urbana in conformità alla presente legge, con priorità per quelli che forniscono servizi di finanziamento, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli interventi di rigenerazione di immobili a proprietà diffusa.

3.La Regione può altresì istituire un apposito fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito per l’attuazione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, individua modalità e criteri al fine della concessione della garanzia.

4.La Regione incentiva altresì iniziative di promozione della cultura urbanistica, con particolare riferimento al riuso e alla rigenerazione delle città, nonché i processi di formazione e aggiornamento professionale per i componenti degli uffici di piano, di cui agli articoli 55 e 56.

 

 

Art. 13

Interventi di costruzione e successiva demolizione

 

1. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ricompresi anche quelli consistenti nella realizzazione delle nuove edificazioni previste dal progetto e successiva dismissione e demolizione dell’edificio originario, per consentire la continuità d’utilizzo del patrimonio edilizio esistente fino alla conclusione dei lavori di costruzione degli edifici destinati a sostituirli. Nella nuova costruzione possono essere realizzate le volumetrie aggiuntive stabilite ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed e).

2. Per la presentazione della richiesta di permesso di costruire convenzionato o dell’accordo operativo relativo agli interventi di cui al comma 1, occorre dimostrare la fattibilità economico finanziaria dell’intero processo edilizio e disporre dell’assenso scritto di tutti i proprietari interessati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 5. Il progetto dell’intervento e la relativa cantierizzazione devono assicurare, oltre alla sicurezza e alla tutela della salute delle persone che continuano ad utilizzare gli edifici da demolire, la piena funzionalità degli impianti, delle parti comuni e delle opere di urbanizzazione degli stessi edifici, per tutto il periodo di utilizzazione.

3.Nella convenzione che regola le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, che si debbono comunque realizzare e concludere secondo il cronoprogramma previsto dalla convenzione urbanistica, sono stabilite le garanzie fideiussorie necessarie ad assicurare la completa realizzazione del programma di interventi.

4.Il PUG può consentire l’utilizzo della modalità di intervento di cui al comma 1 anche per la rigenerazione urbana di parti significative del territorio urbanizzato. In tali casi, nuove edificazioni residenziali possono essere realizzate al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a), qualora non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo del suolo. L’accordo operativo può prevedere l’esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente comma anche per stralci funzionali che ricomprendano, assieme ad una parte delle nuove costruzioni comprensive della premialità riconosciuta, la demolizione della corrispondente quota degli edifici originari nonché la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione e la sistemazione delle aree di pertinenza.

 

 

Art. 14

Opere incongrue

1. In attuazione della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) e dell’art. 3-bis del DPR n. 380 del 2001, il PUG può individuare le opere incongrue presenti sul territorio urbanizzato, definendo gli obiettivi di qualificazione dell’ambiente urbano che si intendono realizzare con la demolizione o la significativa trasformazione delle stesse e indirizzi progettuali in merito alla tipologia degli interventi da attuare.

2.In alternativa all’espropriazione delle opere incongrue, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2002, la rigenerazione delle aree interessate è favorita attraverso il riconoscimento di diritti edificatori ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero attraverso accordi di cessione che prevedano le forme di compensazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disciplina regionale in materia di espropri).

3.Nelle more dell’attuazione del piano e fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, o dell’accordo di cui al comma 2, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi dell’edificio esistente ad esclusione della ristrutturazione dell’intero edificio e della demolizione e successiva ricostruzione dello stesso.

 

 

Art. 15

Albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione urbana

 

1.Per promuovere la realizzazione degli interventi di addensamento e sostituzione urbana, il Comune predispone e mantiene aggiornato l’albo degli immobili pubblici e privati resi disponibili per interventi di riuso e di rigenerazione urbana e predispone appositi elaborati cartografici per renderne agevole l’individuazione.

2.Nell’albo sono individuati, in particolare:

a)gli immobili che l’amministrazione comunale destina agli interventi di riuso e di rigenerazione urbana tra quelli facenti parte: del patrimonio disponibile comunale; delle aree pubbliche destinate a servizi, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), ultimo periodo, della presente legge; degli immobili acquisiti ai sensi dell’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; degli immobili trasferiti al Comune ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettera c), del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b)gli immobili resi disponibili da altri enti pubblici, previa stipula di apposita convenzione;

c)gli immobili che i proprietari interessati, attraverso la stipula di apposita convenzione, si impegnino per almeno cinque anni a cedere al Comune o a terzi attuatori ad un prezzo calmierato rispetto a quello di mercato.

3.Allo scopo di promuovere la stipula delle convenzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), il PUG può stabilire che, in sede di accordo operativo, siano riconosciute quote edificatorie aggiuntive o altre premialità, a compensazione dell’impegno assunto dal proprietario a cedere gli immobili al Comune o a terzi attuatori ad un prezzo convenzionato, ovvero può consentire la realizzazione di taluni interventi di riuso o rigenerazione urbana solo nel caso di immobili convenzionati.

4.Per individuare i proprietari interessati, l’amministrazione comunale provvede alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse e, nel corso della predisposizione del PUG, può stipulare accordi ai sensi dell’articolo 61 con i soggetti che abbiano avanzato la propria istanza di partecipazione. I privati interessati possono manifestare il proprio interesse anche dopo l’approvazione del PUG e provvedere alla sottoscrizione della convenzione entro il termine stabilito dal piano stesso.

 

 

Art. 16

Usi temporanei

 

1.Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di contenitori e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire, previa stipula di apposita convenzione, l’utilizzazione temporanea di tali edifici, per usi diversi da quelli consentiti. L’uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che edifici pubblici concessi in comodato, per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari interessate. Esso è attuato in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo edilizio.

 

 

Art. 17

Concorsi di architettura e progettazione partecipata

 

1.Per elevare la qualità dei progetti urbani, i Comuni possono promuovere il ricorso al concorso di progettazione e al concorso di idee nonché ai processi di progettazione partecipata per la definizione dei processi di rigenerazione urbana.

2.I concorsi di architettura possono essere previsti, in particolare:

a)per la definizione degli indirizzi strategici e delle prescrizioni del PUG circa gli interventi di rigenerazione urbana da realizzare negli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico artistico e testimoniale, ovvero nelle aree caratterizzate da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali;

b)per l’elaborazione di progetti urbani attuativi degli interventi di rigenerazione definiti dal PUG.

3.I Comuni possono altresì prevedere lo svolgimento di un processo di progettazione partecipata in sede di elaborazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi del PUG e dei contenuti degli accordi operativi e dei permessi di costruire convenzionati, per assicurare il coinvolgimento in prima persona, con modalità attive e socialmente visibili, dei residenti e degli utilizzatori nella ridefinizione degli spazi urbani, delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che ricadono nel loro territorio di vita quotidiana.

4.Le convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi dei commi 2 e 3 possono prevedere lo scomputo, dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, fino al cinquanta per cento dei costi sostenuti per lo svolgimento del concorso di architettura o del processo di progettazione partecipata.

5.Rimane fermo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in merito all’utilizzo delle procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee per la progettazione dei lavori di particolare rilevanza e complessità.

6.La Regione può concedere contributi ai Comuni per favorire le iniziative che a livello locale promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana, attraverso concorsi di idee ovvero attraverso processi di progettazione partecipata o di laboratori di urbanistica partecipata, e incentivare il ricorso da parte dei Comuni alle procedure concorsuali che consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli obiettivi di qualità attesi.

 

 

CAPO III

Sostenibilità ambientale e territoriale dei piani

 

Art. 18

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT)

 

1.Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, la Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, i Comuni e le loro Unioni, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e della normativa nazionale di recepimento della stessa.

2.A tal fine, in un apposito rapporto ambientale e territoriale denominato “Documento di Valsat”, costituente parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, sono individuate e valutate sinteticamente, con riferimento alle principali scelte pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull’ambiente e sul territorio.  Nella individuazione e valutazione delle soluzioni alternative, il documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente e del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all’articolo 22, delle informazioni ambientali e territoriali acquisite ai sensi dell’articolo 23 e, per gli aspetti strettamente pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla strategia regionale di sviluppo sostenibile, di cui all’articolo 40, comma 7.

3.Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, adottate dal piano ai sensi degli articoli 20 e 21, e sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili.

4.Per favorire la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte operate dal piano, il documento di Valsat deve contenere un elaborato illustrativo, denominato “Sintesi non tecnica”, nel quale è descritto sinteticamente, in linguaggio non tecnico, il processo di valutazione svolto e gli esiti dello stesso, dando indicazione delle parti del documento di Valsat in cui gli elementi sintetizzati sono più analiticamente sviluppati.

5.L’atto con il quale il piano viene approvato dà conto degli esiti della Valsat, illustra come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indica le misure adottate in merito al monitoraggio, attraverso un apposito elaborato denominato “Dichiarazione di sintesi”, di cui all’articolo 46, comma 1, secondo periodo, e comma 7, lettera b).

6Gli atti con i quali l’autorità competente per la valutazione ambientale si esprime in merito alla Valsat, e le indicazioni contenute negli atti di approvazione del piano, di cui al comma 5, sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della amministrazione titolare del piano e della autorità competente per la valutazione ambientale.

7. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, della presente legge, i Comuni e le loro Unioni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi, e rendono disponibili nel proprio sito web i relativi esiti, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

8.Con apposito atto di coordinamento tecnico, assunto ai sensi dell’articolo 49, la Giunta regionale individua i contenuti del documento di Valsat e della dichiarazione di sintesi, in conformità per gli aspetti ambientali all’Allegato VI del DLgs n. 152 del 2006, nonché detta disposizioni per semplificare e uniformare gli indicatori e le modalità di monitoraggio dei piani.

 

 

Art. 19

Principi di integrazione e non duplicazione della valutazione

 

Nell’osservanza dei principi di integrazione e non duplicazione di cui all’art. 4, commi 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione ambientale dei piani sono integrati nel procedimento disciplinato dal Titolo III, Capo III, della presente legge.

La Valsat ha ad oggetto unicamente le prescrizioni e gli indirizzi del piano, recependo gli esiti della valutazione dei piani competenti e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti rilevanti che sono stati oggetto di precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat del proprio piano può dar conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.

3.La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, assumono la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a)la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d’area vasta;

b)la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c)i soggetti d’area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell’ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

4.Le autorità competenti per la valutazione ambientale di cui al comma 3 esprimono il parere motivato di cui all’articolo 15, comma 1, del DLgs n. 152 del 2006, in sede di comitato urbanistico, nel corso del procedimento unico e nella fase di conclusione dell’accordo di programma, in variante ai piani disciplinati rispettivamente dagli articoli 47, 53 e 60 della presente legge, acquisendo il parere di ARPAE relativo unicamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico in esame. Il parere del comitato urbanistico e le determinazioni conclusive del procedimento unico e dell’accordo di programma danno specifica evidenza alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e delle motivazioni per le quali l’autorità ambientale si è eventualmente discostata dal parere di ARPAE.

5.Le autorità competenti per la valutazione in materia ambientale di cui al comma 3, lettere b) e c), svolgono altresì la verifica di assoggettabilità degli accordi operativi per interventi di riuso e rigenerazione che riguardino unicamente aree collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, secondo le modalità indicate dall’articolo 39.

6.Sono esclusi dalla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale le varianti che, non riguardando le tutele e le previsioni di piano sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, si limitano a introdurre:

a) rettifiche degli errori materiali;

b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;

c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;

d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, metropolitani o d’area vasta di cui sia già stata svolta la valutazione ambientale;

e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già localizzate e valutate in piani vigenti o per la reiterazione del vincolo stesso.

7.Sono inoltre esclusi dalla valutazione gli accordi operativi nel caso di cui all’articolo 11, comma 1, e i permessi di costruire convenzionati di cui all’articolo 11, comma 2.

 

 

Art. 20

Misure di compensazione e

di riequilibrio ambientale e territoriale

 

1.La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, di cui all’articolo 34, può stabilire, in conformità agli esiti della Valsat del PUG, misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale, alla mitigazione degli effetti negativi riconducibili ai nuovi insediamenti, tenendo conto delle caratteristiche, dimensioni e impatto territoriale e ambientale della nuova previsione, anche in ragione della concentrazione di attività impattanti. Per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, le misure di compensazione stabilite dal piano possono essere modificate o integrate dal provvedimento di VIA.

2.L’accordo operativo, di cui all’articolo 38, individua le modalità ed i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, la cui realizzazione ed entrata in esercizio costituisce condizione al rilascio dell’agibilità del nuovo insediamento.

 

 

Art. 21

Dotazioni ecologiche e ambientali

 

1.Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a contrastare i cambiamenti climatici e i loro effetti sulla società umana e sull’ambiente, a ridurre i rischi naturali e industriali e a migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Le dotazioni sono volte in particolare: alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti responsabili del riscaldamento globale; al risanamento della qualità dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla mitigazione degli effetti di riscaldamento (isole di calore); alla raccolta differenziata dei rifiuti; alla riduzione dei rischi sismico, idrogeologico, idraulico e alluvionale.

2.La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale provvede alla determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, coordinandosi con le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici stabilite a livello europeo, nazionale e regionale e recependo le indicazioni delle pianificazioni settoriali. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal piano comunale.

3.La strategia, nel definire il fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali, persegue le seguenti finalità:

a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;

b) favorire la ricostituzione, nell'ambito urbano e periurbano, di un miglior habitat naturale, la biodiversità del suolo e la costituzione di reti ecologiche di connessione, ottenute prioritariamente con il mantenimento dei cunei verdi esistenti tra territorio rurale e territorio urbanizzato;

c)preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani. Concorrono alla realizzazione di tali obiettivi la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;

d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero dei recettori particolarmente sensibili;

e) migliorare le prestazioni degli insediamenti in caso di emergenza sismica, con particolare riguardo all’accessibilità anche ai mezzi di soccorso, alle vie di fuga verso aree sicure di prima accoglienza, nonché all’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, alla loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

 

 

Art. 22

Quadro conoscitivo

 

1.Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Esso provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, con particolare attenzione agli effetti legati ai cambiamenti climatici, e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la Valsat di cui all'articolo 18.

2.La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, i Comuni e le loro Unioni predispongono, secondo criteri di competenza, il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione, perseguendone la massima semplificazione. In particolare, il quadro conoscitivo di ciascun livello di pianificazione è riferito unicamente ai contenuti e al livello di dettaglio richiesto dallo specifico ambito di competenza del piano e tenendo conto del quadro conoscitivo degli altri livelli, per evitare duplicazioni nell'attività conoscitiva e valutativa e di elaborazione dello stesso. I quadri conoscitivi del PUG e dell’accordo operativo contengono le analisi della pericolosità sismica locale, l’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) e la microzonazione sismica del territorio, che consentono ai medesimi strumenti di pianificazione di fornire specifici indirizzi e prescrizioni per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, in conformità all’atto di coordinamento tecnico regionale in materia.

3.Allo scopo di semplificare la predisposizione del quadro conoscitivo dei piani comunali, la Regione, la Città Metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta, rendono disponibile gratuitamente il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione e provvedono costantemente al loro aggiornamento.

4.La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta provvedono altresì alla predisposizione e all’aggiornamento, nelle materie di rispettiva competenza stabilite dalla presente legge e dalla legislazione settoriale, di appositi elaborati cartografici sui sistemi ambientali, paesaggistici, naturali, insediativi e infrastrutturali, su aspetti fisici e morfologici del territorio, sull’utilizzazione del suolo e sullo stato della pianificazione.

5.Con atto di coordinamento tecnico, approvato ai sensi dell’articolo 49, la Giunta regionale stabilisce le modalità tecniche per la messa a disposizione dei quadri conoscitivi, attraverso la costituzione di una piattaforma informatica unica, cogestita dagli enti competenti.

6.I Comuni nella predisposizione del quadro conoscitivo del PUG integrano le informazioni e i dati conoscitivi di cui al comma 3 e 4 del presente articolo con le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 23, procedendo solo alle integrazioni e agli approfondimenti necessari per le tematiche di competenza dei propri strumenti di pianificazione.

7.I piani settoriali provvedono ad integrare e approfondire il quadro conoscitivo del piano generale del medesimo livello di governo esclusivamente con gli approfondimenti relativi al loro specifico campo di interesse.

 

 

Art. 23

Informazioni ambientali e territoriali

 

1.ARPAE e tutte le amministrazioni pubbliche di interesse regionale e locale che, per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, svolgono compiti di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente, ivi compresi i concessionari di pubblici servizi operanti nel territorio regionale, concorrono all'integrazione e implementazione del quadro conoscitivo del territorio, rendendo disponibili gratuitamente nei propri siti web le informazioni in proprio possesso ovvero impegnandosi ad assicurarne l’immediata trasmissione in occasione della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici, ai sensi dell’articolo 44, comma 2.

2.La Giunta regionale, con l’atto di coordinamento tecnico di cui all’articolo 22, comma 5, definisce gli strumenti tecnologici, il modello dati, i formati e le regole di interscambio delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e stabilisce altresì le modalità di collaborazione di ARPAE alla predisposizione dei documenti di Valsat dei piani territoriali e urbanistici.

 

 

CAPO IV

Efficacia dei piani e rapporti tra i diversi strumenti

 

Art. 24

Riparto delle funzioni pianificatorie

secondo il principio di competenza

 

Allo scopo di semplificare e qualificare il contenuto dei piani, superando il meccanismo della pianificazione a cascata, le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono conferite dalla presente legge secondo il principio di competenza, secondo il quale ciascun strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare le tematiche e gli oggetti che gli siano attribuiti dalla presente legge, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.

