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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 6426

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Oggetto:
Testo presentato:
6426 - Interpellanza circa l’attuazione delle disposizioni riguardanti il Piano Amianto Regionale, con particolare riferimento all’eliminazione di tale materiale dalle coperture ed ai relativi finanziamenti. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza a risposta orale in Aula

 

Visti

 

  • la circolare 10 luglio 1986, n. 45 del Ministero della Sanità, recante “Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati,  ai presidenti delle giunte regionali, ai presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano, ai commissari di Governo” in cui in merito alla problematica dei materiali contenenti amianto si premetteva che l'OMS ha recentemente riconosciuto l’impossibilità di individuare, per l'amianto, una concentrazione nell'aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione, date le proprietà certamente cancerogene di questo inquinante;
  • la legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla “Cessazione dell'impiego dell'amianto” la quale concerne l’estrazione, l’importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto;
  • Il D.M. 6 settembre 1994 recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto” con il quale vengono fornite le indicazioni per la gestione ed il mantenimento in sicurezza dei manufatti contenenti amianto, in particolare:

-          l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;

-          il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso;

-          il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;

-          le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;

-          le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre aerodisperse;

  • le Linee-Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio del 17/05/2002 realizzate dall’Assessorato Politiche per la Salute - Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna, elaborate, partendo dai criteri fissati dal D.M. suddetto, con lo scopo di semplificare ed uniformare il giudizio sullo stato di conservazione delle coperture, sulla valutazione del rischio per la salute e per fornire indicazioni sulle azioni conseguenti da adottare;
  • la deliberazione di giunta regionale n.1945 del 4 dicembre 2017 recante “Approvazione del piano amianto della regione Emilia-Romagna” con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano Amianto regionale in coerenza con le linee di attività indicate nella proposta del Piano Nazionale Amianto e con il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018;
  • l’Atto del Dirigente del Servizio “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” - Direzione generale “Cura della persona, salute e welfare” determinazione – n. 3819 del 21/03/2018 recante “Costituzione della cabina di regia e del gruppo tecnico regionale di coordinamento del piano amianto della regione Emilia-Romagna”;

 

premesso che

 

  • la mappatura regionale degli edifici pubblici o privati aperti al pubblico aggiornata al 31/12/2016 censisce la presenza di amianto in 10 Ospedali (4 solo nella provincia di Modena) in 4 asili nido, e 34 strutture scolastiche;
  • sono sempre più numerose le segnalazioni, che arrivano alle Amministrazioni comunali e alle Aziende Usl, di coperture, costituite da lastre contenenti fibre di amianto, di fabbricati molti dei quali si trovano a ridosso di luoghi sensibili (scuole, ospedali, parchi, palestre, strutture commerciali negozi e luoghi di aggregazione in generale);
  • sono numerose anche le segnalazioni nelle quali si mette al corrente di come molti interventi di bonifica di coperture contenenti fibre di amianto, soprattutto di piccole superfici e spesso di abitazioni private, non vengono effettuati a causa dei costi elevati e ancor di più per la mancanza di contributi di sostegno;

 

considerato che

 

  • il Piano amianto regionale ribadisce “la centralità della popolazione e degli individui in tema di salute, si pone l’obiettivo strategico di migliorare quanto finora perseguito, anche anticipando l’evoluzione del quadro normativo nazionale, ponendosi in un contesto di collaborazione sia a livello regionale, sia con gli Enti centrali dello Stato” ed a tal fine prevede “obiettivi e azioni che vanno dal miglioramento della conoscenza epidemiologica all’assistenza e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex-esposti e alla presa in carico dei soggetti con patologie correlate all’amianto, dal miglioramento delle conoscenze sulle attuali esposizioni ad amianto alla promozione delle bonifiche e della corretta gestione dell’amianto presente negli edifici, implementando e migliorando le attività di vigilanza e controllo, di informazione e di comunicazione del rischio”;
  • il paragrafo 6.1 “Le azioni adottate dalla Regione Emilia-Romagna” del sopra citato Piano afferma che le azioni adottate dalla Regione e fino a quel momento adottate erano le seguenti:
  1. Censire, mappare e controllare i siti con presenza di Materiali Contenenti Amianto (MCA):

