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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3315
Presentato in data: 30/10/2012
"Legge Regionale in materia di salvaguardia occupazionale, incentivi alle imprese e contrasto alla delocalizzazione produttiva fuori Regione" (30 10 12).

Presentatori:

Corradi, Manfredini, Cavalli e Bernardini.

Relazione:

RELAZIONE

 

RELAZIONE

 

Il fenomeno della “delocalizzazione” è stato definito nel parere adottato nel 2005 dal Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), intitolato: “Portata ed effetti della delocalizzazione delle imprese”, come: “fenomeno che consiste nella cessazione, totale o parziale di un’attività e della sua successiva ripresa all’estero per mezzo di un investimento diretto”.

Secondo un recente studio, condotto dall’Istat prendendo come base di ricerca le imprese italiane dell’industria e dei servizi con più di cinquanta addetti, nel periodo 2001-2006 circa tremila imprese, pari al 13,4% delle grandi e medie imprese industriali e dei servizi, hanno avviato processi di delocalizzazione.

Secondo un rapporto della Banca d’Italia del febbraio 2012, a causa del fenomeno della delocalizzazione il nostro Paese ha perso 34.000 posti di lavoro in due anni.

La motivazione di questa scelta, per come si legge nel menzionato parere del CESE (2005/C 294/09) si rinviene, principalmente, nella riduzione del costo del lavoro e degli altri costi di impresa, connessa al trasferimento in Paesi dove tali costi risultano sensibilmente inferiori rispetto all’Italia.

Il fenomeno in parola comporta evidenti conseguenze negative per il sistema produttivo italiano, sia in termini di riduzione dei posti di lavoro, sia per le evidenti ricadute negative anche sulle piccole imprese, per la riduzione delle commesse.

In particolare, osserva il CESE, a livello regionale le conseguenze della delocalizzazione delle imprese (in termini di tasso di disoccupazione, diminuzione della domanda, riduzione della crescita economica, aumento dell’emarginazione sociale, ecc.), possono essere “drammatiche”, soprattutto quando le regioni si specializzano in uno specifico settore di attività.

Peraltro, per come evidenziato nel menzionato parere del CESE e per come denunciato dai sindacati italiani, spesso, al fenomeno della delocalizzazione sopra descritto, si affianca anche la cosiddetta “delocalizzazione inversa”, che si verifica quando l’imprenditore induce i suoi dipendenti ad accettare condizioni di lavoro deteriore, dietro la “minaccia” della delocalizzazione produttiva extraregionale.

Si rende quindi necessario, nel rispetto dei principi di libera circolazione e di concorrenza, nonché della normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, adottare provvedimenti finalizzati a mitigare gli effetti negativi della delocalizzazione e favorire l’occupazione, la competitività delle imprese emiliane e romagnole e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Con questo progetto di legge la Regione Emilia Romagna afferma la centralità del valore del lavoro nel processo produttivo e individua nelle maestranze tutte, ai diversi livelli aziendali, la risorsa fondamentale delle nostre imprese.

Il sistema economico emiliano e romagnolo, fondato sul sistema della piccola e media impresa, vede proprio nella professionalità dei lavoratori, nelle loro conoscenze e capacità un aspetto fondamentale che segnerà anche in futuro il successo della nostra economia: pensare perciò di trasferire all’estero, o in altre regioni, linee produttive, significa perdere parte del capitale e del patrimonio di conoscenze costruito nei decenni scorsi e che nessun risparmio monetario potrà adeguatamente compensare.

Si stabilisce il principio per cui sostegni finanziari, agevolazioni e aiuti regionali saranno accessibili solo a quelle aziende che mantengono i livelli occupazionali in Regione, sancendo così il ruolo sociale dell’aiuto pubblico, che viene finalizzato al mantenimento occupazionale e alla tutela del lavoro.