In applicazione del principio di competenza di cui al comma 1, in caso di conflitto tra le previsioni di diversi strumenti di pianificazione, prevale quanto stabilito dal piano cui la regolazione di quella materia è conferita dalla legge. In particolare, in applicazione di tale principio:

la cartografia relativa ai contenuti strategici dei piani territoriali e del PUG deve avere carattere ideogrammatico, con l’effetto che la modifica dei relativi perimetri in sede attuativa non costituisce variante al piano;

le indicazioni della componente strategica del PUG relative: ai criteri di localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è di competenza degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, senza richiedere la variazione del PUG.

Il principio di competenza regola altresì il rapporto tra i piani generali e i piani tematici o settoriali del medesimo livello istituzionale, in quanto il piano generale fissa, in termini conoscitivi e normativi, il quadro strategico generale che costituisce il riferimento necessario per i piani settoriali del medesimo livello di pianificazione. Ai fini della presente legge:

a)per piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun ente pubblico territoriale detta, per l'intero ambito di propria competenza, la disciplina di tutela e uso del territorio frutto della composizione dell’insieme degli interessi pubblici attribuita alla sua competenza;

b)per piani settoriali o tematici si intendono gli strumenti con i quali, nei casi espressamente previsti dalla legge, gli enti pubblici territoriali o gli enti pubblici preposti alla cura di specifici interessi pubblici stabiliscono la disciplina pianificatoria contraddistinta dagli obiettivi e contenuti di carattere settoriale di propria competenza.

 

 

Art. 25

Conformazione del territorio

 

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 1, lettera b), circa gli interventi di riuso e rigenerazione urbana attuabili per intervento diretto, il PUG e gli strumenti di pianificazione territoriale non attribuiscono in nessun caso potestà edificatoria alle aree libere né conferiscono alle stesse potenzialità edificatorie o aspettative giuridicamente tutelate di analogo contenuto.

La pianificazione territoriale e urbanistica è diretta a conformare il territorio, disciplinando gli usi e le trasformazioni compatibili con la sua tutela e valorizzazione e accertando i limiti, condizioni e vincoli che derivano:

a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo;

b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono incompatibile o limitano il processo di trasformazione;

c)dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la vulnerabilità delle risorse naturali, ovvero di rischio industriale;

d)dalla necessità di assicurare la fattibilità delle opere pubbliche e di interesse pubblico di cui sia stata programmata la realizzazione.

3.Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni, la pianificazione territoriale e urbanistica può subordinare l'attuazione degli interventi ad uno dei seguenti requisiti:

a) alla contestuale attuazione da parte degli interessati di misure dirette a impedire, limitare e compensare gli impatti negativi ovvero di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali o di infrastrutture per la mobilità;

b) al fatto che si realizzino le condizioni specificamente individuate dal piano, quali ad esempio l’entrata in esercizio di infrastrutture per la mobilità in corso di costruzione o lo sviluppo già programmato di servizi di trasporto pubblico locale.

4.I vincoli e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e dai piani settoriali e sono recepiti dagli accordi operativi.

5.Il PUG, gli accordi operativi, il procedimento unico e gli accordi di programma in variante di piani possono apporre vincoli urbanistici, finalizzati all'acquisizione coattiva della proprietà o di diritti reali sugli immobili, secondo la disciplina vigente in materia di espropriazione di pubblica utilità.

 

 

Art. 26

Attribuzione dei diritti edificatori e principio di perequazione urbanistica

 

1.Fatti salvi gli interventi edilizi comunque realizzabili nelle aree prive di pianificazione urbanistica o parzialmente edificate, di cui all’articolo 8 della LR n. 15 del 2013, l’attribuzione di diritti edificatori compete:

a)agli accordi operativi di cui all’articolo 38, i quali attuano le previsioni generali del PUG stabilendo il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, relativa sia agli usi ammissibili, agli indici e parametri edilizi e alle modalità di attuazione sia alla definizione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici da realizzare o riqualificare e alla loro localizzazione;

b)al PUG, limitatamente alla disciplina degli interventi attuabili per intervento diretto, di qualificazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tutelato dal piano, ivi compreso il riconoscimento di incentivi urbanistici per promuovere l’attuazione dei medesimi interventi ai sensi dell’articolo 8, comma 1.

2. La pianificazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari delle aree e degli edifici interessati, dei vantaggi e degli oneri derivanti dalle trasformazioni urbanistiche. A tal fine, l’accordo operativo assicura la ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici, richiesti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, tra tutti i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree, secondo criteri di perequazione urbanistica.

 

 

Art. 27

Salvaguardia

 

1. A decorrere dalla data di adozione, da parte dell’organo consiliare competente, di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative varianti ai sensi dell’articolo 46, comma 1, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:

a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani e delle varianti adottati, incompatibili con gli indirizzi degli stessi o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;

b) all'approvazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che presentino previsioni in contrasto con quanto disposto dal piano e dalla variante adottati.

2.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, l’amministrazione procedente può disporre che gli effetti della salvaguardia di cui al comma 1 siano prodotti sin dalla assunzione della proposta di piano di cui all’articolo 45, comma 2. In tale caso, la proposta di piano, completa di tutti gli elaborati costitutivi, è assunta con le modalità stabilite dal medesimo articolo 45, comma 2, dall’organo consiliare dell’amministrazione procedente.

3.Salvo diversa previsione di legge, le norme di salvaguardia di cui al comma 1 operano fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque:

a) per non oltre tre anni dalla data di adozione o di assunzione della proposta di piano, ai sensi del comma 2, ovvero

b) per non oltre cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione o dalla assunzione della proposta di piano ai sensi del comma 2, è trasmesso al comitato urbanistico competente ai fini della formulazione del parere motivato di sua competenza.

 

 

Art. 28

Indicazioni della cogenza delle previsioni di piano

 

1.Allo scopo di specificare il grado di cogenza delle previsioni di piano, gli elaborati normativi degli strumenti di pianificazione devono indicare l’efficacia delle singole disposizioni, distinguendo tra prescrizioni e indirizzi, secondo i criteri distintivi indicati dal comma 2.

2.Ai fini della presente legge:

a)per prescrizioni, si intendono le disposizioni cogenti e autoapplicative dei piani che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando in modo vincolante gli usi ammessi e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal piano, e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente;

b)per indirizzi si intendono le disposizioni volte ad orientare gli usi e le trasformazioni del territorio, allo scopo di perseguire finalità generali ovvero obiettivi prestazionali, pur riconoscendo agli operatori pubblici e privati chiamati ad osservarli ambiti di autonomia nella individuazione delle modalità, dei tempi o del grado di realizzazione dei risultati indicati.

 

 

TITOLO III

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

 

Art. 29

Piani urbanistici e territoriali

 

1.Il presente Titolo disciplina gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, individuando gli ambiti di competenza di ciascun livello di pianificazione e i contenuti essenziali degli stessi.

2.Allo scopo di assicurare la massima semplificazione degli strumenti di pianificazione e di rendere omogenea l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi dell’articolo 49, definisce indirizzi sui contenuti dei piani e sulle politiche generali che li caratterizzano.

3.Fino alla emanazione dell’atto di coordinamento tecnico di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione le definizioni uniformi contenute nell’Allegato A della L.R. n. 20 del 2000.

 

 

CAPO I

Pianificazione comunale

 

Art. 30

Strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni e piani intercomunali

 

1.Allo scopo di semplificare la pianificazione urbanistica comunale e valorizzare i processi negoziali nella definizione della fase operativa degli interventi, la pianificazione urbanistica comunale si articola in:

a)un unico Piano Urbanistico Generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull’uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di rigenerazione urbana;

b)gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità al PUG, l’amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni, e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale. Gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica sostituiscono ogni piano urbanistico operativo e attuativo di iniziativa pubblica e privata, comunque denominato, previsto dalla legislazione vigente.

2.Gli strumenti di cui al comma 1, lettere a) e b) si attuano attraverso i titoli abilitativi edilizi previsti dalla normativa vigente.

3.Le Unioni cui sia stato conferito l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica elaborano ed approvano gli strumenti di pianificazione urbanistica disciplinati dal presente Capo con riferimento al territorio dei Comuni partecipanti. In tale ipotesi, ogni disposizione della presente legge relativa al Comune e alla pianificazione urbanistica comunale si intende riferita all’Unione e alla funzione pianificatoria ad essa conferita.

4. Il piano territoriale metropolitano e il piano territoriale di area vasta possono prevedere, l’obbligo, per i Comuni facenti parte di una Unione che presentino una contiguità insediativa ovvero una stretta connessione funzionale dei sistemi urbani, di attuare particolari forme di cooperazione nella pianificazione urbanistica e nell'esercizio delle altre funzioni di governo del territorio, tra cui l’approvazione e attuazione di PUG intercomunali.

5. La predisposizione e approvazione di PUG intercomunali può altresì essere concordata tra i Comuni facenti parte di una Unione che non abbiano conferito alla stessa l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica.

6. Allo scopo di programmare la predisposizione e approvazione del piano intercomunale di cui ai commi 4 e 5, i Comuni definiscono, con apposito accordo territoriale, le attività che saranno svolte dall’Unione per coordinare e accelerare la redazione del piano intercomunale, nonché le forme di partecipazione di ciascun ente all'attività tecnica di predisposizione del piano e il riparto delle relative spese. L'accordo definisce altresì modalità semplificate di assunzione degli atti di approvazione del piano da parte dei Comuni e dell’Unione.

 

 

Art. 31

Piano Urbanistico Generale (PUG)

 

1.Il Piano urbanistico generale (PUG) è lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo del suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni, secondo quanto stabilito dal Titolo II della presente legge.

2.In particolare, sulla base di una approfondita analisi e valutazione dei tessuti urbani esistenti e avvalendosi delle risultanze del quadro conoscitivo e delle informazioni ambientali e territoriali di cui agli articoli 22 e 23, il PUG:

a )individua il perimetro del territorio urbanizzato, detta la disciplina del centro storico e stabilisce i vincoli e le invarianze strutturali di propria competenza, di cui all’articolo 32;

b) disciplina gli interventi di riuso e rigenerazione del territorio urbanizzato, di cui all’articolo 33;

c) stabilisce la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, di cui all’art. 34;

d) disciplina i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e la d) disciplina del territorio rurale, ai sensi degli articoli 35 e 36, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, lettere e), f), g) e h), in merito alla componente strutturale del Piano Territoriale Metropolitano.

 

 

Art. 32

Perimetro del territorio urbanizzato, tutela del centro storico ed altre invarianze

strutturali di competenza comunale

 

1.Il PUG, sulla base delle invarianze individuate nel quadro conoscitivo, stabilisce gli elementi strutturali riconosciuti di competenza comunale, ai sensi del presente articolo o della legislazione nazionale e regionale.

2.Il PUG individua il perimetro del territorio urbanizzato, il quale comprende:

a) le aree edificate con continuità ed aventi destinazione residenziale, produttiva, commerciale, direzionale e di servizio, turistico ricettiva, le dotazioni territoriali, le infrastrutture, gli impianti tecnologici, le attrezzature e i servizi pubblici comunque denominati, i parchi urbani nonché i lotti e gli spazi inedificati dotati di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti;

b) le aree per le quali siano stati rilasciati o presentati titoli abilitativi edilizi per nuove costruzioni o siano state stipulate convenzioni urbanistiche attuative;

c) le aree di completamento individuate dal piano vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato o contermini allo stesso;

d) i lotti residui non edificati, dotati di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti in quanto facenti parte di un piano urbanistico attuativo, comunque denominato, attuato o in corso di completamento.

3.Non fanno parte del territorio urbanizzato:

a) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi anche una elevata contiguità insediativa;

b) l’edificato sparso o discontinuo, collocato nel territorio rurale o lungo la viabilità e le relative aree di pertinenza e di completamento;

c) le aree permeabili collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti;

d) le aree di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità, collocate al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato.

4.Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), il PUG definisce inoltre la perimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PUG stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.

5.Nella disciplina del centro storico il PUG si conforma ai seguenti principi:

a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale e fattori identitari della comunità locale;

b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;

c) non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi destinati ad usi urbani collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

6.Per motivi di interesse pubblico e in ambiti specificamente determinati del centro storico, Il PUG può disciplinare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti al comma 5, lettere a), b) e c), da attuare attraverso l’approvazione di accordi operativi.  Il PUG può inoltre individuare le parti del centro storico prive dei caratteri storico architettonici, culturali e testimoniali, nei quali sono ammessi interventi di riuso e rigenerazione, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia dei tessuti urbani, ed è ammesso l’aumento delle volumetrie preesistenti.

7.Compete inoltre al PUG individuare gli edifici che, pur non essendo compresi negli elenchi di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), presentano un particolare interesse storico-architettonico, o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli elementi architettonici o tipologici da salvaguardare, le modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale.

8.Il PUG individua altresì il perimetro del territorio comunale facente parte dell’arenile e soggetto alla disciplina stabilita dall’apposito piano di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

 

 

Art. 33

Disciplina del territorio urbanizzato

 

1.Oggetto principale del PUG è la disciplina dell’assetto fisico e funzionale del sistema insediativo esistente, di cui analizza e valuta le caratteristiche urbanistiche ed edilizie, ambientali e storico culturali, allo scopo di individuare e regolamentare gli interventi idonei al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato ai sensi degli articoli da 7 a 17.

2.A tale scopo, il PUG elabora lo schema di assetto del territorio urbanizzato, con il quale individua, con una cartografia a carattere ideogrammatico ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera a), le parti della città che presentano caratteristiche omogenee, dal punto di vista funzionale, morfologico, ambientale, paesaggistico e storico culturale e che, per questo, richiedono una disciplina uniforme.

3.Il PUG, per ciascuna parte del territorio urbanizzato individuata ai sensi del comma 2 del presente articolo, definisce gli obiettivi generali per il miglioramento della qualità urbana e ambientale e le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici ritenuti necessari, ai sensi dell’articolo 34, nonché la gamma degli usi e delle trasformazioni ammissibili, stabilendo per ciascuno di essi i requisiti e le condizioni cui è subordinato l’intervento nonché gli incentivi urbanistici riconosciuti. Il piano in particolare definisce, per ciascuna parte del territorio urbanizzato:

a) gli interventi di addensamento e sostituzione urbana subordinati alla stipula di accordi operativi, di cui all’articolo 7, comma 3, lettera c), e all’articolo 32, comma 6;

b) gli interventi sul tessuto urbano consolidato che possono essere attuati direttamente con la presentazione di un titolo abilitativo edilizio, ai sensi del comma 4 del presente articolo.

4. Per le trasformazioni attuabili per intervento diretto, il PUG fornisce una univoca rappresentazione cartografica degli immobili interessati e stabilisce la disciplina urbanistica di dettaglio da osservare. In particolare il piano disciplina compiutamente i seguenti interventi:

a) i mutamenti di destinazione d’uso e le trasformazioni edilizie da promuovere nel centro storico per realizzare le politiche di cui all’articolo 32, commi 4, 5 e 6;

b) gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tutelato dal piano ai sensi dell’articolo 32, comma 7;

c) gli interventi di qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e di costruzione e successiva demolizione, di cui all’articolo 7, comma 3, lettere a) e b).

5.Fuori dai casi di cui al comma 4 del presente articolo, in applicazione del principio di competenza di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, il PUG non può stabilire la capacità edificatoria, anche potenziale, delle aree del territorio urbanizzato né fissare la disciplina di dettaglio degli interventi la cui attuazione sia subordinata ad accordo operativo.

 

 

Art. 34

Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale

 

1. Il PUG, attraverso la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, persegue l’obiettivo di rafforzare l’attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale tramite: la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche, l’incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici, la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, il miglioramento delle componenti ambientali, lo sviluppo della mobilità sostenibile, il miglioramento del benessere ambientale e l’incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici. La strategia indica altresì i criteri e le condizioni generali che, specificando le politiche urbane e territoriali perseguite dal piano, costituiscono il quadro di riferimento per gli accordi operativi. In particolare, la strategia fissa, attraverso l’indicazione di requisiti prestazionali e di condizioni di sostenibilità da soddisfare, gli obiettivi generali che attengono:

a)ai livelli quantitativi e qualitativi del sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture per la mobilità e dei servizi pubblici da realizzare nel territorio comunale;

b)al grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale, di adattamento ai cambiamenti climatici, di difesa o di delocalizzazione dell’abitato e delle infrastrutture a rischio e di miglioramento della salubrità dell’ambiente urbano, anche grazie all’attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e alla realizzazione e al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali, di cui agli articoli 20 e 21.

2.In considerazione degli obiettivi generali stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale definisce l’assetto spaziale di massima degli interventi e delle misure ritenute necessarie e, tenendo conto delle significative carenze pregresse di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici e delle situazioni di vulnerabilità accertate dal quadro conoscitivo per gli areali urbani omogenei individuati ai sensi dell’articolo 33, comma 2, individua i fabbisogni specifici da soddisfare nei medesimi ambiti, anche fornendo indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo. Queste ultime indicazioni di massima sono specificate in sede di accordo operativo senza che ciò costituisca variante al PUG, fermo restando il soddisfacimento del fabbisogno definito dalla strategia stessa.

3.La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale individua altresì il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, specificando le diverse esigenze abitative presenti nel territorio comunale alla luce delle analisi demografiche operate dal quadro conoscitivo e stabilisce le modalità con cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale fabbisogno. Nei Comuni ad alta tensione abitativa la strategia prevede una quota complessiva di edilizia residenziale sociale comunque non inferiore al 20 per cento degli alloggi ammissibili.

4.Le previsioni della strategia di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, in sede di elaborazione degli accordi operativi e dei permessi di costruire convenzionati, riferimento necessario per la determinazione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici cui è subordinata la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana e di nuova urbanizzazione, in conformità alla presente legge.