-          effettuare il censimento dei siti con amianto friabile (anni 1996-2003) - Promuovere le successive bonifiche con la rimozione quale soluzione di eccellenza;

-          effettuare la mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto (anni 2004-2005) negli edifici pubblici interessati dalla presenza di amianto;

  1. Esercitare l’attività di vigilanza e controllo derivante da:

-          piani e cantieri di bonifica dell’amianto;

-          segnalazioni da parte dei cittadini;

  1. Promuovere le bonifiche tramite finanziamenti
  2. Esercitare l’attività di controllo sulle condotte di acqua potabile
  • il sottoparagrafo 6.1.3 “Promuovere le bonifiche tramite finanziamenti” evidenziava infatti come la Regione, negli anni passati, avesse finanziato azioni volte a promuovere e sostenere gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto:

“… la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, attraverso diversi “Bandi Amianto”, a stanziare e assegnare finanziamenti rivolti alle piccole e medie imprese per promuovere e sostenere gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto negli stabilimenti industriali, di coibentazione e di installazione e messa in esercizio degli impianti fotovoltaici. Tra le azioni legate alla qualificazione ambientale si evidenziano quelle rivolte al sostegno delle imprese che, dimostrandosi sensibili su questo tema, hanno deciso di investire per migliorare le condizioni di salubrità dei propri luoghi di lavoro (Allegato 6.1.3).

Si è inteso coniugare pertanto il risanamento dell'ambiente di lavoro, attraverso la rimozione dell'amianto, con le minori emissioni di gas climalteranti, la produzione di energia pulita, lo sviluppo delle energie rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica.

Sin dal 2004 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato alle imprese, consorzi e società consortili, contributi in conto capitale per le opere di rimozione di coperture o coibentazioni contenenti cemento-amianto, nella misura del 30-40% degli investimenti a carico dei privati, con l’obiettivo di sostenere l’impegno delle aziende ad aumentare la qualità dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori.

Con il bando del 2009 la Regione Emilia-Romagna ha concesso ulteriori incentivi economici alle imprese disponibili a rimuovere e smaltire l’amianto presente nei luoghi di lavoro. Il contributo previsto in questo caso ha inciso per il 35-45% dell’investimento proposto, in base alle caratteristiche dell’impresa proponente (35% per le grandi imprese, 45% per le PMI).

Si rileva, inoltre, che sono state assegnate risorse finanziarie statali per incentivare la bonifica e, nello specifico, per realizzare iniziative nazionali in materia di sicurezza nelle scuole pubbliche statali dell'istruzione prescolastica, primaria, secondaria di I° grado e secondaria di II° grado. Le Istituzioni scolastiche hanno cofinanziato i competenti Enti Locali (Comuni, Province) per attuare interventi edilizi di bonifica dell'amianto o per acquisire la prevista certificazione in materia di idoneità statica o di prevenzione incendi.”;

  • il suddetto capitolo, si concludeva lasciando intendere che, anche per gli anni a venire, sarebbero state messe a bilancio ulteriori risorse destinate all'eliminazione dell'amianto:
  • L'eventuale programmazione e previsione a bilancio di risorse finanziarie regionali destinate all'eliminazione dell'amianto deve considerare anche le iniziative già in essere a livello comunale e provinciale finalizzate all'erogazione di contributi economici per la rimozione e lo smaltimento di MCA.”;

 

evidenziato che

 

  • il paragrafo 6.2.1 “Obiettivo: promuovere le bonifiche ed i controlli secondo criteri di priorità. Integrazione delle attività fra Regione Emilia-Romagna, ANCI-ER, Aziende USL e Comuni” non parrebbe prevedere alcuna forma di finanziamento per gli anni a venire, in quanto sarebbero previste solamente le seguenti azioni:

 

  1. approfondire i criteri di selezione dei siti contenenti amianto, le più efficaci modalità di mappatura e le azioni di prevenzione conseguenti;
  2. promuovere procedure semplificate fra i diversi Enti pubblici per la gestione di segnalazioni per presenza di MCA o a seguito di mappature locali;
  3. promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta;
  4. attivare una collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e ANCI-ER per la definizione e l’adozione di azioni integrate fra Comuni e Aziende USL per la tutela della popolazione dal rischio amianto.