La proposta di legge fissa in particolare alcune disposizioni concrete e fondamentali: finanziamenti, sussidi e agevolazioni regionali non verranno riconosciuti alle imprese che delocalizzano (sia completamente che parzialmente). Per quanto riguarda invece le imprese che mantengono i livelli occupazionali, sebbene investite da oggettive riduzioni di attività o da profonde modifiche dei mercati, la Regione Emilia Romagna riduce di un punto percentuale l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 


 

Testo:

 

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri

Corradi, Manfredini, Cavalli e Bernardini:

“Legge Regionale in materia di salvaguardia occupazionale, incentivi alle imprese e contrasto alla delocalizzazione produttiva fuori Regione”

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La Regione Emilia Romagna riconosce e tutela il diritto al lavoro, promuove la competitività e produttività delle imprese e l’incremento dell’occupazione, mediante azioni di contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane ed estere con stabilimenti insediati sul territorio regionale.

2. Per i fini di cui al primo comma, la Regione Emilia Romagna, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale e di quello dell’Unione europea, ed in particolare delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, adotta provvedimenti finalizzati a mitigare gli effetti negativi della delocalizzazione, anche indirizzando i trasferimenti finanziari destinati alle imprese, in considerazione del mantenimento dei livelli occupazionali.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. La presente legge si applica a tutte le imprese che hanno sedi operative nel territorio regionale.

 

Art. 3

Erogazione dei contributi regionali

 

1. La Regione Emilia Romagna, per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 2, nell’assegnazione dei contributi regionali destinati alle imprese, può dare preferenza a quelle imprese che si impegnino formalmente al mantenimento della/e unità produttiva/e nel territorio regionale, per almeno dieci anni dalla data di erogazione del finanziamento e rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Art. 4

Revoca dei contributi regionali

 

1. La Giunta regionale procede alla revoca dei contributi regionali concessi alle imprese ed al recupero degli stessi, aumentati degli interessi di legge, nei seguenti casi:

a) trasferimento al di fuori del territorio regionale della/e unità produttiva/e per le quali è stato concesso il contributo, entro dieci anni dalla data di erogazione del contributo stesso;

b) mancata attuazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) delocalizzazione totale o parziale della produzione, al di fuori del territorio regionale, entro dieci anni dall’erogazione del contributo, anche laddove tale delocalizzazione avvenga mediante cessione di ramo d’azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze, con conseguente riduzione del personale dell’impresa.

2. Le imprese alle quali sono stati revocati i contributi a norma del comma 1, non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo per il termine di anni dieci dalla data della revoca.

 

Art. 5

Procedure di recupero dei contributi revocati

 

1. La Regione stabilisce con apposita disciplina le modalità di recupero dei contributi revocati a norma dell’art. 4.

 

 

Art. 6

Cambi di destinazione d’uso degli immobili e delle aree delle imprese che delocalizzano

 

1. Gli immobili e le aree destinate alle attività produttive delle imprese che procedono a delocalizzazioni, anche se cedute a soggetti terzi, non potranno essere oggetto di cambio di destinazione d’uso per la durata di anni dieci a far data dalla delocalizzazione.

2. Eventuali deroghe, determinate da ragioni di risanamento ambientale e/o altre motivazioni rilevanti, potranno essere richieste alla Regione direttamente dai Comuni in cui insistono le predette aree, e potranno essere concesse dalla Giunta regionale con apposita proposta di delibera da sottoporre al parere dell’Assemblea Legislativa.

 

Art. 7

Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

 

1. Dall’esercizio finanziario immediatamente successivo all’entrata in vigore della presente legge l’IRAP è ridotta di un punto percentuale per le imprese italiane ed estere con stabilimenti insediati sul territorio regionale che mantengono stabili i livelli occupazionali.

2 Hanno inoltre diritto alla riduzione di cui al comma 1, le imprese che non delocalizzano e che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione statale e regionale.

 

Art. 8

Controlli e verifica dell’attuazione della legge

 

1. Le imprese che sottoscrivono gli obblighi di cui all’art. 3, sono soggette ad ispezione e controllo da parte della Regione, al fine di verificare il rispetto dei predetti obblighi.

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

Art. 10

Clausola valutativa

 

1. Ogni cinque anni, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta regionale trasmetterà alla competente commissione consiliare un’apposita relazione che dovrà contenere i risultati raggiunti in tema di salvaguardia dei livelli di insediamento di attività produttive sul territorio regionale e dei livelli di occupazione.

2 Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

 

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

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