5.La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale individua altresì le azioni, ordinate secondo criteri di rilevanza e fattibilità, che consentono di attuare le esigenze prestazionali, le condizioni di sostenibilità e i fabbisogni specifici di cui ai commi 1, 2 e 3, attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche, dei proventi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), nonché attraverso la negoziazione con gli operatori privati in sede di perfezionamento degli accordi operativi.

6.Gli atti di programmazione dei lavori pubblici comunali sono predisposti in coerenza con quanto previsto dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale.

 

 

Art. 35

Disciplina delle nuove urbanizzazioni

 

1.Le nuove urbanizzazioni sono attuabili, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato o nelle aree permeabili collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, nell’osservanza degli articoli 5, 6, 8, comma 4, 11, comma 4 e 13 comma 4.

2.Per le nuove urbanizzazioni la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale stabilisce i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale nonché il concorso delle nuove previsioni alla realizzazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale, ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 3, nel rispetto delle dotazioni minime di aree pubbliche di cui al comma 3 del presente articolo. In particolare, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato devono assicurare la contemporanea realizzazione, oltre alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, delle seguenti opere:

a) le attrezzature e gli spazi collettivi richiesti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale;

b) le condizioni di accessibilità tra cui i sistemi per la mobilità ciclabile e pedonale protetta nonché, compatibilmente con le condizioni locali, il trasporto pubblico locale;

c)i servizi idrici integrati e le altre reti e impianti tecnologici ed energetici;

d)le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche ed ambientali, stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21, le quali non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate.

3.Nelle nuove urbanizzazioni attuabili ai sensi del comma 1 sono osservate le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti previsti dalla pianificazione:

a)per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale;

b)per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

c)per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti;

d)per l’insieme degli insediamenti produttivi e logistici ricadenti negli ambiti dei porti di II categoria – I classe, una quota di dotazioni minime di aree pubbliche non inferiore al 10 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti;

e)per i nuovi insediamenti produttivi facenti parte di un interporto o contigui ad uno scalo o terminal ferroviario, una quota non inferiori al 10 per cento di superficie complessiva destinata a tali insediamenti, in ragione della riduzione dei parcheggi pubblici necessari, qualora le attività da insediare garantiscano, attraverso specifica convenzione, l’utilizzo prevalente e continuativo del trasporto ferroviario delle merci.

4.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 41, commi 5 e 6, per i Comuni facenti parte della Città metropolitana di Bologna, il PUG, sulla base della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale e delle previsioni della pianificazione territoriale e settoriale, ricostruisce la griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano e che costituiscono riferimento necessario per le nuove previsioni, e stabilisce i limiti, le condizioni e le opportunità insediative che ne derivano, in conformità agli esiti della Valsat del piano. I principali elementi strutturali del territorio extraurbano sono costituiti da:

a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti tecnologiche e dei servizi di rilievo sovracomunale esistenti o previsti dai piani e programmi;

b) il sistema delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico culturali;

c) le caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni;

d) le caratteristiche dei suoli e dei servizi ecosistemici da essi svolti;

e) le aree caratterizzate da situazioni di rischio industriale o naturale, comprese quelle che presentano situazioni di pericolosità sismica locale.

5. Il piano fornisce, attraverso appositi elaborati cartografici, una puntuale rappresentazione dei sistemi ed elementi strutturali di cui al comma 4, esistenti e in corso di realizzazione, definisce attraverso apposita zonizzazione gli ambiti destinati ad assicurare la fattibilità delle opere pubbliche e di interesse pubblico e può comportare l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, attraverso la puntuale individuazione delle aree di pertinenza delle opere di cui sia programmata la realizzazione.

6. Gli elaborati di cui al comma 5 non contengono in nessun caso una rappresentazione cartografica delle aree idonee ai nuovi insediamenti bensì indicano, attraverso apposita rappresentazione ideogrammatica ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera a), le parti del territorio extraurbano, contermini al territorio urbanizzato, che non presentano fattori preclusivi o fortemente limitanti alle trasformazioni urbane e che beneficiano delle opportunità di sviluppo insediativo derivanti dalle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici in essere o in corso di realizzazione, secondo quanto previsto dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale..

 

 

Art. 36

Territorio rurale

 

1.La pianificazione del territorio rurale persegue la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e delle relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che lo connotano, valorizzando altresì l’agricoltura periurbana e i parchi agricoli. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 41 comma 6, lettere f), g), e h), per i Comuni facenti parte della Città metropolitana di Bologna, compete al PUG dettare la disciplina degli usi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che siano funzionali all’attività agricola e a quelle ad essa connesse, in conformità alle disposizioni di tutela e valorizzazione del valore paesaggistico del territorio rurale, stabilite dal PTPR, nel rispetto della disciplina ambientale. Nelle more dell’approvazione del PTPR, la Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico, predisposto e approvato ai sensi dell’articolo 49, stabilisce le linee guida in merito alla tutela e qualificazione paesaggistica e ambientale del territorio rurale e al recupero e valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale che lo connotano.

2.Nel territorio rurale il piano persegue altresì il recupero del patrimonio edilizio esistente per soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole ivi insediate, promuovendo gli interventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica dei fabbricati aziendali con le misure previste dall’articolo 8, comma 1, lettera d). La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell’osservanza delle previsioni di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell’attività agricola e di quelle ad essa connesse, secondo quanto disposto dalla presente legge e dalla disciplina di settore, e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti. L’esigenza della costruzione di nuovi fabbricati aziendali produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale, secondo i criteri definiti dal PUG, , è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di Riconversione o Ammodernamento dell’attività agricola (PRA) asseverato da tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore. Il Comune effettua il controllo a campione dei PRA presentati. Gli interventi che non comportano gli impatti considerati rilevanti dal PUG sono subordinati, ai fini urbanistici ed edilizi, alla presentazione unicamente del titolo abilitativo edilizio.

3.I nuovi fabbricati di cui al comma 2 sono realizzati all’interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale, fatta salva l’osservanza delle prescrizioni zootecniche o igienico sanitarie che stabiliscono distanze minime per i nuovi impianti.

4.Il PUG individua e disciplina l’edificato sparso o discontinuo non facente parte del territorio urbanizzato e le relative aree di pertinenza e di completamento, di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b), promuovendo prioritariamente gli interventi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere a) e b).

5.Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è disciplinato dal PUG o dal PTM per i Comuni facenti parte della Città metropolitana di Bologna, con riferimento alle diverse caratteristiche del territorio rurale, nel rispetto della disciplina dettata dal PTPR, allo scopo di conseguire prioritariamente il recupero e la valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 7, la qualificazione del paesaggio e il contrasto allo spopolamento e abbandono delle aree remote e marginali, nell’osservanza dei seguenti principi:

a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono comunque consentiti interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio dell’attività agricola e di quelle ad essa connesse nonché per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale e paesaggistico purché ammessi dal piano;

b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti unicamente gli interventi di recupero, comprensivi della demolizione e ricostruzione, che risultino compatibili con la conservazione delle caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi ammessi dal piano;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), è ammessa altresì la demolizione dei manufatti edilizi aventi funzione accessoria che siano stati legittimamente realizzati o oggetto di sanatoria, quali i depositi attrezzi, i ricoveri per animali domestici e i magazzini, nonché il recupero delle relative superfici con l’ampliamento dell’edificio principale ovvero con la realizzazione in adiacenza allo stesso di fabbricati autonomi aventi le destinazioni d’uso dei manufatti accessori originari o quelle consentite dal piano. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche e di ogni altro manufatto precario e di strutture leggere, la cui completa rimozione costituisce condizione per l’attuazione degli interventi di cui alla presente lettera;

d) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) c) sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità;

e) nei restanti casi di edifici non più funzionali all’attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, il piano prevede la stipula di accordi operativi per disciplinare interventi volti al recupero di una quota progressivamente minore della superficie coperta originaria, comunque non superiore al dieci per cento della stessa, ovvero al venti per cento nel caso in cui siano necessarie opere di bonifica del sito e di rimozione di materiali pericolosi, tra cui l’amianto. Per i fabbricati individuati dal piano come opere incongrue, ai sensi della L.R. n. 16 del 2002 e dell’articolo 3-bis del DPR n. 380 del 2001, il medesimo piano può consentire la stipula di accordi operativi che prevedano il recupero di una quota comunque non superiore al cinquanta per cento della superficie coperta originaria, parametrata ai costi dell’intervento specificati analiticamente nella relazione economico finanziaria di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c). La convenzione urbanistica deve prevedere, a cura e spese degli interessati, la completa e preventiva demolizione dei manufatti esistenti, la rinaturazione dell’area di sedime e di pertinenza e la costruzione di edifici, anche di diversa tipologia e destinazione d'uso, in aree individuate dal piano, collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato o contigue allo stesso. Tali interventi non sono computati ai fini del calcolo della quota massima del consumo del suolo ammessa ai sensi dell’articolo 6 e sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione, comprensivo del contributo straordinario.

6. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 5 comporta, per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:

a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;

b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell’attività agricola e di quelle ad essa connesse è comunque precluso per 10 anni dalla data della trascrizione di cui al comma 7. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla presentazione assieme al titolo edilizio di un PRA e alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola.

7.I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, stabiliti dal comma 6, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, all’atto della variazione catastale degli edifici non più funzionali all'agricoltura. Trova altresì applicazione la comunicazione al Comune prevista dall’art. 7, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013.

8.Il piano può subordinare gli interventi cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna, in luogo del pagamento del contributo di costruzione, alla realizzazione, in tutto o in parte, delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera d) del medesimo comma 5 ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area.

 

 

Art. 37

Tavola dei vincoli

 

1. Allo scopo di favorire la conoscibilità e il coordinamento delle prescrizioni conformative del territorio e dei vincoli morfologici, paesaggistici, ambientali, storico culturali e infrastrutturali che gravano sul territorio e di semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica di conformità degli interventi di trasformazione, i Comuni si dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato "Tavola dei vincoli". In esso sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un elaborato, denominato "Scheda dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

2.Al fine di favorire la predisposizione della Tavola dei vincoli, la Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, mettono a disposizione dei Comuni in formato digitale gli elaborati dei propri piani che individuano i perimetri degli ambiti soggetti a prescrizioni e vincoli territoriali. La Regione inoltre, in collaborazione con le amministrazioni competenti, provvede con appositi atti ricognitivi ad individuare, aggiornare periodicamente e mettere a disposizione dei Comuni in formato digitale la raccolta dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico artistici che gravano sul territorio regionale.

3.La Tavola dei vincoli costituisce, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative varianti. A tale scopo, il parere di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l'altro, che il piano contiene la Tavola dei vincoli di cui al comma 1.

4.Nel documento di Valsat di ciascun strumento urbanistico o atto negoziale che stabilisca la localizzazione di opere o interventi in variante alla pianificazione è contenuto un apposito capitolo, denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato.

5.I Comuni devono aggiornare la Tavola dei vincoli anche a seguito dell’approvazione di leggi, di piani o atti di altre amministrazioni preposte alla cura del territorio, che comportano la modifica delle prescrizioni o dei vincoli che gravano sul territorio comunale. I Comuni vi provvedono attraverso una deliberazione meramente ricognitiva del Consiglio comunale, che non costituisce variante al piano vigente. Tale deliberazione individua altresì le previsioni del PUG e degli accordi operativi che hanno cessato di avere efficacia, in quanto incompatibili con le leggi, i piani e gli atti sopravvenuti che hanno disposto vincoli e prescrizioni immediatamente operanti nel territorio comunale.

6.Allo scopo di assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in tutto il territorio regionale e di agevolare e rendere più celere l'interpretazione e l'interpolazione dei dati e delle informazioni contenute nella Tavola e nella scheda dei vincoli, la Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi dell'articolo 49, può stabilire gli standard tecnici e le modalità di rappresentazione e descrizione dei vincoli e delle prescrizioni.

 

 

Art. 38

Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica

 

1. Le previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le trasformazioni soggette ad intervento diretto.  Il Comune può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell’attuazione delle previsioni del PUG. A tale scopo il Comune può altresì fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo, da osservarsi nella predisposizione del progetto urbano di cui al comma 3, lettera a), per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali, ovvero per gli areali che richiedano il coordinamento di una pluralità di interventi.

2. Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dai commi seguenti, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Ai fini della stipula degli accordi operativi, i privati presentano al Comune una proposta contenente i seguenti elaborati:

a)il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l’assetto urbanistico ed edilizio dell’ambito territoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici correlati all’intervento che l’operatore si impegna a realizzare, in conformità alle previsioni della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e dotazioni ecologiche e ambientali stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21;

b)la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a);

c)la relazione economico finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e dalle documentazioni finanziarie idonee ad attestare che l’operatore possiede le competenze professionali e dispone delle risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola.

4.Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune acquisisce l’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del DLgs n. 159 del 2011 con riferimento ai soggetti che propongono la stipula degli accordi operativi. La convenzione urbanistica deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procederà alla risoluzione della convenzione nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.

5.Fatta salva la corresponsione, secondo quanto previsto dalla presente legge, del contributo di costruzione comprensivo del contributo straordinario, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni per la previsione urbanistica degli insediamenti e la loro attivazione.

6.Entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento, l’Ufficio di piano verifica la conformità della proposta al PUG e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e valuta l’interesse pubblico alla sua realizzazione. Entro il medesimo termine l’Ufficio di piano, laddove la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale non ha individuato specificamente le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici necessariamente correlati all’intervento ai sensi dell’art. 34, comma 2, svolge una negoziazione con i privati interessati, per definire il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale fissati dal piano, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento degli operatori. Il termine perentorio per l’esame delle proposte avanzate dai privati è raddoppiato nelle ipotesi indicate dal comma 1, secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 4, comma 1, nonché nel caso di programmi di intervento particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

7.Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 6, la Giunta comunale, qualora sia valutata la conformità della proposta di accordo alla disciplina vigente e sia raggiunta la condivisione dei suoi contenuti, anche attraverso l’eventuale introduzione di modifiche concordate con gli interessati, procede al deposito della proposta di accordo presso la sede comunale, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune e sul BURERT del relativo avviso di pubblicazione. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione della proposta di accordo e presentare osservazioni. Il Comune può svolgere, entro il medesimo termine, le ulteriori forme di consultazione di cui all’articolo 45, comma 8. La documentazione relativa alla proposta di accordo è pubblicata in apposita sezione del sito web del Comune, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

8.Fuori dai casi in cui sono esentati dalla predisposizione della Valsat e dalla valutazione del CU ai sensi dell’articolo 19, comma 6, contemporaneamente al deposito, la proposta di accordo operativo relativo a interventi da realizzare al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, contemporaneamente al deposito, è trasmessa:

a)ai soggetti competenti in materia ambientale, per acquisirne il parere entro il termine e con le modalità previste per la presentazione di osservazioni, di cui al comma 7;

b)al CU competente, di cui all’articolo 47.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, il CU acquisisce altresì copia delle osservazioni presentate tempestivamente e formula, entro il termine perentorio di 30 giorni dal suo ricevimento, il proprio parere in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale dell’accordo operativo. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

10. Per gli accordi operativi relativi ad interventi di riuso e rigenerazione urbana che riguardino unicamente aree collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato trova applicazione la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 39.

11. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 7, ovvero successivi alla scadenza termine per la formulazione del parere del CU ai sensi del comma 9, il Consiglio comunale autorizza la stipula dell’accordo, a norma dell’articolo 11, comma 4-bis, della legge n. 241 del 1990, decidendo in merito alle osservazioni presentate. Il Consiglio è tenuto:

a) ad adeguare l’accordo al parere formulato dal CU ai sensi del comma 9 del presente articolo, ovvero ad esprimersi sullo stesso con motivazioni puntuali e circostanziate;

b) ad adeguare l’accordo alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 39, comma 4.

12. Il privato e il responsabile dell’Ufficio di piano stipulano l’accordo operativo nei 10 giorni successivi.

13. Copia integrale dell’accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web dell’amministrazione comunale ed è depositata presso la sua sede per la libera consultazione del pubblico. Un avviso dell’avvenuta stipula è pubblicato sul BURERT dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell’atto. L’accordo operativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel BURERT dell’avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del DLgs n. 33 del 2013 esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell’amministrazione comunale.

14. L’accordo operativo può avere il valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio, per tutti o parte degli interventi previsti, qualora l’amministrazione comunale accerti che sussistano i requisiti e condizioni prescritti per le opere edilizie e siano stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente. Eventuali varianti possono essere autorizzate in fase attuativa con ordinari titoli edilizi.

15. La sottoscrizione degli accordi operativi comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e di interesse pubblico ivi previste, previa comunicazione di un apposito avviso a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in conformità all’articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

16. L’amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica, in particolare per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali. Tali piani sono predisposti e approvati con il procedimento di cui agli articoli da 43 a 47, fatta eccezione per il termine per l’espressione del parere motivato del Comitato urbanistico, di cui all’articolo 46, comma 2, che è ridotto a 30 giorni. Nel corso del procedimento di approvazione del piano attuativo, il Comune promuove il coinvolgimento dei soggetti interessati attraverso la stipula di accordi con i privati ai sensi dell’articolo 61.

 

 

Art. 39

Verifica di assoggettabilità degli accordi operativi

per interventi di riuso e rigenerazione urbana

 

1.Fuori dai casi in cui sono esentati dalla predisposizione della Valsat e dalla valutazione del CU ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 19, comma 5, gli accordi operativi per interventi di riuso e rigenerazione che riguardino unicamente aree collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, sono soggetti a verifica di assoggettabilità ai sensi del presente articolo.

2.Scaduto il termine di cui al comma 6, dell’articolo 38, la Giunta comunale provvede, contemporaneamente alla pubblicazione di cui al comma 7 della medesima disposizione, all’invio della proposta di accordo, corredata dal rapporto preliminare di cui all’articolo 12, comma 1, del DLgs n. 152 del 2006, ai soggetti competenti in materia ambientale da consultare, per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento all’autorità competente e all’amministrazione comunale.

