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Legislatura VIII - Atto ispettivo ogg. n. 1813

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Oggetto:
Testo presentato:
1813 - Interrogazione dei consiglieri Varani e Lombardi, a risposta scritta, in merito alle società regionali interessate alla normativa di cui all'art. 13 del decreto riguardante le liberalizzazioni.

Testo:


 INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
I sottoscritti consiglieri regionali Gianni Varani
e Marco Lombardi,
PREMESSO
rammentato che l'art. 13 del cosiddetto Decreto
Bersani sulle liberalizzazioni recita: Norme per
la riduzione dei costi degli apparati pubblici
regionali e locali e a tutela della concorrenza -
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni
della concorrenza e del mercato e di assicurare la
parità degli operatori, le società a capitale
interamente pubblico o misto, costituite dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali
all'attività di tali enti, nonché, nei casi
consentiti dalla legge, per lo svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro
competenza, debbono operare esclusivamente con gli
enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o
privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e
non possono partecipare ad altre società o enti. 2.
Le predette società sono ad oggetto sociale
esclusivo e non possono agire in violazione delle
regole di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare
l'effettività delle precedenti disposizioni, le
società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le attività non consentite. A tale fine
possono cedere le attività non consentite a terzi
ovvero scorporarle, anche costituendo una separata
società da collocare sul mercato, secondo le
procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.
4. I contratti conclusi in violazione delle
prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli ;
EVIDENZIATO
che il senso di tale normativa è chiaro ed
esplicitato nel testo stesso, al comma 1 dove
recita che il senso della disposizione è al fine
di evitare alterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato e di assicurare la parità
degli operatori ;
AVVERTITO
che tale normativa sembra interessare direttamente
società regionali quali Ervet, Cup 2000, Nuova
Quasco e altre, in ragione della loro presenza sul
mercato oltre la mission istituzionale relativa a
funzioni degli enti pubblici proprietari;
INTERROGANO la Giunta regionale,
per conoscere quali società regionali sono
interessate dalla normativa in questione, per quali
attività e volumi di bilancio, cosa si prospetti
per queste società per rispettare il senso e il
merito di questa normativa, quali soluzioni siano
in campo per il personale di dette società.
Marco Lombardi
Gianni Varani
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