 

evidenziato altresì che

 

  • il Piano Amianto regionale prevedeva l’istituzione di una Cabina di Regia “con funzioni di indirizzo e monitoraggio dell’applicazione del Piano che ne permetta la realizzazione e lo sviluppo nel tempo, anche in relazione alle mutate condizioni di contesto e alle esigenze della popolazione, composta da Rappresentanti dell’Assessorato alle Politiche per la Salute, dell’Assessorato alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna, dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) Emilia-Romagna, delle Aziende Sanitarie della Regione, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna e delle Organizzazioni Sindacali, dando atto che non è previsto alcun compenso per i suoi componenti”; nonché di un Gruppo Tecnico Regionale “di coordinamento che si avvarrà di Gruppi di Lavoro tematici, composti da esperti di diversa professionalità che avranno il compito di supportare la realizzazione del Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna, dando atto che non è previsto alcun compenso per i componenti del Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento e dei Gruppi di Lavoro tematici sopra citati”;
  • sia la Cabina di Regia che il Gruppo Tecnico Regionale sono stati istituiti con determinazione dirigenziale del Servizio prevenzione collettiva e sanita' pubblica - direzione generale cura della persona, salute e welfare determinazione in data 21 marzo 2018;

 

evidenziato infine che

 

  • il gruppo di studio per la verifica dello stato di attuazione, della rispondenza delle norme relative alla cessazione dell’impiego dell'amianto e per l'implementazione di azioni atte al loro completamento, istituito con D.M 8 aprile 2008, nel Rapporto Libro Bianco , datato 20 gennaio 2012, alla scheda n. 12, Fascicolo fabbricato con presenza di amianto indica:

STATO DELL’ARTE: Le azioni di rilevazione e di notifica della presenza dei materiali e manufatti contenenti amianto (MCA) presenti in strutture, edifici ed impianti, da parte dei proprietari, non sono azioni obbligatorie per legge; l’obbligo di legge viene previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 6 settembre 1994, al punto 4, (“Programma di custodia, controllo e manutenzione degli edifici”), che fornisce le indicazioni tecniche idonee a valutare, controllare, manutenzionare e bonificare i materiali ed i manufatti contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie e negli impianti, non è stato mai regolamentato con chiarezza ed una sua estensione più generale permetterebbe di conoscere le eventuali parti di un edificio in cui siano presenti MCA, al fine di evitare interventi incongrui, ad esempio, a seguito di ristrutturazioni o modifiche. La sempre maggiore sensibilità al problema “amianto”, crea inoltre preoccupazione per gli eventuali rischi corsi dagli occupanti degli immobili e accende contenziosi nella gestione del problema, in assenza di modalità valutative uniformi;

PROBLEMI APERTI: Non è ancora presente una modalità condivisa per la valutazione delle condizioni di conservazione dei MCA installati che permetta di effettuare un apprezzamento “oggettivo” dei potenziali pericoli, nonostante siano stati proposti diversi algoritmi finalizzati a pesare la vetustà e le condizioni di conservazione dei MCA. Anche negli atti di compra-vendita di immobili non è prevista una esplicita identificazione della presenza di parti in MCA negli edifici o negli impianti del bene venduto o acquisito. Non è stata definita una modalità definita nella raccolta delle informazioni necessarie ad implementare una sorveglianza nel tempo dei MCA individuati;