3.Copia della proposta di accordo è altresì inviata all’autorità competente per la valutazione ambientale la quale, nei dieci giorni successivi al ricevimento, può indicare altri soggetti competenti in materia ambientale da consultare e può richiedere, per una sola volta l’integrazione della documentazione. La richiesta di integrazione documentale interrompe i termini della verifica di assoggettabilità.

4.L’autorità competente, sentita l’amministrazione comunale e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo l’accordo dalla valutazione di cui all’articolo 38, comma 9, e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. Gli esiti della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni sono pubblicati integralmente nel sito web dell’autorità competente.

 

 

CAPO II

Pianificazione territoriale

 

Art. 40

Piano Territoriale Regionale (PTR)

 

1. La Regione, nell’esercizio del ruolo istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo riconosciutole dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), si dota di un unico piano generale, denominato Piano Territoriale Regionale (PTR), caratterizzato dalla integrazione di una componente strategica e una strutturale. Il PTR ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all’intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui al Titolo V della presente legge e la componente territoriale del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale).

2. Nella formazione del PTR la Regione persegue la massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali del governo territoriale, valorizzando le nuove sedi per la governance multilivello previste dagli articoli 6 e 10 della L.R. n. 13 del 2015, quali strumenti di concertazione e codecisione delle strategie territoriali e di condivisione degli indirizzi. A tal fine, ai sensi dell’articolo 45, comma 8, della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le particolari forme di concertazione da attuare nel corso della fase di formazione del PTR, tra cui la convocazione di una sessione speciale della Conferenza interistituzionale per l’integrazione territoriale, di cui all’articolo 10 della L.R. n. 13 del 2015.  Ai lavori della sessione speciale della Conferenza partecipa l’Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale.

3. la Regione assicura altresì l’integrazione ed il coordinamento tra le previsioni del PTR ed i contenuti del Piano Territoriale Metropolitano approvato ai sensi dell’articolo 40 della presente legge, in coerenza con il ruolo e le funzioni di governo del territorio della Città metropolitana di Bologna, di cui all’art. 5 della L.R. 13 del 2015. A tale scopo, nel corso della formazione del PTR, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo territoriale con la Città metropolitana di Bologna, attuativo dell’intesa generale quadro di cui all’articolo 5, comma 2, della L.R. n. 13 del 2015.

4. La componente strategica del PTR attiene alla definizione degli obiettivi, indirizzi e politiche che la Regione intende perseguire per garantire la tutela del valore paesaggistico, ambientale, culturale e sociale del suo territorio e per assicurare uno sviluppo economico e sociale sostenibile ed inclusivo, che accresca insieme la competitività e la resilienza del sistema territoriale regionale e salvaguardi la riproducibilità delle risorse.

5. I contenuti strategici del PTR costituiscono il riferimento necessario per il sistema della pianificazione di area vasta e locale e per i piani settoriali regionali aventi valenza territoriale, i quali si conformano alle indicazioni del PTR nella definizione degli obiettivi e degli scenari generali di riferimento, dandone atto specificamente nella Valsat, ovvero procedono all’aggiornamento o integrazione delle previsioni del PTR, con apposita variante ai sensi dell’articolo 52.

6. Nella componente strutturale del PTR sono individuati e rappresentati i sistemi paesaggistico, fisico-morfologico, ambientale, storico-culturale che connotano il territorio regionale nonché le infrastrutture, i servizi e gli insediamenti che assumono rilievo strategico per lo sviluppo dell’intera comunità regionale, e sono stabilite prescrizioni ed indirizzi per definire le relative scelte di assetto territoriale.

7. Il PTR assume, per gli aspetti a valenza territoriale, la Strategia regionale di sviluppo sostenibile, con la quale detta il quadro di riferimento per la Valsat dei piani e programmi territoriali e urbanistici disciplinati dalla presente legge. In coerenza con gli obiettivi e le operazioni del Programma di sviluppo rurale, il PTR detta inoltre la disciplina generale per la qualificazione e lo sviluppo paesaggistico ed ambientale del territorio rurale.

 

 

Art. 41

Piano Territoriale Metropolitano (PTM)

 

Nell’esercizio del ruolo istituzionale di cui agli articoli 3 e 5 della L.R. n. 13 del 2015, la Città metropolitana di Bologna, attraverso il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) definisce, per l’intero territorio di competenza e in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico Metropolitano (PSM) elaborato ai sensi dell’articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell’area metropolitana.

In coerenza con il ruolo istituzionale differenziato riconosciuto alla città metropolitana di Bologna, la componente strategica del PTM costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale, per quanto attiene al ruolo e agli obiettivi di sviluppo strategico dell’area metropolitana. A tal fine la Città metropolitana di Bologna, prima dell’approvazione del piano, ai sensi dell’articolo 46, comma 6, propone alla Regione la stipula di un accordo territoriale, che sancisca la condivisione delle politiche territoriali metropolitane e la loro piena coerenza rispetto al quadro generale di assetto del territorio regionale stabilito dal PTR.

Nella componente strategica del PTM la Città metropolitana di Bologna definisce, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR e con gli obiettivi generali e specifici individuati dal PSM:

la visione condivisa circa gli scenari generali di riferimento e la vocazione delle varie parti del territorio, in considerazione delle loro caratteristiche fisico morfologiche, degli assetti socio economici ed insediativi, dei valori paesaggistici, ambientali e culturali che le connotano;

la missione del territorio, da perseguire attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibili delle diverse realtà locali, con l’indicazione delle principali linee di assetto e di utilizzazione del territorio e dei diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo, specificando le funzioni e i servizi pubblici da rafforzare ed integrare;

le azioni a scala territoriale necessarie per incrementare la resilienza degli insediamenti e del territorio, in rapporto all’attuazione della pianificazione settoriale regionale, tenendo conto delle caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità dei sistemi naturali ed antropici del territorio.

La cartografia relativa ai contenuti strategici del PTM ha carattere ideogrammatico ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera a).

Nel rispetto dei dimensionamenti complessivi di superfice territoriale consumabile di cui all’articolo 6, comma 1, compete al PTM l’assegnazione ai Comuni o loro Unioni, di quote differenziate della capacità edificatoria ammissibile, secondo criteri di perequazione territoriale, previa verifica della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti. A tale scopo è istituito il fondo perequativo metropolitano, nel quale confluisce una quota, comunque non superiore al cinquanta per cento, delle risorse che derivano nei Comuni del territorio metropolitano dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni delle aree per dotazioni territoriali. Il PTM regolamenta le modalità di gestione ed erogazione delle risorse del fondo,  prevedendo la corresponsione  dei suoi proventi a favore dei Comuni cui è riconosciuta una minore capacità edificatoria complessiva, di quelli che subiscono significativi impatti negativi dalla realizzazione di nuove urbanizzazioni nel territorio di altri Comuni e di quelli il cui territorio, soggetto a specifici vincoli paesaggistici e ambientali, fornisce significativi servizi ecosistemici alla comunità metropolitana. Il PTM può inoltre stabilire che una quota dei proventi derivanti dal contributo di costruzione dovuto per gli insediamenti ad alta attrattività di cui al comma 6, lettera d), sia destinata alla realizzazione di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici di rilievo metropolitano o intercomunale, anche al di fuori dei territori comunali interessati dagli insediamenti.

In coerenza con le scelte programmatiche di cui ai commi da 1 a 3, la componente strutturale del PTM stabilisce, per i Comuni facenti parte del territorio metropolitano, la disciplina delle nuove urbanizzazioni, di cui all’articolo 35, e definisce le funzioni insediative e dei servizi di area vasta, che attengono in particolare ai seguenti sistemi ed elementi:

le principali infrastrutture strategiche metropolitane nonché i servizi per la mobilità di scala metropolitana;

le reti, impianti e infrastrutture territoriali relativi ai servizi idrici integrati e agli impianti di produzione e distribuzione energetica;

le dotazioni territoriali e i servizi pubblici di area vasta di tipo socio assistenziale, dell’istruzione superiore e della sicurezza del territorio;

gli insediamenti cui la disciplina vigente riconosce rilievo sovracomunale per la forte attrattività di persone e di mezzi e per il significativo impatto sull’ambiente e sul sistema insediativo e della mobilità, quali: i poli funzionali, le aree produttive sovracomunali e quelle ecologicamente attrezzate, le grandi strutture di vendita, le multisale cinematografiche di rilievo sovracomunale. Il PTM può prevedere che tali insediamenti si attuino tramite accordi territoriali, e promuovere la progettazione di qualità degli stessi attraverso il ricorso ai concorsi di architettura di cui all’articolo 17;

le reti ecologiche e le altre infrastrutture verdi extraurbane;

l’individuazione dei servizi ecosistemici ed ambientali forniti dai sistemi ambientali presenti nell'ambito territoriale di propria competenza;

l’individuazione e la rappresentazione della griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano e che costituiscono riferimento necessario per i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all’articolo 35, commi 3 e 4;

la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del PTPR, ai sensi dell’articolo 36.

7.Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), la componente strutturale del PTM individua specifici ambiti del territorio destinati ad assicurare la fattibilità delle opere pubbliche e di interesse pubblico previste dal piano stesso, all’interno dei quali la pianificazione urbanistica non può prevedere trasformazioni che risultino incompatibili con la loro realizzazione. Gli strumenti urbanistici e gli atti che prevedono la puntuale localizzazione delle opere individuate dal PTM e l’apposizione del conseguente vincolo preordinato all’esproprio, comportano la cessazione dell’efficacia conformativa della zonizzazione stabilita dal piano sovracomunale, senza che ciò costituisca variante al medesimo piano.

 

 

Art. 42

Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV)

 

Nell’osservanza di quanto disposto dall’articolo 3 della L.R. n. 13 del 2015, compete ai soggetti d’area vasta di cui al comma 2 del presente articolo la funzione di pianificazione strategica d’area vasta, comprensiva del coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale.

Ai fini della presente legge, costituiscono soggetti di area vasta le Province, che esercitano le funzioni pianificatorie di cui al comma 1 anche in forma associata negli ambiti territoriali stabiliti ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 13 del 2015.

Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i soggetti d’area vasta approvano il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), con il quale, in particolare:

definiscono gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell’ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;

possono stabilire l’assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria ammissibile, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4;

dettano indirizzi per il coordinamento delle scelte generali e dei criteri localizzativi stabiliti dai piani comunali, relativamente: alle reti, impianti e infrastrutture tecnologiche di rilievo sovracomunale; alle dotazioni territoriali e servizi pubblici di area vasta; agli insediamenti caratterizzati dalla forte attrattività di persone e merci; alle reti ecologiche e alle altre infrastrutture verdi extraurbane;

possono individuare ambiti di fattibilità delle opere e infrastrutture di rilievo sovracomunale, ai sensi dell’articolo 41, comma 7;

possono individuare i servizi ecosistemici ed ambientali forniti dai sistemi ambientali presenti nell'ambito territoriale di propria competenza.

Trova applicazione il comma 4 dell’articolo 41, in merito al carattere necessariamente ideogrammatico della cartografia relativa ai contenuti strategici del PTAV.

Nell’osservanza del principio di adeguatezza e differenziazione, nel caso di esercizio in forma associata della funzione di pianificazione strategica di area vasta, ai soggetti di area vasta di cui al comma 2 possono essere riconosciute, anche su richiesta degli stessi, ulteriori competenze nel campo della pianificazione territoriale, attraverso la stipula di appositi accordi territoriali con la Regione, sentito il parere della Conferenza interistituzionale per l’integrazione territoriale, di cui all’articolo 10 della L.R. n. 13 del 2015, integrata con la partecipazione dell’Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale.

 

 

CAPO III

Semplificazione del procedimento di approvazione dei piani

 

Art. 43

Unificazione del procedimento di piano

 

Per l’approvazione del PUG e di tutti i piani territoriali e delle relative varianti trova applicazione il procedimento unico disciplinato dal presente Capo. Il procedimento unico risponde ai seguenti principi generali:

pubblicità e partecipazione dei cittadini alla formazione del piano;

integrazione e non duplicazione degli adempimenti e atti previsti dal procedimento di valutazione ambientale del piano;

necessaria partecipazione dei livelli istituzionali a competenza più ampia al processo di approvazione dei piani, attraverso il meccanismo dell’atto complesso.

L’amministrazione titolare del piano, denominata ai fini della presente legge “Amministrazione procedente”, può integrare il procedimento unico con le attività e gli adempimenti indicati agli articoli 44, comma 5, e 45, comma 8, in considerazione della rilevanza e complessità delle previsioni dello strumento che si intende approvare.

Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai piani settoriali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina.

 

 

Art. 44

Consultazione preliminare

 

Nel corso della elaborazione del piano, il responsabile dell’Ufficio di piano attiva la consultazione preliminare di ARPAE, dell’autorità competente per la valutazione ambientale di cui all’art. 19, comma 3, e dei soggetti competenti in materia ambientale, convocando uno o più incontri preliminari. Agli incontri intervengono inoltre tutte le amministrazioni competenti al rilascio di ogni parere, nulla osta e altro atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla legge per l’approvazione del piano.

Nel corso della prima fase della consultazione preliminare, ARPAE e gli altri soggetti convocati mettono gratuitamente a disposizione dell’amministrazione procedente i dati e le informazioni conoscitive in loro possesso, ai sensi dell’articolo 23.

L’Ufficio di piano presenta gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e le scelte generali di assetto del territorio, con le prime considerazioni sulle possibili alternative e sugli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che ne possono derivare. Gli enti partecipanti forniscono, nel corso della consultazione preliminare, contributi conoscitivi e valutativi e avanzano proposte in merito ai contenuti di piano illustrati e alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel documento di Valsat.

Ai sensi dell’articolo 13 del DLgs n. 152 del 2006, è obbligatorio svolgere la consultazione preliminare nel corso della elaborazione del PTR, del PTM, del PTAV, del PUG e delle varianti generali agli stessi. Nel caso di varianti specifiche o degli altri strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge l’amministrazione procedente valuta l’opportunità di procedere alla stessa.

Nel corso della elaborazione del piano, l’amministrazione procedente ha altresì la facoltà di svolgere una prima fase dei percorsi partecipativi e di consultazione, di cui agli articoli 17 e 45, comma 8, con riferimento ai contenuti pianificatori preliminari indicati dal comma 3, primo periodo, del presente articolo.

 

 

Art. 45

Fase di formazione del piano

 

La fase di formazione del piano è diretta alla consultazione del pubblico e dei soggetti nei cui confronti il piano è diretto a produrre effetti diretti, dei soggetti aventi competenza in materia ambientale, degli enti che esercitano funzioni di governo del territorio, e delle forze economiche e sociali, nonché all’eventuale stipula di accordi integrativi con i privati ai sensi dell’articolo 61.

L’organo di governo dell’amministrazione procedente assume la proposta di piano, completa di tutti gli elaborati costitutivi, e la comunica all’organo consiliare. Ai fini dell’applicazione, sin dalla predisposizione della proposta di piano delle norme di salvaguardia, trova applicazione quanto disposto dall’articolo 27, comma 2. La proposta di piano è comunicata altresì, anche secondo modalità concordate, all’autorità competente per la valutazione ambientale, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del DLgs n. 152 del 2006.

Una copia completa della proposta di piano è depositata presso la sede dell’amministrazione procedente, ed è pubblicata sul sito web della stessa amministrazione, per un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT di un avviso dell’avvenuto deposito che riporta l’indicazione:

dello strumento di pianificazione in corso di approvazione, delle eventuali varianti ad altri strumenti di pianificazione che esso comporta ai sensi dell’articolo 52, degli eventuali vincoli preordinati all’esproprio e dichiarazioni di pubblica utilità che ne derivano;

del sito web nel quale il piano è pubblicato, della sede presso la quale è depositato e del termine perentorio entro cui chiunque può prenderne visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni;

del responsabile del procedimento e del garante della comunicazione e della partecipazione.

Il medesimo avviso è altresì pubblicato, a fini meramente informativi, sul sito web degli enti territoriali operanti nell’ambito territoriale di competenza dell’amministrazione procedente.

Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. L’amministrazione procedente può motivatamente prorogare il termine di presentazione delle osservazioni per un massimo di sessanta giorni. E’ fatto divieto di prevedere termini di deposito più lunghi e di esaminare osservazioni o altri contributi presentati tardivamente.

Una comunicazione dell’avvenuto deposito, con le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, è trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri enti e organismi che hanno partecipato alla consultazione preliminare ai sensi dell’art. 44, affinché possano presentare proprie considerazioni e proposte, entro il termine e con le modalità previste per la presentazione di osservazioni.

Anche in adesione a osservazioni presentate, l’amministrazione procedente può stipulare accordi con i privati interessati, ai sensi dell’articolo 61.

In considerazione della rilevanza e complessità dei contenuti del piano, l’amministrazione procedente durante il periodo di deposito ha la facoltà di attuare ulteriori forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche su iniziativa del Garante della comunicazione e della partecipazione di cui all’articolo 56. In particolare, l'amministrazione procedente può attivare un processo partecipativo o promuovere un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale, per fornire una completa informazione sul progetto e acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, al fine dell'assunzione delle determinazioni conclusive sul piano. Qualora lo ritenga opportuno, l'amministrazione procedente può svolgere altresì un contraddittorio pubblico con coloro che hanno presentato osservazioni e proposte, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine stabilito dal comma 9.

Entro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, l’organo di governo dell’amministrazione procedente esamina le osservazioni presentate e gli esiti delle eventuali ulteriori attività di consultazione attuate ai sensi del comma 8, predispone la proposta di decisione delle osservazioni e la sottopone all’organo consiliare insieme alla conseguente proposta di piano da adottare.

