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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4316
Presentato in data: 17/03/2017
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme di contrasto al nepotismo". (17 03 17) A firma della Consigliera: Gibertoni

Presentatori:

Gibertoni

Relazione:

RELAZIONE

 

Questo Progetto di Legge è stato elaborato a seguito delle numerose segnalazioni, pervenute da parte di operatori del servizio sanitario regionale, che lavorano da decenni in tale servizio, i quali hanno constatato di persona l’esistenza di frequenti rapporti di parentela all’interno di numerosi reparti, delle unità operative degli ospedali e delle Aziende sanitarie pubbliche regionali. Evidenze che, sicuramente, non giovano al buon funzionamento dei reparti e ingenerano nel personale il sospetto che possano esservi favoritismi, legittimati dal legame di parentela. In particolar modo si evidenzia la presenza di rapporti di parentela stretta, quali coniugi che lavorano nello stesso reparto ed uno di essi svolge incarichi di coordinamento di direzione, nonché di frequenti casi di genitori che svolgono incarichi di direzione in unità operative dove i figli sono loro sottoposti.

Questi rapporti di parentela all'interno della stessa unità operativa ovviamente, oltre ad ingenerare il sospetto di nepotismo, possono compromettere l'indipendenza di un'istituzione e la sua credibilità morale.

La norma che si vuole introdurre non tende ad escludere dalle assunzioni nessun soggetto, bensì vuole evitare che membri dello stesso nucleo familiare lavorino nelle strutture sanitarie regionali sotto la direzione di familiari, ove ciò è possibile nel rispetto delle norme sulla contrattazione collettiva in essere.

Bisogna evitare che all'interno della stessa unità operativa o nello stesso dipartimento operino, in condizioni di subordinazione gerarchica, dipendenti uniti da determinati legami personali o familiari: coniugi, conviventi, parenti e affini fino al terzo grado.

L'intento è quello di contribuire a preservare l'immagine di credibilità e affidabilità dell'azienda, che potrebbe essere compromessa, al di là delle capacità professionali dei singoli operatori, dalla presenza nella struttura, e per di più in rapporto di dipendenza diretta, di persone legate da vincoli personali e familiari particolarmente stretti.

Nel caso l'operatore venga a trovarsi in una di queste condizioni si procederà ad assegnarlo ad altra struttura organizzativa già esistente presso la stessa azienda sanitaria, in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti, prevedendo anche procedure di mobilità tra le varie Aziende, che compongono il sistema sanitario regionale, sempre nel rispetto delle norme contrattuali in essere.

La presente proposta legislativa contiene un principio immanente presente nel nostro ordinamento giuridico sin dalla legge 6972/1890, poi costituzionalizzato dall'articolo 97 della Carta come “imparzialità e buon andamento”. Il D.lgs. 1172/1948, come modificato dalla legge 465/1950, in ambito universitario, ha previsto il divieto per il coniuge, i parenti e gli affini del professore ufficiale della possibilità di essere nominati assistenti alla cattedra. L’art. 6 del Dpcm del 28 novembre 2000, “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, sancisce un semplice obbligo di astensione dei dipendenti pubblici in ordine a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o di parenti o conviventi.

E’ certamente lecito che un figlio segua le orme di un genitore e, tramite regolare concorso pubblico, essendo meritevole, ottenga l’incarico nella stessa struttura ove opera il genitore, è altrettanto lecito che l’organizzazione delle strutture sanitarie sia articolata in modo, che senza arrecare danno professionale, eviti che il rapporto di parentela stretto possa creare dubbi su imparzialità ed efficienza.

 


 

Testo:

 

Norme di contrasto al nepotismo


Art. 1

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”

 

1. Dopo l’art. 8 è introdotto il seguente art. 8 bis:

 

Art. 8 bis

Criteri per l’assegnazione del personale nelle strutture organizzative

 

1. In sede di assegnazione del personale, la direzione aziendale adotta le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica nell’ambito della medesima struttura organizzativa.

2. Il personale che, a seguito dell’assegnazione, venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, è assegnato ad altra struttura organizzativa già esistente presso la stessa azienda sanitaria, in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere attivate anche procedure di mobilità interaziendale esclusivamente su base volontaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

 

Art. 2

Norma finanziaria

1. La presente proposta di legge regionale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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