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Legislatura X- Atto di indirizzo politico ogg. n. 1123

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Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione per impegnare la Giunta ad attribuire alla Regione le funzioni di vigilanza svolte dalla polizia provinciale, disponendo il trasferimento ai ruoli regionali del relativo personale, ovvero attribuendo le stesse funzioni ai Comuni che le eserciterebbero in forma associata. (10 08 15) A firma dei Consiglieri: Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

Testo:

RISOLUZIONE

 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

 

Premesso che

 

  • a latere della discussione e del voto in Aula della legge regionale n. 13 del 2015 è stato approvato l’ordine del giorno n. 2, oggetto n. 1049 (collegato all’oggetto 751 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”), relativo alle funzioni di polizia provinciale, che ha impegnato la Giunta:
  • “a manifestare in ogni opportuna sede istituzionale la necessità, espressa da questa Regione, di mantenere accorpate le risorse umane ed economiche alle competenze specifiche del corpo di Polizia provinciale, da quasi trent’anni posto a tutela dell’ambiente e della fauna con funzioni di controllo, vigilanza e repressione;
  • a promuovere un processo di riorganizzazione della Polizia provinciale più confacente alle caratteristiche della stessa e capace di giovarsi al meglio delle peculiari competenze da questa maturate;
  • ad assicurare, unitamente all’Assemblea legislativa, la ricerca di ogni tipo di soluzione possibile, normativa o amministrativa, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali e delle sedi interistituzionali regionali ovvero anche ricorrendo a specifiche soluzioni, per realizzare una ricollocazione del personale attualmente impegnato nella Polizia provinciale capace di assicurare prioritariamente la valorizzazione delle specifiche competenze e professionalità, determinando, quindi, soluzioni che garantiscano la continuità dell’esercizio delle funzioni finora svolte;
  • a richiedere al Governo adeguate misure di tutela del personale di Polizia provinciale e di garantire la copertura dei costi del personale, impiegato in funzioni che furono oggetto di trasferimento diretto dallo Stato alle Province”;
  • lo stesso ordine del giorno richiamava il processo di ridefinizione dell’allocazione di funzioni della Polizia provinciale, a seguito delle disposizioni dettate dal cosiddetto “Decreto Del Rio, il Decreto Enti Locali. n. 78 del giugno 2015;
  • fra tali funzioni rientrano quelle “istituzionali e compiti operativi legati soprattutto alla tutela dell’ambiente e del territorio... [quali in]… particolare … l’azione di polizia venatoria ed ittica, di polizia faunistica, di polizia zoofila e di tutela degli animali in genere e di polizia ambientale”;
  • il D.L. n. 78 del 2015 è stato convertito, con modifiche, in legge (approvata il 5 agosto) prevedendo, in particolare, all’articolo 5, comma 3 che “le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56”, il quale, a sua volta, stabilisce che “lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni”;
  • quest’ultimo comma precisa inoltre che “sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali”;
  • la richiamata legge n. 56 del 2014, all’articolo 1, comma 85, individua, comunque, fra le funzioni fondamentali delle Province la “tutela e valorizzazione dell'ambiente”;

 

considerato che

 

  • l’attuale quadro normativo apre ulteriori opportunità per gli interventi regionali e, in particolare, per l’attuazione degli impegni stabiliti dall’ordine del giorno oggetto assembleare n. 1049 richiamato in premessa;

 

premesso, inoltre, che

 

  • il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” detta, al titolo V, capo I, “disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio”, stabilendo all’articolo 158 che “le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite”;
  • la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” stabilisce che “la Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, comma primo della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo…”;

 

evidenziato che

 

  • gli attuali assetti normativi individuano una quadro favorevole all’attuazione degli impegni assunti con il richiamato ordine del giorno oggetto assembleare 1049, e, in particolare tale da consentire di mantenere accorpate le risorse umane ed economiche nonché le competenze specifiche del corpo di Polizia provinciale, riorganizzandola in modo coerente alle sue caratteristiche ed alle peculiari competenze da questa maturate, e di adottare le soluzioni normative che garantiscano la continuità dell’esercizio delle funzioni svolte finora e la valorizzazione delle specifiche professionalità;
  • tuttavia lo stesso articolo 5 del D.L. n. 78 del 2015, come modificato dalla legge di conversione richiamata, stabilisce che sia trasferito ai comuni, singoli o associati, il personale della polizia provinciale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, per l’esercizio delle funzioni fondamentali delle Province, ovvero a fronte delle opzioni operate dalle leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali;
  • da quest’ultima disposizione e dal relativo termine, assai ravvicinato, emerge l’esigenza di agire tempestivamente per impedire la dispersione di un importante patrimonio di conoscenze ed il vuoto nell’attribuzione di competenze sulla vigilanza ambientale, vale a dire uno scenario assai negativo, assolutamente da evitare;

 

richiamato da ultimo

 

  • le disposizioni della legge regionale n. 13 del 2015 relative all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed alla sua articolazione per sezioni territoriali definite tenendo conto dell’omogeneità dei bacini idrografici di cui all’articolo 140 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;

 

impegna la Giunta e l’Assemblea legislativa

 

  • per quanto nelle proprie competenze, a proporre specifiche soluzioni legislative che attribuiscano alla Regione le funzioni di vigilanza svolte dalla polizia provinciale, disponendo il trasferimento ai ruoli regionali del relativo personale, ovvero prevedano l’attribuzione delle stesse competenze ai Comuni, stabilendo, contestualmente, il vincolo al loro esercizio in forma associata.

 

I Consiglieri

Andrea Bertani

Silvia Piccinini

Gianluca Sassi

Raffaella Sensoli

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