 

 

Art. 46

Fase di approvazione del piano

 

L’organo consiliare dell’amministrazione procedente adotta la proposta di piano, esaminate e decise le osservazioni presentate e tenendo conto degli esiti delle altre forme di consultazione eventualmente attuate. La deliberazione è accompagnata da una prima elaborazione della dichiarazione di sintesi che illustra, in linguaggio non tecnico, come si è tenuto conto delle osservazioni e degli esiti delle consultazioni e le ragioni per le quali sono state scelte le soluzioni previste nel piano, alla luce delle ragionevoli alternative che erano state individuate.

Il piano adottato ai sensi del comma 1, assieme alle osservazioni, proposte e contributi presentati nel corso delle fasi di consultazione preliminare e di formazione del piano e alla dichiarazione di sintesi, è trasmesso al comitato urbanistico competente, di cui all’articolo 47, il quale, entro il termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata ed esprime il proprio parere motivato sul piano.

In caso di incompletezza della documentazione, il comitato, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano, può per una sola volta richiedere le necessarie integrazioni documentali. La richiesta sospende il termine per esprimersi che riprende a decorrere per la parte residua dalla data del completo ricevimento degli atti richiesti.

Il parere di cui al comma 2 attiene in particolare:

al rispetto dei limiti massimi di consumo del suolo, stabiliti ai sensi dell’articolo 6, e all’osservanza della disciplina delle nuove urbanizzazioni di cui all’articolo 35;

alla conformità del piano alla normativa vigente e alla coerenza dello stesso alle previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione;

alla sostenibilità ambientale e territoriale del piano, con riferimento in particolare ai seguenti profili:

c1.come si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale e di qualità urbana pertinenti al piano, stabiliti dalla disciplina sovraordinata;

c2.la ragionevolezza delle scelte effettuate, rispetto alle alternative individuate dal documento di Valsat;

c3.la corretta individuazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente e sul territorio che deriveranno dalle scelte di piano, l’idoneità delle misure previste ad impedire, ridurre o compensare tali impatti e l’adeguatezza delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici di cui è prescritta la realizzazione o l’ammodernamento;

c4.gli indicatori territoriali e ambientali prescelti, le modalità di svolgimento del monitoraggio e le modalità di informazione sugli esiti dello stesso;

alla condivisione dei contenuti dello strumento all’esame del CU da parte degli enti titolari del piano di cui lo stesso ha il valore e gli effetti o propone la modifica, ai sensi degli articoli 51 e 52.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si considera espressa una valutazione positiva.

Entro 60 giorni dal ricevimento del parere ovvero dalla scadenza del termine per la sua espressione, l’organo consiliare adegua il piano, apportando le opportune revisioni, e lo approva. Il parere è comunque vincolante per i profili di cui alle lettere a) e d) del comma 4. Rispetto ai restanti profili l’organo consiliare può discostarsi dal parere con motivazioni puntuali e circostanziate.

Ai sensi dell’articolo 17 del DLgs n. 152 del 2006, l’atto di approvazione del piano è pubblicato integralmente sui siti web della amministrazione procedente e dell’autorità competente per la valutazione ambientale, assieme alla seguente documentazione:

al parere del comitato urbanistico, comprensivo del parere motivato espresso dall’autorità competente per la valutazione ambientale;

alla dichiarazione di sintesi di cui comma 1 del presente articolo, completata con l’illustrazione sintetica del modo con cui le considerazioni ambientali e territoriali presenti nel parere di cui alla lettera a) del presente comma sono state integrate nel piano;

alle misure adottate in merito al monitoraggio dell’attuazione del piano.

Una copia del piano approvato, completa della documentazione di cui al comma 7, è altresì depositata presso la sede dell’amministrazione procedente per la libera consultazione del pubblico.

Copia integrale del piano è inoltre trasmessa alle strutture regionali competenti che provvedono all’immediata pubblicazione sul BURERT dell’avviso della avvenuta approvazione del piano e all’aggiornamento del proprio sistema informativo territoriale e dei relativi quadri conoscitivi. I piani sono predisposti e inviati nei formati e con le specifiche tecniche stabilite con apposito atto di coordinamento tecnico emanato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 49.

Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso dell’approvazione di cui al comma 9 del presente articolo, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del DLgs n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell’amministrazione procedente, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

 

 

Art. 47

Comitato Urbanistico

 

Presso la Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, è istituito un Comitato Urbanistico (C.U.), allo scopo di coordinare e integrare in un unico provvedimento:

l’esercizio delle funzioni di partecipazione del livello territoriale a competenza più ampia alla determinazione di approvazione degli strumenti di pianificazione;

l’espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale;

l’acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, richiesti alla legge per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

le intese degli enti titolari del piano di cui lo strumento all’esame del CU ha il valore e gli effetti e l’intesa sulla variazione dei piani di altri livelli territoriali, di cui agli articoli 51, comma 4, e 52, comma 4.

La composizione e le modalità di funzionamento dei CU sono regolati con apposita delibera della Giunta regionale, in conformità ai seguenti principi:

del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) fanno necessariamente parte un rappresentante unico della Giunta regionale, uno della Città metropolitana di Bologna e uno del soggetto d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, territorialmente interessato;

del Comitato Urbanistico della Città metropolitana di Bologna (CUM) fanno necessariamente parte un rappresentante unico della Giunta regionale, uno della Città metropolitana di Bologna e uno del Comune o dell’Unione territorialmente interessati;

del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) fanno necessariamente parte un rappresentante unico della Giunta regionale, uno del soggetto d’area vasta, e uno del Comune o dell’Unione territorialmente interessati;

partecipano inoltre ai lavori dei CU, con voto deliberativo, i rappresentanti unici degli enti chiamati ad esprimere l’intesa sul piano di cui al comma 1, lettera d);

ai lavori dei CU intervengono con voto consultivo ARPAE e gli enti o organismi competenti al rilascio dei pareri nulla osta e atti, di cui al comma 1, lettere c);

la Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta si esprimono nell’ambito dei CU anche in veste di autorità competente per la valutazione ambientale ai sensi dell’articolo19, comma 3;

ciascun ente o amministrazione, facente parte del CU o chiamato a partecipare ai suoi lavori con voto consultivo, è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’ente o amministrazione stessa. Il rappresentante unico può chiedere l’intervento di altri soggetti facenti parte del proprio ente o amministrazione, in funzione di supporto;

la partecipazione ai lavori del CU non dà luogo al riconoscimento di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, comunque denominati;

ciascun CU per l’esercizio dei propri compiti si avvale di una struttura tecnica operativa, che svolge l’istruttoria preliminare degli strumenti di pianificazione sottoposti al parere del comitato e cura altresì gli adempimenti per la costituzione e il funzionamento dello stesso. Le strutture tecniche operative sono costituite dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna e dai soggetti d’area vasta con personale proprio che sia in possesso delle competenze professionali indicate dall’articolo 55, comma 4, e si avvalgono del contributo istruttorio dei soggetti di cui alla lettera e) del presente comma.

 

 

CAPO IV

Misure di semplificazione del sistema dei piani

 

Art. 48

Semplificazione dei contenuti

degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

 

1.Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, della Città metropolitana di Bologna, dei soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2 e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:

a)dalle leggi statali e regionali;

b)dai regolamenti;

c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico;

d) dalle norme tecniche;

e) dalle prescrizioni e indirizzi stabiliti dalla pianificazione competente;

f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

2. Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso il rinvio alle prescrizioni delle stesse.

3.La Regione predispone e aggiorna periodicamente, la raccolta delle disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale, attraverso appositi atti di coordinamento tecnico, approvati ai sensi dell'articolo 49. La Città metropolitana di Bologna, i soggetti d’area vasta e i Comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a quanto previsto dai commi 1 e 2 secondo le indicazioni degli atti di indirizzo regionali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli stessi. Trascorso tale termine, le normative di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con esse incompatibili.

4.Allo scopo di consentire un’agevole consultazione da parte dei cittadini delle normative vigenti che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale, la Regione pubblica sul proprio sito web il testo vigente degli atti di cui al comma 3 e i Comuni inseriscono nel proprio sito istituzionale il collegamento automatico alla pubblicazione regionale.

 

 

Art. 49

Atti di coordinamento tecnico

 

1.Allo scopo di semplificare e uniformare l’applicazione della presente legge e di assicurare l’esercizio coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta atti di coordinamento tecnico secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:

a)detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e per uniformare i suoi contenuti alle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalla normativa statale e dalle legislazioni settoriali;

b)stabilisce l'insieme organico delle definizioni, modalità di calcolo e di verifica, concernenti gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione;

specifica le caratteristiche generali dei principali elaborati ed atti disciplinati dalla presente legge, tra cui: il Documento di Valsat, il Quadro conoscitivo, la Tavola dei vincoli, i contenuti essenziali e gli elaborati costitutivi dei piani;

stabilisce le specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale, per assicurarne l’agevole trasmissione, utilizzazione e conservazione.

3.La proposta degli atti di cui al comma 1 è definita dalla Regione congiuntamente agli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali (CAL). con il concorso dei rappresentanti delle forze economiche, sociali e professionali ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale.

4.Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di coordinamento tecnico sono recepiti dagli enti territoriali e organismi interessati, con deliberazione dell’organo consiliare che comporta la modifica o l’abrogazione delle previsioni pianificatorie, regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili.

 

 

Art. 50

Pianificazione generale

comprensiva della pianificazione settoriale

 

1.La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, e i Comuni possono conferire al proprio piano generale anche il valore e gli effetti di uno o più piani settoriali di propria competenza ovvero di una variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti essenziali.

2.Al procedimento di approvazione del piano generale di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal Capo III del presente Titolo, con le seguenti integrazioni:

a)nell’oggetto degli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicata la sua particolare efficacia;

b)nel corso della predisposizione del piano deve essere comunque acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del piano settoriale.

 

 

Art. 51

PTM o PTAV

con effetti di piani di altre amministrazioni

 

1.Il PTM e i PTAV possono assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del PUG.

2. Il PTM e il PTAV inoltre possono assumere, ai sensi dell'art. 57 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le loro previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.

3. In tali casi, il Sindaco metropolitano o il Presidente del soggetto d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese.

4.Le amministrazioni interessate esprimono la propria intesa sui contenuti del PTM o del PTAV, afferenti alle funzioni pianificatorie di propria competenza, nell'ambito del CUR. In particolare, il rappresentante unico dell’ente titolare del piano partecipa ai lavori del CUR con voto deliberativo, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera d), e la posizione da lui espressa, previa deliberazione dell’organo consiliare, è vincolante ai fini dell’approvazione del piano.

 

 

Art. 52

Modificazione della pianificazione di altri livelli territoriali

 

1.Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, le proposte dei piani previsti dalla presente legge possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani generali o settoriali di altri livelli territoriali.

2.Le proposte comunali di modifica delle previsioni dei piani di tutela del territorio, dell'ambiente, del paesaggio, della protezione della natura, delle acque e della difesa del suolo, possono attenere unicamente alla cartografia dei piani.

3.Per l'approvazione dei piani che propongono modificazioni si applica la disciplina procedurale prevista dal Capo III del presente Titolo, o quella prevista dalla legislazione di settore, con le seguenti modifiche o integrazioni:

a) nella denominazione della proposta di piano, nell’oggetto degli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono modificazioni;

b) le proposte di modifica devono essere evidenziate in appositi elaborati tecnici, nei quali devono essere indicati i presupposti conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse;

c) vanno seguite le forme di deposito, pubblicità e intervento previste per il piano di cui si propone la variazione, qualora assicurino una più ampia conoscenza e partecipazione degli interessati al procedimento;

d) copia integrale della proposta del piano è trasmessa all'ente titolare dello strumento di cui si propongono modificazioni il quale può formulare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. Il medesimo ente è altresì invitato a partecipare alle attività di consultazione e partecipazione, previste per la formazione del piano.

4.L'atto di approvazione del piano ha anche il valore e gli effetti di variante del piano di cui si propone la modificazione, qualora sulla variante stessa sia acquisita, nell'ambito del CU, l'intesa dell'ente titolare dello strumento.  In particolare, il rappresentante unico dell’ente titolare del piano di cui si propone la modifica partecipa ai lavori del CU con voto deliberativo, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera d), e la posizione da lui espressa, previa deliberazione dell’organo consiliare, è vincolante ai fini dell’approvazione del piano in variante.

5.A seguito dell'atto di approvazione, l’ente titolare del piano variato, con atto meramente ricognitivo, aggiorna gli elaborati tecnici dello stesso. A tale scopo l’amministrazione procedente mette a disposizione, in formato digitale, gli elaborati di piano contenenti la variazione.

 

 

CAPO V

Approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli

insediamenti produttivi esistenti

 

Art. 53

Procedimento unico

 

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dall’articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e dagli articoli 7 e 17 della legge regionale n. 9 del 1999, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l’approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d’area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività economiche;

2.L’approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a)di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b)di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previste dal PUG o dall’accordo operativo, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c)di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

3.Per l’esame del progetto delle opere e interventi di cui al comma 1, la Regione, la Città metropolitana di Bologna, il soggetto d’area vasta, il Comune o l’Unione convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo quanto disposto dagli articoli da 14 al 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti.

4.Alla conferenza di servizi partecipano:

a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);

b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d’area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell’opera;

c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;

d) l’autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all’articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell’ambito della conferenza di servizi;

e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l’approvazione delle varianti proposte.

5.L’espressione della posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l’opera o l’intervento comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dalla assunzione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 9.

6.Entro il termine di convocazione della Conferenza di servizi, l’amministrazione procedente provvede altresì:

a) al deposito del progetto presso la sede degli enti titolari dei piani da variare;

b) alla pubblicazione nel sito web degli enti titolari dei piani da variare e sul BURERT di un avviso c) dell’avvenuto deposito con i contenuti di cui all’articolo 45, comma 3;

c) alla pubblicazione integrale del progetto sul sito web degli enti titolari dei piani da variare;

d) a trasmettere gli elaborati relativi alle varianti ai soggetti competenti in materia ambientale che non partecipano alle conferenze di servizi, per acquisirne il parere entro il termine e con le modalità previste per la presentazione delle osservazioni;

e) ad acquisire per i soggetti privati titolari degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3 del DLgs  n. 159 del 2011. La conclusione della conferenza di servizi e la sua efficacia sono subordinate all’acquisizione dell’informazione antimafia non interdittiva.

7. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso avente i contenuti di cui all’articolo 45, comma 3, è comunicato a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in conformità all’articolo 48 del DLgs n. 82 del 2005. Qualora, ad esito della conferenza, occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso. I proprietari delle aree interessate possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT dell’avviso di deposito chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni.

9. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8 i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi esprimono la propria posizione, tenendo conto delle osservazioni presentate e l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, dando specifica evidenza alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.

10. Copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è pubblicata sul sito web dell’amministrazione procedente e dell’autorità competente per la valutazione ambientale ed è depositata presso la sede dell’amministrazione procedente per la libera consultazione del pubblico. Un avviso dell’avvenuta conclusione della conferenza di servizi è pubblicato sul BURERT dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell’atto. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti indicati dal comma 2 del presente articolo dalla data di pubblicazione nel BURERT dell’avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del DLgs n. 33 del 2013 essa risulti integralmente pubblicata sul sito web dell’amministrazione procedente.

 

 

Art. 54

Localizzazione delle opere di interesse statale

 

1.L'intesa prevista dalla legislazione vigente, in ordine alla localizzazione nel territorio regionale di opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, è espressa, anche in sede di conferenza di servizi:

a) dalla Giunta regionale, per le opere aventi rilievo nazionale o regionale nonché per quelle che interessino il territorio di più soggetti di area vasta e per quelle che riguardino il territorio di una area vasta e della città metropolitana di Bologna;

b) dalla Città metropolitana di Bologna o dai soggetti di area vasta territorialmente competenti, nei restanti casi.

2.La Giunta regionale specifica i criteri di classificazione delle opere aventi rilievo nazionale o regionale, ai fini del riparto delle competenze di cui al comma 1.

3.L'intesa di cui al comma 1 è espressa sentiti i Comuni interessati, i quali si pronunciano entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine, si prescinde dal parere.

4. Nel caso di opere pubbliche di interesse statale già previste dagli strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal Comune sostituisce l'intesa disciplinata dal comma 1.

5. Per le modifiche ad opere già assentite che derivino da approfondimenti progettuali o da adeguamenti tecnico funzionali non si dà luogo all'intesa qualora il Comune ne dichiari la conformità urbanistica o provveda tempestivamente a conformare il piano attraverso apposita variante.

 

 

TITOLO IV

MISURE ORGANIZZATIVE E STRUMENTI NEGOZIALI

 

CAPO I

Misure organizzative

 

Art. 55

Ufficio di piano

 

1. I Comuni per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnate dalla presente legge costituiscono, in forma singola o associata, una apposita struttura denominata “Ufficio di piano”. Qualora i Comuni abbiano conferito ad una Unione le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, l’ufficio di piano è istituito dall’Unione dei Comuni.

2.L’ufficio di piano svolge i compiti attinenti all’elaborazione, gestione e attuazione della pianificazione urbanistica, tra cui la predisposizione del PUG e degli accordi operativi e le attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici.

3.La Regione, la Città metropolitana di Bologna e il soggetto di area vasta si dotano di un ufficio di piano per l’attività di pianificazione territoriale di loro competenza, per l’esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale di cui all’articolo 19, commi 3 e 5, e per lo svolgimento dei compiti propri delle strutture tecniche operative di supporto dei Comitati urbanistici, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera i).

4.Gli uffici di piano devono essere dotati delle competenze professionali richieste dalla presente legge per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio, tra cui quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico finanziario.