AZIONI NECESSARIE: Vi è dunque la necessità di individuare uno strumento di indirizzo comportamentale, predisposto per la corretta e coerente gestione della presenza di manufatti contenenti amianto in strutture complesse di tipo civile (ma anche industriale ed agricolo). Tutto ciò favorirebbe certamente anche una progressiva uniformità nelle procedure, nelle metodologie, nei comportamenti, attraverso l’utilizzo di modulistiche e documentazioni di registrazione e di informazioni tecnico-operative uniformi. Una azione che si suggerisce è quella di rendere obbligatorio, accanto alla “Certificazione energetica” ormai prevista obbligatoriamente nell’atto di compra-vendita di immobili, una certificazione attestante la presenza/assenza di MCA con la precisa collocazione e descrizione del materiale positivo. Assolve a questa finalità l’insieme di atti e documenti che compongono quello che può a ragione definirsi “FASCICOLO AMIANTO” dell’edificio o dell’impianto preso in esame. Il suo contenuto dovrà rappresentare una traccia di lavoro per il Detentore di manufatti e materiali contenenti amianto e per il Responsabile per la gestione del problema amianto (vedi punto 4 del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994);

  • non è tollerabile, oltreché lesivo della tutela della pubblica salute, permettere che coperture costituite da lastre contenenti fibre di amianto, puntualmente segnalate agli Enti preposti (Comuni e Aziende USL) e per le quali è già in atto il procedimento previsto dalle linee guida regionali, rimangano a produrre i loro nefasti effetti, per mancanza di soldi;
  • ciò allungherà a dismisura i tempi di rimozione, già considerati da molti esperti troppo lunghi, soprattutto quando si è in vicinanza di luoghi sensibili (scuole di ogni ordine e grado, ospedali e case di cura, impianti sportivi, grande distribuzione commerciale, istituti penitenziari, cinema, teatri, sale convegni, biblioteche, luoghi di culto etc.), soprattutto in considerazione della necessità di garantire il diritto alla salute dei cittadni.

 

Interpella la Giunta regionale e l’assessore competente

per sapere:

 

  1. se siano stati avviati, successivamente all’approvazione del Piano amianto regionale sopra citato, bandi di finanziamento volti alla eliminazione dell’amianto dalle coperture, rivolti non solo ad imprese o consorzi ma anche a privati cittadini, specificandone, in caso positivo, i dettagli e indicando quelli ad oggi aperti e nel caso negativo se sia intenzione della Giunta regionale di procedere in tal senso;
  2. se non si ritenga opportuno adottare le “azioni necessarie” indicate dal Gruppo di studio ministeriale, già nel "Libro Bianco" del 2012, uniformando, inoltre, le metodologie per la valutazione del rischio amianto con le altre regioni, come chiaramente espresso nella relazione finale;
  3. se la Cabina di Regia e il Gruppo Tecnico Regionale, dopo quasi un mese dalla loro istituzione, abbiano preso in considerazione il problema che il nuovo Piano Regionale approvato non preveda finanziamenti volti alla eliminazione dell’amianto dalle coperture, in particolare per i piccoli interventi e per le coperture di abitazioni private e se abbiano espresso considerazioni in merito e come si intenda, eventualmente, rimediare a questa problematica;
  4. se ci sia la consapevolezza che gli incentivi erogati tramite il Bando ISI Inail 2017 e riconfermati per il 2018, volti a migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro, escludono proprio la categoria maggiormente esposta, ovvero: le "micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Allegato 6" e che molte di queste aziende possiedano edifici ad uso zootecnico con coperture in cemento amianto in forte stato di ammaloramento, e che magari a causa della crisi economica sono ora in disuso, creando situazioni di pericolo per la salute, che permangono irrisolte data la mancanza di una normativa congrua nella valutazione del rischio ed efficace nella determinazione del soggetto attuatore, nel caso di inadempienza del proprietario, (si cita un caso emblematico nel comune di Soliera, dove un capannone ad uso agricolo con copertura in amianto divelta e frantumata da un temporale persiste senza nessun intervento di qualunque tipo dopo 7 mesi dalla segnalazione e ciò a circa 100 metri di distanza da una scuola d'infanzia);
  5. se, nel caso non sia confermato che attualmente non sia previsto alcun finanziamento, volto alla eliminazione dell’amianto dalle coperture, non credano sia opportuno attivarsi immediatamente affinché vengano trovate, in tempi brevi, risorse dedicate all’uopo, così che venga incentivata la rimozione in particolare tra chi temporeggia per mancanza di soldi, data la crisi economica ancora in atto.

 

 

Il Consigliere

(Giulia Gibertoni)

 

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