5.La Giunta regionale definisce gli standard minimi richiesti per gli uffici di piano comunali, in ordine alla dotazione di personale avente le adeguate competenze professionali di cui al comma 4 e con riferimento alla dimensione demografica e territoriale del Comune e della forma associativa.

6.Il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) riconosce priorità di accesso ai finanziamenti alle Unioni che abbiano provveduto alla costituzione dell’ufficio di piano dell’Unione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, e, in subordine, alle Unioni che abbiano costituito uffici di piano intercomunali tra i Comuni facenti parte dell’Unione che non abbiano conferito alla stessa l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica.

 

 

Art. 56

Garante della comunicazione e della partecipazione

 

1.Per ogni procedimento di pianificazione territoriale e urbanistica, l’amministrazione procedente nomina, nell’ambito del personale assegnato all’ufficio di piano, il “Garante della comunicazione e della partecipazione”, distinto dal responsabile del procedimento, il quale ha il compito di garantire:

a) il diritto di accesso alle informazioni che attengono al piano e ai suoi effetti sul territorio e sull’ambiente;

b) la partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi;

c) il diritto al contradditorio dei soggetti nei confronti dei quali il piano è destinato a produrre effetti diretti, prevedendo l’approvazione di un vincolo di natura espropriativa o conformativa;

d) Il proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e contradditorio pubblico, ove disposti ai sensi dell’articolo 45, comma 8.

2. A tale scopo il Garante:

a) cura lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge che attengono: alla pubblicità del piano, alla trasmissione dei suoi elaborati, alla pubblicazione, alla comunicazione e alla notifica degli avvisi di deposito;

b) rende accessibili sul sito web dell’amministrazione e fornisce ai richiedenti, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione, ogni informazione disponibile sui contenuti del piano e del documento di Valsat, sull’esito delle valutazioni territoriali ed ambientali del piano, sulle osservazioni, presentate tempestivamente;

c) partecipa allo svolgimento dei processi partecipativi, collaborando alla predisposizione della sintesi delle opinioni, contributi, proposte e valutazioni raccolte in tali sedi.

 

 

Art. 57

Strumenti cartografici di supporto

alla pianificazione territoriale

 

1. Il Data Base Topografico Regionale (DBTR) costituisce la base informativa territoriale per la raccolta e la gestione dei dati di supporto alle funzioni di programmazione e pianificazione previste dalla presente legge.

2.Il DBTR costituisce inoltre, unitamente all’Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI), il supporto cartografico ed informativo per la raccolta e rappresentazione delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, al fine del calcolo del consumo di suolo.

3.La Giunta regionale provvede alla gestione del DBTR e cura il suo aggiornamento, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i soggetti che hanno compiti di gestione e tutela del territorio. La Giunta regionale promuove inoltre la diffusione delle ACI e il loro aggiornamento da parte dei Comuni, nonché l’omogeneizzazione e la sincronizzazione delle stesse con il DBTR.

4.La Giunta regionale, con atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell’articolo 49 della presente legge, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), specifica criteri e regole generali che garantiscono lo scambio e l’interoperabilità degli strumenti cartografici di supporto alla pianificazione nonché gli standard per la comunicazione e le regole con cui le amministrazioni rendono disponibili i propri dati territoriali per la consultazione e il riuso.

 

 

CAPO II

Strumenti negoziali

 

Art. 58

Accordi territoriali

 

1.La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 40, comma 2, i Comuni e le loro Unioni possono promuovere accordi territoriali per concordare gli obiettivi e le scelte strategiche dei loro piani. I medesimi Enti possono altresì stipulare accordi territoriale per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

2.Accordi territoriali possono essere stipulati altresì tra i Comuni e tra questi e le loro Unioni per definire speciali forme di collaborazione nell’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, anche attraverso l'elaborazione, approvazione e gestione di strumenti urbanistici intercomunali ai sensi dell’articolo 30, commi 3, 4, 5 e 6.

3.La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta partecipano, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, alla stipula degli accordi territoriali che definiscono scelte strategiche di rilievo sovracomunale, nonché alla stipula degli accordi che prevedono l'avvio di procedure di variante agli strumenti di pianificazione territoriale. La proposta di accordo territoriale è approvata dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, qualora l'accordo preveda la modifica a piani e atti regionali di competenza dell'Assemblea legislativa regionale.

4.Gli accordi territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati. A tal fine gli accordi definiscono le attività, il finanziamento ed ogni altro adempimento che ciascun soggetto partecipante si impegna a realizzare, con l'indicazione dei relativi tempi e delle modalità di coordinamento.

5.Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

 

 

Art. 59

Accordi di programma

 

1.Fuori dai casi disciplinati dagli accordi operativi di cui all’articolo 38, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di due o più Comuni o di altri enti pubblici con l’eventuale partecipazione di soggetti privati, il Sindaco, il Sindaco metropolitano, il Presidente del soggetto d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, o il Presidente della Regione, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera, intervento o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma.

2.Per i soggetti privati partecipanti all’accordo di programma, l’ente promotore acquisisce l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3 del DLgs n. 159 del 2011. La conclusione dell’accordo e la sua efficacia sono subordinate all’acquisizione dell’informazione antimafia non interdittiva.

3.L’accordo ha ad oggetto gli impegni assunti dai partecipanti ai fini della realizzazione del risultato di comune interesse, i tempi e le modalità per la loro attuazione ed ogni altro connesso adempimento, ed indica i casi in cui è ammesso il recesso dei partecipanti dall’accordo e gli effetti che derivano da eventuali inadempienze.

4.Un Collegio di vigilanza, presieduto dal rappresentante legale dell’ente che ha promosso la conclusione dell’accordo e composto da rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, verifica la corretta attuazione degli impegni assunti, può deliberare modifiche non sostanziali all’accordo che non richiedano la variazione degli strumenti di pianificazione, accerta la sussistenza delle condizioni di decadenza dell’accordo e dei suoi effetti urbanistici, nel caso in cui non sia possibile realizzare i risultati principali perseguiti dall’accordo. La decadenza è dichiarata con decreto dell’organo che ha approvato l’accordo ai sensi dell’articolo 60, comma 8, e comporta l’applicazione della disciplina di piano vigente al momento dell’approvazione dell’accordo.

 

 

Art. 60

Accordi di programma in variante ai piani

 

1.La conclusione di un accordo di programma può comportare variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per conformarne le previsioni alle opere, interventi e programmi di intervento approvati. La modifica degli strumenti di pianificazione riguarda esclusivamente la disciplina delle aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento oggetto dell'accordo. Trovano applicazione i limiti al consumo del suolo di cui all’articolo 6.

2L'accordo di programma in variante alla pianificazione è stipulato, oltre che dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 59, dai rappresentanti:

a) degli enti titolari degli strumenti di pianificazione di cui si propongono modificazioni;

b) della Città metropolitana di Bologna o del soggetto d’area vasta, per esprimere la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale nel caso di modifiche a piani comunali;

c) della Regione, per esprimere la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale nel caso di modifiche a piani territoriali.

3.Il Presidente della Regione, il Sindaco metropolitano, il Presidente del soggetto d’area vasta o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica provvede a convocare una conferenza preliminare dei soggetti partecipanti. Ai fini dell'esame e dell'approvazione preliminare dell’oggetto dell’accordo e delle varianti che lo stesso comporta, l'amministrazione competente predispone, assieme al progetto definitivo delle opere, interventi o programmi di intervento oggetto dell’accordo, il progetto urbano e gli altri elaborati relativi alle variazioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono alla conclusione dell’accordo e il documento di Valsat delle varianti stesse. L'espressione dell'assenso preliminare all'accordo, da parte dei rappresentanti dei soggetti partecipanti, è preceduto da una determinazione dell'organo istituzionalmente competente.

4.L'amministrazione competente può chiamare a partecipare alla conferenza preliminare, con voto consultivo, gli enti e organismi cui competono le autorizzazioni, i pareri o gli altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla legge per la realizzazione delle opere, interventi o programmi di intervento oggetto dell'accordo. L'amministrazione competente, inoltre, definisce modalità e tempi per lo svolgimento di incontri e dibattiti pubblici con i portatori di interesse allo scopo di fornire una informazione approfondita sui contenuti dell’accordo e stimolare la partecipazione dei cittadini alla sua definizione.

5.Qualora in sede della conferenza preliminare sia verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti partecipanti all’accordo indicati al comma 2 del presente articolo, la proposta di accordo di programma, corredata dalla documentazione di cui al comma 3, è depositata presso le sedi degli enti territoriali partecipanti all'accordo, per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT di un avviso dell'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare, che presenta le informazioni indicate dall’articolo 45, comma 3. L'avviso è pubblicato altresì sul sito web di tutti gli enti pubblici partecipanti all’accordo. Le amministrazioni titolari dei piani oggetto di variante provvedono altresì alla pubblicazione integrale della proposta di accordo sul proprio sito web.

6.Entro la scadenza del termine perentorio di deposito di cui al comma 5 chiunque può presentare osservazioni.

7.Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 6, il Presidente della Regione, il Sindaco metropolitano, il Presidente del Soggetto d’area vasta o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati partecipanti, per la conclusione dell'accordo. I soggetti partecipanti, tra cui l’autorità competente per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di cui al comma 2, lettere b) e c), esprimono le loro determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni presentate. Qualora siano apportate modifiche sostanziali rispetto alla proposta di accordo assentita dall'organo istituzionale competente ai sensi del comma 3, ultimo periodo, l'assenso alla conclusione dell'accordo di ciascun soggetto partecipante deve essere preceduto dalla deliberazione del medesimo organo ovvero ratificata dallo stesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.

8.Il decreto di approvazione dell'accordo di programma è emanato dal Sindaco metropolitano o dal Presidente del soggetto d’area vasta territorialmente competente, per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi di variante.

9. Il decreto di approvazione, corredato dalla copia integrale dell’accordo di programma, è pubblicata sul sito web dell’amministrazione che ha promosso la conclusione dell’accordo e dell’autorità competente per la valutazione ambientale ed è depositata presso la sede dei soggetti pubblici partecipanti, per la libera consultazione del pubblico. Un avviso dell’avvenuta conclusione dell’accordo è pubblicato sul BURERT dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell’atto. Il decreto di approvazione produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del DLgs n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell’amministrazione che ha promosso la conclusione dell’accordo.

10.Il decreto di approvazione comporta la variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Nel caso in cui il Consiglio comunale abbia espresso l'assenso all'accordo previo rilascio, da parte dello sportello unico dell'edilizia, dell'atto di accertamento di conformità previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), della LR n. 15 del 2013, le opere, interventi o programmi di intervento oggetto dell’accordo non sono subordinati a titolo abilitativo edilizio.

11.Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte le amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento all’Assemblea legislativa regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti indicati dal comma 10, primo periodo.

12.Ogni rinvio alla disciplina degli accordi di programma in variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica operato dalle disposizioni vigenti, si intende riferito al presente articolo.

 

 

Art. 61

Accordi con i privati

 

1.Nel corso della fase di formazione del PUG, di cui all’articolo 45, anche in accoglimento di osservazioni o di proposte presentate, gli enti locali possono concludere accordi integrativi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, allo scopo di assumere nel PUG previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale del piano, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2.L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate ai criteri generali cui è conformato il piano, attraverso una motivazione puntuale e circostanziata.

3. L'accordo costituisce parte integrante della proposta di piano cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e trasparenza. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo di governo dell'ente. L'accordo è subordinato al recepimento dei suoi contenuti nella delibera con cui l’organo consiliare fa propria la proposta di piano ai sensi dell’art. 46, comma 1, e alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4.Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 4 dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990.

 

 

TITOLO V

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

 

Art. 62

Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio

 

1. Il presente Titolo, nell'osservanza dell'articolo 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e in attuazione del DLgs n. 42 del 2004, di seguito indicato quale Codice dei beni culturali e del paesaggio, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra la primaria esigenza della tutela del paesaggio regionale ed i processi di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti di area vasta, i Comuni e loro Unioni e le altre amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del paesaggio.

3.Il paesaggio è componente essenziale del contesto di vita della popolazione regionale, in quanto espressione della identità culturale e dei valori storico-testimoniali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Pertanto, le amministrazioni pubbliche assumono la tutela e la valorizzazione del paesaggio quale riferimento per la definizione delle politiche a incidenza territoriale.

 

 

Art. 63

Compiti della Regione e politica per il paesaggio

 

1. La Regione esercita le proprie funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio sulla base di leggi e norme, operando per una politica unitaria e condivisa.

2. La politica per il paesaggio ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei paesaggi regionali tramite la salvaguardia e il rafforzamento dei valori identitari e la gestione sostenibile del paesaggio. In particolare, la politica per il paesaggio si sviluppa attraverso le seguenti azioni:

a) la tutela del paesaggio, attuata dal PTPR, il quale, assieme agli altri strumenti di pianificazione, ha il compito di governare e indirizzare le azioni di tutela mediante la definizione delle regole e degli obiettivi di qualità del paesaggio regionale;

b) la valorizzazione del paesaggio, attraverso progetti di tutela, recupero e valorizzazione, finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal PTPR;

c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, nonché il monitoraggio, mediante l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni dei paesaggi regionali.

3.La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione delle politiche settoriali e di sviluppo che producono effetti diretti o indiretti sul paesaggio ovvero sui singoli immobili o sulle aree tutelate e promuove la partecipazione alle scelte relative alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, anche attraverso processi partecipativi dei cittadini e loro associazioni secondo metodologie trasparenti, paritetiche, rappresentative e inclusive che permettano il confronto dei punti di vista e la mediazione degli interessi.

4. Allo scopo di perseguire tale sviluppo coordinato e omogeneo delle attività di tutela, valorizzazione e recupero del paesaggio, la Giunta regionale adotta atti di coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 49.

 

 

Art. 64

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)

 

1. La componente paesaggistica del PTR, di seguito denominata Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

2. Il PTPR, in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche, naturali e culturali del territorio regionale, individua i sistemi, le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela, in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, e stabilisce per ciascuno di essi la normativa d'uso per la tutela dei caratteri distintivi. La disciplina del PTPR è integrata dalle specifiche prescrizioni di tutela degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico.

3. Allo scopo di attuare la gestione coordinata e omogenea della tutela, il PTPR definisce, inoltre, i criteri di rappresentazione, specificazione e articolazione dei sistemi, delle zone e degli elementi di propria competenza, ai fini dell'elaborazione della cartografia della pianificazione territoriale e urbanistica.

4. Il PTPR, sulla base del riconoscimento e della condivisione dei caratteri connotativi del territorio, nonché delle dinamiche di sviluppo dello stesso, individua gli ambiti paesaggistici costituiti da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti di territorio regionale unitariamente percepiti, i quali costituiscono quadro di riferimento cogente, per assicurare la coerenza delle politiche generali e settoriali, dei programmi di sviluppo, dei progetti e delle azioni per il governo del territorio con le caratteristiche dei diversi paesaggi regionali.

5.Il PTPR individua per ciascun ambito obiettivi di qualità paesaggistica indirizzati a realizzare azioni di:

a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei luoghi sottoposti a tutela;

b) individuazione delle linee di sviluppo sostenibile del territorio, compatibili con i valori e i significati riconosciuti del paesaggio;

c) valorizzazione, recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, diretti a reintegrare i valori preesistenti ovvero a creare nuovi valori paesaggistici, perseguendo il miglioramento della qualità complessiva del territorio e il rafforzamento delle diversità locali, assicurando, nel contempo, il minor consumo di suolo.

6. Il PTPR definisce i criteri per l'apposizione, la verifica e l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici, con l'obiettivo di identificare il sistema dei valori identitari, rappresentativi della diversità paesaggistica e culturale del territorio emiliano-romagnolo.

7. Il PTPR, sulla base dei valori paesaggistici indicati e dei livelli di tutela definiti dalle norme nazionali e regionali e delle linee guida attuative del comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), individua le aree del territorio regionale non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia e le aree sottoposte a peculiari limitazioni.

 

 

Art. 65

Procedimento di approvazione del PTPR

 

1. Il procedimento disciplinato dagli articoli da 43 a 47 trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonché della verifica e adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'articolo 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta regionale può stipulare un accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato alla individuazione dei contenuti del piano paesaggistico da elaborare congiuntamente e alla definizione dei tempi e delle modalità di redazione dello stesso. L’attività di verifica dei beni paesaggistici di cui all’articolo 136 del Codice, sulla base dei criteri individuati congiuntamente, e la conseguente definizione della specifica disciplina d’uso delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice, è svolta dalla Commissione regionale per il paesaggio di cui all’articolo 71 della presente legge.

 

 

Art. 66

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione

 

1.Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e prevalgono, per le tematiche di propria competenza, sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e dagli atti amministrativi attuativi posti in essere da Città metropolitana di Bologna, soggetti di area vasta, Comuni e loro Unioni. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette.

2.Il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le politiche e programmazioni di settore, in particolare con la programmazione per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico, incidenti sul territorio.

3.Le amministrazioni di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal piano regionale e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni, alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

4.Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la partecipazione degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al procedimento di adeguamento degli strumenti di pianificazione alle previsioni del PTPR.

5.Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono avanzare motivatamente proposte di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio, comprensive delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione dei beni paesaggistici e dei relativi interventi di valorizzazione. Le proposte sono trasmesse alla Commissione regionale per il paesaggio, che assume le determinazioni di cui all’articolo 71.

 

 

Art. 67

Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio

 

1.I progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione persegue il miglioramento della qualità territoriale e il rafforzamento delle diversità locali, favorendo il recupero delle aree compromesse o degradate e la produzione di nuovi valori paesaggistici nei contesti identitari che connotano il territorio regionale individuati dal PTPR.

2.Costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della LR n. 6 del 2005, per le finalità di cui all'articolo 66, comma 2.

3.Al fine della predisposizione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio, la Regione promuove la conclusione con gli enti territoriali di accordi territoriali ai sensi dell'articolo 58, anche attraverso il confronto con le parti sociali e i portatori di interessi diffusi. Agli accordi possono partecipare anche gli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero altre amministrazioni statali interessate.

4.Gli accordi territoriali stabiliscono, in particolare:

a) il contesto paesaggistico oggetto delle azioni previste dall'accordo e le misure dirette alla sua valorizzazione;

b) il programma di lavoro del progetto con l'indicazione del costo complessivo, dei tempi e delle modalità di attuazione;

c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attività di predisposizione del progetto di valorizzazione;

d) la valutazione degli effetti di miglioramento del contesto paesaggistico di riferimento.

5.L'accordo impegna gli enti sottoscrittori a conformare i propri atti di pianificazione e di programmazione ai suoi contenuti, indirizzando l'allocazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, anche settoriali e la progettazione dei relativi specifici interventi.

6 La Regione concorre al finanziamento dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio attraverso appositi contributi agli enti territoriali. La Giunta regionale definisce modalità e criteri di erogazione dei contributi, nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'elaborazione e l'attuazione degli stessi.

 

 

Art. 68

Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio

 

1.La Regione istituisce l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nell'ambito delle proprie strutture, con il compito di monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto dell'esercizio da parte della Regione dei compiti di vigilanza sulle funzioni amministrative delegate ai Comuni e di valutazione delle trasformazioni incidenti sui beni paesaggistici. A tale scopo, l'Osservatorio realizza studi, raccoglie dati conoscitivi e formula proposte.

2.L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, nell'esercizio dei propri compiti, collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con la Città metropolitana di Bologna, i soggetti di area vasta, i Comuni e le loro Unioni, gli enti di gestione dei parchi e gli organismi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché, previo specifico accordo, con le associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, con gli altri soggetti istituzionali cui sono attribuite funzioni di vigilanza sul territorio e con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).

3.La Giunta regionale presenta ogni tre anni il rapporto sullo stato del paesaggio regionale. A tale scopo può attivare forme di collaborazione con i soggetti di cui al comma 2.

4.Per favorire la diffusione della conoscenza sullo stato del paesaggio e sulle politiche e attività di tutela e valorizzazione realizzate dalla Regione e dalle autonomie locali, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio realizza attività di informazione ai cittadini, anche tramite l'utilizzo di sistemi telematici.

 

 

Art. 69

Compiti dei Comuni

 

1.I Comuni e loro Unioni, attraverso i PUG perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal PTPR e danno attuazione alle disposizioni generali di tutela e valorizzazione del valore paesaggistico del territorio rurale stabiliti dal medesimo piano regionale ai sensi dell’articolo 36, comma 1. I PUG, in ragione del maggior livello di dettaglio dei propri elaborati cartografici, possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dal PTPR, per portarle a coincidere con le suddivisioni reali rilevabili sul territorio.

2.Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 167 e 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le funzioni attinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere edilizie, da svolgersi nell'ambito dei procedimenti di sanatoria ordinaria e speciale. I Consigli comunali possono conferire le medesime funzioni amministrative alle Unioni di comuni.

3.In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale assegna al Comune o all'Unione un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.

 

Art. 70

Autorizzazione paesaggistica

 

1.Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dagli articoli 146 e 147 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2.I Comuni e le loro Unioni assicurano l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantiscono la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, secondo quanto stabilito dall'articolo 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3.La Giunta regionale, accertata l'inadempienza di un Comune o di una Unione a quanto previsto dal comma 2, apporta, previa formale diffida, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto delle funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. I Comuni e le loro Unioni richiedono, a corredo dell'istanza di autorizzazione, la documentazione, stabilita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero la documentazione semplificata definita dalla normativa vigente.

5.Il divieto di sanatoria stabilito dall’art. 146, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applica agli interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata in epoca successiva al 12 maggio 2006, data di entrata in vigore del DLgs n. 157 del 2006.

6.Ai fini dell'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e delle loro Unioni, negli ambiti territoriali individuati dall'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 e 159 del Codice stesso. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici, di cui all'articolo 136 del suddetto Codice, un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione o di verifica e aggiornamento del vincolo paesaggistico, di cui al comma 1 dell'articolo 71.

7.La relazione tecnica illustrativa che il Comune e l'Unione deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riporta il parere espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio di cui all'articolo 6 della LR n. 15 del 2013.

8.L'autorizzazione è atto autonomo e presupposto del titolo abilitativo edilizio e i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. L'autorizzazione è vigente per un periodo di cinque anni dalla sua emanazione, trascorso il quale l'esecuzione degli interventi deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Per le opere temporanee e stagionali, l'autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi.

9.In attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, presso ogni Comune e Unione è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con l’annotazione sintetica del relativo oggetto. Le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate sono inviate alla Regione unicamente in via telematica, con le modalità stabilite dalla stessa, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

10.I Comuni e le loro Unioni hanno la facoltà di istituire Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio per ambiti territoriali ottimali, attraverso le forme associative previste dalla legislazione vigente. I Comuni che hanno conferito alle Unioni l’esercizio delle funzioni pianificatorie, sono tenuti all'istituzione e gestione, in forma associata, di un'unica Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

 

 

Art. 71

Commissione regionale per il paesaggio

 

1. In attuazione dell'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è istituita la Commissione regionale per il paesaggio, con il compito di proporre alla Giunta regionale:

a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;

b) la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sulla esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di competenza regionale;

2. La Commissione regionale per il paesaggio predispone le proposte di cui al comma 1, d’ufficio o su istanza presentata dalla Regione, dagli Uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché dalla Città metropolitana di Bologna, dai soggetti d’area vasta, dai Comuni o loro Unioni, anche attraverso gli strumenti di pianificazione ai sensi dell’articolo 66, comma 5.

3. In caso di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Giunta regionale esprime il parere di cui all'articolo 138, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio sentita la Commissione regionale per il paesaggio. La Commissione comunica la propria valutazione entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale esprime il proprio parere.

4. Su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Commissione regionale per il paesaggio esprime il proprio parere anche in merito alle proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza ministeriale, di cui all'articolo 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. La Commissione regionale per il paesaggio è nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni e ha sede presso la Regione. La Giunta regionale, con apposita delibera, stabilisce in conformità all’articolo 137, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio e ne designa il Presidente.

6. La partecipazione ai lavori della Commissione regionale per il paesaggio non dà luogo al riconoscimento di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, comunque denominati.

 

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

Art. 72

Modifiche alla LR n. 2 del 2009 in materia di demanio marittimo

 

1. All’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2.I Comuni approvano, con le procedure di cui agli articoli da 43 a 47 della legge regionale sulla tutela e l’uso del territorio ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile, avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica. Le previsioni del piano dell’arenile si attuano con intervento diretto”.

 

 

Art. 73

Modifiche alla LR n. 4 del 2009 in materia di agriturismo

 

1. All’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1.  Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici o porzioni di essi, sia a destinazione abitativa che strumentale all’attività agricola esistenti sul fondo.”.

 

 

Art. 74

Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti PTCP

 

1.La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2.Le previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) approvati ai sensi della LR n. 20 del 2000 conservano efficacia fino all’entrata in vigore del PTM e dei PTAV, limitatamente ai contenuti attribuiti dalla presente legge e dalla legislazione vigente ai piani territoriali generali, metropolitani e di area vasta.

3.Fino all’entrata in vigore del PTR di cui al comma 1, conservano altresì efficacia le previsioni dei vigenti PTCP relative ai contenuti conferiti dalla presente legge al medesimo piano regionale.

 

 

Art. 75

Monitoraggio dell’attuazione della legge

 

1. La Giunta regionale provvede, assieme agli enti locali e con il concorso dei rappresentanti delle forze economiche, sociali e professionali, al monitoraggio dell’applicazione della presente legge e alla verifica degli effetti della stessa sulla qualità paesaggistica, ambientale e insediativa del territorio e sul consumo del suolo.

2.Nel corso della prima fase attuativa disciplinata dagli articoli 3 e 4, la Giunta regionale provvede altresì ad attivare percorsi sperimentali di adeguamento della pianificazione vigente alle disposizioni della presente legge, attraverso specifiche convenzioni o altre forme di collaborazione con gli enti locali e le Unioni di Comuni, anche al fine di raccogliere contributi per l’adozione degli atti di coordinamento tecnico di cui all’articolo 49.

 

 

Art. 76

Disposizioni finanziarie

 

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017-2019, si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) e 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), nell'ambito della Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio e Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.

2.Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

3.Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Art. 77

Abrogazioni

 

1.Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la LR 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

b) la LR 24 marzo 2000, n. 20 fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 29, comma 3, della presente legge;

c) l’articolo 1, comma 5, e l’articolo 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9.

2. Ai procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

3. I programmi di riqualificazione urbana in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo quanto previsto dalla L.R. n. 19 del 1998.

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

DISPOSIZIONI REGIONALI SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO

 

Analisi dell’articolato

L’articolato del progetto di legge comprende 77 articoli ed è strutturato in sei Titoli: I - Principi fondamentali e adeguamento della pianificazione comunale; II - Disposizioni generali sulla tutela e l’uso del territorio; III - Strumenti di pianificazione; IV - Misure organizzative e strumenti negoziali; V - Tutela e valorizzazione del paesaggio; VI - Norme finali.

Poiché il progetto prevede l’aggiornamento e l’adeguamento della normativa regionale sulla tutela e l’uso del territorio, non costituisce maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la copertura delle spese è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa riferite alle leggi regionali che vengono abrogate dall’articolo 77 e che sono attualmente finanziate nel bilancio di previsione 2017-2019, come di seguito specificato con riguardo alle singole disposizioni del progetto di legge.

 

Il Titolo I - Principi fondamentali e adeguamento della pianificazione comunale (Articoli 1-4) è dedicato agli obiettivi ed ai principi fondamentali del governo del territorio, ed alla regolazione della fase di transizione dagli strumenti urbanistici attualmente operanti, nei Comuni della Regione, ai nuovi strumenti di pianificazione introdotti dalla legge.

 

L’Articolo 1 (Principi e obiettivi generali) definisce l’oggetto della legge e il concetto di governo del territorio, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 2 (Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione), oltre a richiamare il rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa nel governo del territorio, obbliga ad acquisire l’informativa antimafia prevista dalla legge statale, relativamente ai soggetti privati proponenti interventi urbanistici, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 3 (Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso) fissa termini e modi con i quali i Comuni devono giungere alla sostituzione dei loro attuali strumenti urbanistici con il nuovo Piano urbanistico generale (PUG).

L’ultimo comma prevede che la Regione conceda contributi a Comuni e Unioni per favorire l’adeguamento della loro pianificazione urbanistica generale al sistema definito dalla legge, e che la Giunta regionale vi provveda con appositi bandi annuali.

Si fissano in proposito alcune inerenti regole generali, tra le quali un criterio di priorità nell’erogazione dei contributi a favore dell’elaborazione dei piani urbanistici generali delle Unioni aventi la funzione di pianificazione urbanistica, e in secondo luogo a favore dei piani intercomunali, con preferenza per quelli con maggior numero di Comuni coinvolti.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

 

L’Articolo 4 (Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti) regola i modi con i quali i Comuni possono definire e attuare interventi urbanistici nei tre anni previsti per l’avvio del procedimento di approvazione del nuovo PUG, e precisa ciò che è attuabile dopo la scadenza del termine. Non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Il Titolo II - Disposizioni generali sulla tutela e l’uso del territorio (Articoli 5-28) contiene le norme volte al contenimento del consumo di suolo e alla riduzione delle attuali previsioni edificatorie, alla promozione del riuso e della rigenerazione urbana, alla valutazione della sostenibilità delle previsioni di piano, oltre le regole generali sull’efficacia dei piani ed i rapporti tra i diversi strumenti.

 

L’Articolo 5 (Contenimento del consumo del suolo) fissa le regole generali sul contenimento del consumo di suolo, da qui al 2050, per tutte le amministrazioni deputate all’esercizio delle funzioni di governo del territorio.

All’ultimo comma affida alla Regione il compito del monitoraggio del consumo del suolo e di pubblicazione dei relativi dati, ai fini della verifica dell’osservanza dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di attività istituzionale dell’ente, tale previsione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

L’Articolo 6 (Quota complessiva del consumo del suolo ammissibile) fissa e regola il limite specifico di nuovo consumo di suolo, da qui al 2050, pari ad un massimo del 3% del territorio urbanizzato alla data di entrata in vigore della legge. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 7 (Disciplina favorevole al riuso e alla rigenerazione urbana) definisce gli obiettivi del riuso e della rigenerazione urbana e individua tre tipologie di interventi, ai fini della disciplina contenuta nella legge. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 8 (Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana) disciplina vari tipi di incentivi, in forma di sgravi di oneri di urbanizzazione e di incremento di diritti edificatori, per la promozione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana.

Gli sgravi consistono nell’esclusione dell’applicazione da parte Comuni, in determinati casi,

del contributo straordinario previsto nell’ambito degli oneri di urbanizzazione dall’articolo 16 co. 4 lett. d-ter, DPR 380/2001, o, in altri casi, in riduzioni del contributo di costruzione nel caso di interventi di riqualificazione urbana.

L’articolo non comporta comunque oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 9 (Standard urbanistici differenziati) prevede un atto di coordinamento della Giunta regionale sul sistema di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici, che i Comuni devono assicurare nell’esercizio e nell’attuazione della pianificazione urbanistica, e fissa inoltre varie inerenti regole generali, per i Comuni, tra le quali obblighi di cessione di aree per dotazioni territoriali, la possibilità di monetizzazione o di scomputo delle stesse dotazioni e la destinazione dei proventi di titoli e sanzioni edilizie e di monetizzazioni di dotazioni. L’articolo non comporta comunque oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 10 (Deroghe al DI 2 aprile 1968, n. 1444), regola le deroghe ammissibili ai limiti di distanza, densità, altezza delle costruzioni, fissati dal decreto interministeriale 1444/1968.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 11 (Semplificazioni procedurali per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana) stabilisce varie semplificazioni procedurali volte a favorire gli interventi nel territorio urbanizzato, senza comportate oneri per il bilancio regionale.

 

L’Articolo 12 (Contributi regionali per il riuso e la rigenerazione urbana) prevede la possibilità di concessione di contributi dalla Regione agli enti locali e altri enti pubblici per la realizzazione e il rinnovo di dotazioni territoriali, l’acquisizione, demolizione o trasformazione di opere incongrue, per l’attuazione di opere di bonifica di aree contaminate, la progettazione a scala urbana degli interventi e la erogazione di servizi di gestione dei processi partecipativi.

Prevede inoltre che la Regione, per le stesse finalità, possa costituire o partecipare a uno o più fondi immobiliari che attuino interventi di rigenerazione urbana, e possa istituire un fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito per l’attuazione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

Per tale fondo di garanzia si stabilisce che l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, individui modalità e criteri di concessione della garanzia.

Si prevede infine che la Regione incentivi iniziative di promozione della cultura urbanistica, in particolare sul riuso e la rigenerazione delle città, nonché i processi di formazione e aggiornamento professionale per i componenti degli uffici di piano.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

 

L’Articolo 13 (Interventi di costruzione e successiva demolizione) regola una particolare tipologia di intervento di ristrutturazione urbanistica, senza comportare oneri per il bilancio regionale.

 

L’Articolo 14 (Opere incongrue) integra la disciplina vigente sulle opere incongrue e sulle relative possibilità di eliminazione, attuabili dai Comuni, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 15 (Albo degli immobili disponibili per la rigenerazione urbana) introduce l’obbligo per i Comuni di predisporre e aggiornare l’albo degli immobili pubblici e privati resi disponibili per interventi di riuso e di rigenerazione urbana, e fissa inerenti regole che i Comuni devono osservare. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 16 (Usi temporanei) introduce e regola la possibilità per i Comuni di consentire l’uso temporaneo di spazi ed edifici dismessi o in via di dismissione, per fini diversi da quelli cui sono destinati, senza determinare il mutamento d’uso delle unità immobiliari. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 17 (Concorsi di architettura e progettazione partecipata) richiede ai Comuni di promuovere il ricorso al concorso di progettazione e al concorso di idee nonché ai processi di progettazione partecipata per la definizione dei processi di rigenerazione urbana, e fissa varie inerenti regole.

Prevede inoltre che la Regione favorisca le iniziative locali che promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana, e che incentivi il ricorso da parte dei Comuni alle procedure concorsuali per la scelta dei progetti meglio rispondenti agli obiettivi di qualità attesi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale previsione è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

 

L’Articolo 18 (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale - VALSAT) regola la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, in coerenza agli inerenti obblighi fissati dalla normativa europea e statale. I relativi obblighi ricadono anche sulla Regione, per le relative attività di pianificazione territoriale generale e settoriale.

Trattandosi di funzioni istituzionali già svolte dai Servizi competenti della Giunta, l’articolo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale. 

 

L’Articolo 19 (Principi di integrazione e non duplicazione della valutazione) detta disposizioni procedurali relative alla valutazione ambientale, per il PUG e per i piani territoriali, ed i relativi principi, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 20 (Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale) regola misure che devono essere specificate e richieste dai Comuni, nell’ambito della definizione ed attuazione dei relativi strumenti urbanistici. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

L’Articolo 21 (Dotazioni ecologiche e ambientali) definisce le dotazioni in oggetto, affidando al PUG dei Comuni il compito di determinare i relativi fabbisogni e i requisiti prestazionali che devono soddisfare. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

L’Articolo 22 (Quadro conoscitivo) disciplina il quadro conoscitivo quale elemento costitutivo di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresi i piani territoriali di competenza della Regione. In tale contesto obbliga anche la Regione a rendere disponibile gratuitamente il quadro conoscitivo dei propri strumenti e provvedere costantemente al loro aggiornamento, nonché a predisporre e aggiornare, nelle materie di propria competenza, appositi elaborati cartografici sui sistemi ambientali, paesaggistici, naturali, insediativi e infrastrutturali, su aspetti fisici e morfologici del territorio, sull’uso del suolo e sullo stato della pianificazione.

Obbliga inoltre la Giunta regionale a stabilire, con un atto di coordinamento tecnico, le modalità per la messa a disposizione dei quadri conoscitivi, da parte di tutte le amministrazioni, attraverso la costituzione di una piattaforma informatica unica, cogestita dagli enti competenti.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti da tali previsioni è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

 

L’Articolo 23 (Informazioni ambientali e territoriali) dispone che ARPAE e tutte le amministrazioni pubbliche di interesse regionale e locale, nonché i concessionari di pubblici servizi operanti nel territorio regionale, rendano disponibili gratuitamente nei propri siti web le informazioni in proprio possesso o si impegnino ad assicurarne l’immediata trasmissione in occasione della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici. Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

L’Articolo 24 (Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il criterio di competenza) fissa regole generali inerenti il sistema della pianificazione urbanistica e territoriale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 25 (Conformazione del territorio) chiarisce la natura degli effetti dei piani territoriali e urbanistici, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 26 (Attribuzione dei diritti edificatori e principio di perequazione urbanistica) regola l’attribuzione di diritti edificatori da parte della pianificazione urbanistica comunale, e stabilisce il principio di perequazione urbanistica, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 27 (Salvaguardia) ribadisce e precisa il principio di obbligatorietà delle misure di salvaguardia fissato dalla legislazione statale (art. 10, co. 4, L 1150/1942, introdotto con L 765/1967), in ordine ai processi di pianificazione urbanistica, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 28 (Indicazioni della cogenza delle previsioni di piano) fissa regole generali sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

 

Il Titolo III - Strumenti di pianificazione (articoli 29-54) disciplina i diversi strumenti di pianificazione urbanistica (PUG e accordi operativi) e territoriale (PTR, PTM e PTAV), i loro ambiti di competenza e i contenuti essenziali, il procedimento di approvazione, le relative misure di semplificazione, ed il procedimento unico per l’approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti.

 

L’Articolo 29 (Piani urbanistici e territoriali) demanda ad un atto di coordinamento della Giunta regionale la definizione di indirizzi sui contenuti dei piani e le politiche generali che li caratterizzano. Trattandosi di attività istituzionale svolta con le strutture della Giunta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 30 (Strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni e piani intercomunali) chiarisce l’articolazione del nuovo sistema di pianificazione urbanistica dei Comuni e le possibilità della relativa attribuzione alle Unioni di Comuni. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 31 (Piano Urbanistico Generale - PUG) definisce i contenuti del PUG, quale strumento generale della pianificazione urbanistica comunale, e le relative previsioni essenziali. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

Inoltre l’Articolo 32 (Perimetro del territorio urbanizzato, tutela del centro storico ed altre invarianze strutturali di competenza comunale, l’Articolo 33 (Disciplina del territorio urbanizzato), l’Articolo 34 (Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale), l’Articolo 35 (Disciplina delle nuove urbanizzazioni), l’Articolo 36 (Territorio rurale) e l’Articolo 37 (Tavola dei vincoli) disciplinano nel dettaglio i contenuti del PUG, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 38 (Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica) disciplina il nuovo strumento di pianificazione urbanistica attuativa, definito “Accordo operativo”, il relativo procedimento di approvazione, nonché la possibilità per i Comuni di dotarsi di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 39 (Verifica di assoggettabilità degli accordi operativi per interventi di riuso e rigenerazione urbana) disciplina la verifica di assoggettabilità degli accordi operativi al parere del comitato urbanistico metropolitano o di area vasta, sulla loro sostenibilità ambientale e territoriale. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 40 (Piano Territoriale Regionale - PTR) disciplina i contenuti del nuovo Piano territoriale regionale (PTR), comprensivo della disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e della componente territoriale del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 41 (Piano Territoriale Metropolitano - PTM) indica i contenuti del piano territoriale della Città metropolitana di Bologna

Tra l’altro si prevede che il PTM, nel rispetto della quota complessiva di suolo consumabile definita all’articolo 6, può assegnare ai Comuni, o alle Unioni di Comuni del territorio metropolitano, quote differenziate della capacità edificatoria ammissibile, secondo criteri di perequazione territoriale, previa verifica della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

Per le stesse finalità perequative la Città metropolitana deve istituire un fondo (fondo perequativo metropolitano), nel quale fare confluire una quota, non superiore al cinquanta per cento, delle risorse che derivino nei Comuni del territorio metropolitano dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni delle aree per dotazioni territoriali. Il PTM deve regolamentare le modalità di gestione ed erogazione delle risorse del fondo.

Tali previsioni consentono alla Città metropolitana di Bologna di destinare secondo criteri di perequazione territoriale, quote del contributo di costruzione dovuto per gli interventi edilizi e delle monetizzazioni delle aree per dotazioni territoriali, ma non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 42 (Piano Territoriale di Area Vasta - PTAV), stabilisce che ai soggetti di area vasta, intesi quali Province o loro associazioni, compete la funzione di pianificazione strategica d’area vasta, comprensiva del coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni incidenti su interessi pubblici che esulano dalla scala locale.

Nell’ambito di tali funzioni pianificatorie il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), può anch’esso stabilire l’assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria ammissibile, secondo quanto previsto dall’articolo 41 prevedendo la costituzione di un fondo di perequazione territoriale analogo a quello già previsto per il piano territoriale della Città metropolitana di Bologna. Anche tale disposizione tuttavia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 43 (Unificazione del procedimento di piano) apre il Capo formato da cinque articoli che regola il procedimento di elaborazione e approvazione del PUG, dei piani territoriali e delle relative varianti, secondo una disciplina unificata rispetto ai diversi procedimenti previsti dall’attuale LR 20/2000. In particolare l’articolo 43 stabilisce i principi generali che connotano tale procedimento. L’Articolo 44 (Consultazione preliminare) regolamenta la fase di prima elaborazione dei piani. L’Articolo 45 (Fase di formazione del piano) regola la fase di formazione dei piani. L’Articolo 46 (Fase di approvazione del piano) disciplina la fase decisoria nella quale la proposta di piano è adottata dall’organo consiliare dell’amministrazione procedente, è sottoposta al parere del comitato urbanistico di cui al seguente articolo 47 e, con gli eventuali conseguenti aggiustamenti, viene approvata dallo stesso organo consiliare. Si tratta dunque di disposizioni procedurali che non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 47 (Comitato Urbanistico) fissa le regole generali relative ai Comitati urbanistici che svolgono la funzione di partecipazione del livello territoriale a competenza più ampia alla determinazione di approvazione degli strumenti di pianificazione; di espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale; di acquisizione delle intese, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, richiesti alla legge per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Il comma 2, lettera h), stabilisce che la partecipazione ai lavori del CU non dà luogo al riconoscimento di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, comunque denominati, e pertanto anche l’attività del Comitato urbanistico di cui è prevista la costituzione presso la Regione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 48 (Semplificazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) definisce il principio generale di non duplicazione nei piani della normativa sovraordinata. Trattandosi di norma procedurale non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 49 (Atti di coordinamento tecnico) contiene la disciplina degli atti regionali di coordinamento tecnico, previsti in più punti della legge per la specificazione di determinate previsioni, e qui, in generale, per semplificare e uniformare l’applicazione della legge e assicurare l’esercizio coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica. Trattandosi di compiti istituzionali svolti dalle strutture della Giunta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

Gli Articoli 50 (Pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale) 51 (PTM o PTAV con effetti di piani di altre amministrazioni) e 52 (Modificazione della pianificazione generale e degli altri livelli territoriali) prevedono misure di semplificazione del sistema dei piani che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 53 (Procedimento unico) disciplina un procedimento uniforme utilizzabile per l’approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo regionale o locale, o relativi alla trasformazione di insediamenti imprenditoriali, comportanti la localizzazione di opere non previste dal PUG o da accordi operativi, o in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale. Trattandosi di compiti amministrativi svolti (oltre che da Comuni e dagli enti d’area vasta) dalle strutture della Giunta, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 54 (Localizzazione delle opere di interesse statale) regola la forma di espressione dell'intesa in ordine alla localizzazione nel territorio regionale delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, prevista dalla legislazione statale: trattandosi di compiti istituzionali svolti dalle strutture della Giunta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

Il Titolo IV - Misure organizzative e strumenti negoziali (Articoli 55-61) ricomprende sette articoli dedicati alle misure organizzative ed agli strumenti negoziali volti a supportare ed a semplificare il sistema della pianificazione urbanistica e territoriale e le relative attività.

 

L’Articolo 55 (Ufficio di piano) dispone che tutte le amministrazioni territoriali deputate all’esercizio delle funzioni di governo del territorio nell’ambito regionale, individuate all’articolo 1 (Comuni o loro Unioni, Città metropolitana di Bologna, soggetti di area vasta intesi quali Province o loro associazioni, e Regione), costituiscano un’apposita struttura, denominata “Ufficio di piano”, adeguata all’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.

In particolare i Comuni, o le relative Unioni (qualora ad esse siano conferite le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale), devono costituire l’Ufficio di piano, in forma singola o associata con altri Comuni o altre Unioni.

Anche la Regione deve costituire un proprio Ufficio di piano, il quale, dovendo essere formato dal personale delle strutture competenti della Giunta, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Per incentivare la costituzione di uffici di piano intercomunali, l’articolo dispone che nell’ambito del programma di riordino territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) sia riconosciuta priorità di accesso ai finanziamenti alle Unioni che abbiano provveduto alla costituzione dell’ufficio di piano dell’Unione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, e, in subordine, alle Unioni che abbiano costituito uffici di piano intercomunali tra i Comuni facenti parte dell’Unione che non abbiano conferito alla stessa l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica. Limitandosi a stabilire criteri di priorità nell’erogazione dei finanziamenti che saranno comunque stabiliti dal programma di riordino territoriale, la disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 56 (Garante della comunicazione e della partecipazione) dispone che per ogni procedimento di pianificazione urbanistica o territoriale, l’amministrazione procedente nomini, nell’ambito del personale assegnato all’Ufficio di piano, il “Garante della comunicazione e della partecipazione”, distinto dal responsabile del procedimento. Trattandosi di un componente dell’ufficio di piano, anche nel caso della Regione la disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 57 (Strumenti cartografici di supporto alla pianificazione territoriale) prevede che il Data Base Topografico Regionale (DBTR) costituisca la base informativa territoriale per la raccolta e la gestione dei dati di supporto alle funzioni di programmazione e pianificazione previste dalla legge, e che lo stesso DBTR costituisca insieme all’Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI), il supporto cartografico ed informativo per la raccolta e la rappresentazione delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, al fine del calcolo del consumo di suolo.

Dispone inoltre che la Giunta regionale provveda alla gestione del DBTR e curi il suo aggiornamento, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i soggetti che hanno compiti di gestione e tutela del territorio, e che promuova la diffusione delle ACI e il loro aggiornamento da parte dei Comuni, nonché l’omogeneizzazione e la sincronizzazione delle stesse con il DBTR.

Per quanto riguarda la gestione del Data Base Topografico Regionale l’articolo richiama attività già svolte dalla Regione nell’ambito dei propri compiti istituzionali, attraverso apposito servizio della Giunta, e, pertanto, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Per quanto invece riguarda l’implementazione della Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) la copertura finanziaria è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

 

L’Articolo 58 (Accordi territoriali) prevede che tutte le amministrazioni deputate all’esercizio delle funzioni di governo del territorio nell’ambito regionale (ossia Regione, Città metropolitana di Bologna, soggetti d’area vasta, Comuni e le loro Unioni) possano promuovere accordi territoriali per concordare preventivamente gli obiettivi e le scelte strategiche dei loro piani, o per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali. Trattandosi di disposizioni procedurali non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 59 (Accordi di programma) definisce la disciplina generale degli accordi di programma, già previsti dalla normativa statale (art. 34 DLgs 267/2000), utilizzati per la definizione e l’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di due o più Comuni o di altri enti pubblici, con l’eventuale partecipazione di soggetti privati. L’Articolo 60 (Accordi di programma in variante ai piani) regola i casi nei quali gli accordi di programma, del precedente articolo 59, comportano variante agli strumenti di pianificazione. Trattandosi di disposizioni regolative di tale istituto negoziale non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 61 (Accordi con i privati) disciplina gli accordi integrativi con i soggetti privati che i Comuni possono definire e concludere nel corso della fase di formazione del PUG. Si Tratta di previsioni procedurali che non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale

 

Il Titolo V - Tutela e valorizzazione del paesaggio (Articoli 62-71) è volto all’integrazione della tutela del paesaggio regionale nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica.,

In particolare l’Articolo 62 stabilisce i “Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio” e l’articolo 63 (Compiti della Regione e politica per il paesaggio) prevede gli obiettivi generali che la Regione deve perseguire nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio. Tali disposizioni di principio non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 64 (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - PTPR) disciplina i contenuti del PTPR, quale componente paesaggistica del PTR di cui al precedente articolo 40, e l’articolo 65 (Procedimento di approvazione del PTPR) prevede il procedimento di approvazione dello stesso. Trattandosi di disposizioni procedurali non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale

 

Anche l’articolo 66 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), occupandosi del rapporto tra il contenuto del PTPR e le previsioni degli altri piani territoriali, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 67 (Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio) disciplina i progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio, promossi e cofinanziati dalla Regione e volti a dare attuazione agli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dal PTPR. I progetti sono definiti in particolare come lo strumento con il quale la Regione persegue il miglioramento della qualità territoriale e il rafforzamento delle diversità locali, favorendo il recupero delle aree compromesse o degradate e la produzione di nuovi valori paesaggistici nei contesti identitari individuati dal PTPR.

Compete alla Giunta regionale definire modalità e criteri di erogazione dei contributi, che comunque possono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la loro elaborazione ed attuazione.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è assicurata secondo quanto previsto dal successivo articolo 76 (Disposizioni finanziarie).

 

L’Articolo 68 (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio) conferma l’istituzione dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, già prevista dalla LR 20/2000 (art. 40-octies) in attuazione del Codice statale (art. 132). I compiti dell’Osservatorio sono svolti dal Servizio competente della Giunta e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

L’Articolo 69 (Compiti dei Comuni) affida ai Comuni ed ai rispettivi PUG l’attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal PTPR. Esso conferma inoltre la delega ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, la vigilanza sugli interventi, l’applicazione delle sanzioni, ecc. Trattandosi di disposizioni ordinamentali di conferma delle precedenti deleghe, non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 70 (Autorizzazione paesaggistica) riprende la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica già definita dall’articolo 40-undecies della LR 20/2000 e basata sugli articoli 146, 147 e 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Trattandosi di disposizioni procedurali non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 71 (Commissione regionale per il paesaggio) in attuazione dell'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, conferma l’istituzione della Commissione regionale per il paesaggio, già definita dalla LR 20/2000, i cui compiti attengono alla predisposizione di proposte di apposizione e revisione dei vincoli paesaggistici. La disposizione conferma che la Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni, ha sede presso la Regione, e che compete alla Giunta regionale la definizione delle relative modalità di composizione e funzionamento, nonché la designazione del suo Presidente, precisando che la partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo al riconoscimento di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, comunque denominati. Pertanto si conferma che la prosecuzione dell’attività della Commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

L’ultimo Titolo VI – Norme finali (Articoli 72-76) contiene le norme necessarie alla modifica o all’abrogazione di altre norme di legge regionali, per esigenze di coordinamento o per connessi aggiornamenti, nonché un articolo sull’adeguamento dei piani territoriali vigenti e sull’efficacia degli attuali PTCP ed una disposizione sul monitoraggio dell’attuazione della legge.

 

L’Articolo 72 (Modifiche alla LR n. 2 del 2009 in materia di demanio marittimo) e l’Articolo 73 (Modifiche alla LR n. 4 del 2009 in materia di agriturismo) costituiscono adeguamenti normativi conseguenti alle previsioni della nuova legge sul governo del territorio che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 74 (Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti PTCP) prevede che la Regione, la Città metropolitana di Bologna ed i soggetti di area vasta debbano adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della nuova legge entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Trattandosi di norma sollecitatoria riferita a compiti istituzionali dell’ente e che non prevede impegni operativi, non comporta specifici oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 75 (Monitoraggio dell’attuazione della legge) prevede che la Giunta regionale, insieme alle Autonomie locali e con il concorso dei rappresentanti delle forze economiche, sociali e professionali, provveda al monitoraggio dell’applicazione della legge trattandosi, anche in questo caso, di compiti istituzionali svolti dalle strutture regionali competenti non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

L’Articolo 76 (Disposizioni finanziarie) contiene le norme di carattere contabile con le quali si stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte:

per gli esercizi finanziari 2017-2019, con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) e 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), nell'ambito della Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio e Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019, autorizzando anche la Giunta regionale a provvedere, con propri atti, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli;

per gli esercizi successivi, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 DLgs 118/2011, sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. 

 

L’Articolo 77 (Abrogazioni) esplicita l’abrogazione delle norme di legge regionale incompatibili con la nuova disciplina o superate dalla stessa tra cui la LR 19/1998 sulla riqualificazione urbana. Il comma 2 precisa che i programmi di riqualificazione urbana in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo quanto previsto dalla medesima LR 19/1998, con la copertura finanziaria richiamata al precedente articolo 76.

L’articolo precisa inoltre che ai procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle le leggi regionale previgenti, ancorché abrogate.

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