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Legislatura X- Atto di indirizzo politico ogg. n. 7814

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Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi affinché le confessioni religiose previste come destinatarie dell’8 per mille, cioè quelle che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, siano le uniche destinatarie della quota di proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria. (22 01 19) A firma dei Consiglieri: Rancan, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Tagliaferri, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Testo:

R I S O L U Z I O N E

 

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna

 

Premesso che:

  • Gli oneri di urbanizzazione sono i corrispettivi dovuti al comune territorialmente competente all’atto di rilascio del permesso di costruire, “in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico (…)” (articolo 30, comma 1, L.R. 30 luglio 2013, n. 15, recante “Semplificazione della disciplina edilizia”); in modo da contribuire alle spese che i comuni stessi sostengono per gli interventi e le opere di urbanizzazione del territorio.
  • Si distingue tra oneri di urbanizzazione primaria (U1) e oneri di urbanizzazione secondaria (U2). Gli oneri di urbanizzazione primaria indicano i contributi destinati alla realizzazione di strade, parcheggi, fognature, rete di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua; illuminazione pubblica, verde pubblico e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni; mentre, gli oneri di urbanizzazione secondaria concorrono alla realizzazione di scuole, asili, chiese ed altri edifici religiosi, centri civici, parchi urbani, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzatture culturali e sanitarie.
  • L’ammontare degli oneri di urbanizzazione è stabilito con delibera del consiglio comunale, sulla base delle tabelle parametriche definite dalla Regione e che tali contributi sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia in caso di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso, in base al modello di edificio realizzato.

 

Considerato che:

  • Il comma 8 dell’articolo 16 del D.P.R. 380/2001 comprende “chiese e altri edifici religiosi” come destinatari degli oneri di urbanizzazione secondaria determinati dai singoli comuni sulla base delle parametriche definite dalla Regione.
  • Nello specifico, la Delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna n° 186 del 20 dicembre 2018 stabilisce che la quota di proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria destinata dai Comuni agli Enti esponenziali della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose ammonta al 7%.
  • Nella nozione di edifici per il culto e relative pertinenze sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive purché le attività siano svolte da soggetti senza fini di lucro.
  • I Comuni possono aumentare o ridurre la percentuale indicata nella misura del 7%.

 

Valutato che:

  • Le tipologie di interventi ammessi a contributo sono: acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all’ente religioso; rimborso delle spese documentate per l’acquisto di dette aree; interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici, dove per attrezzature religiose si intende gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

 

Preso atto che:

  • L’articolo 8 della Costituzione sancisce che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA GIUNTA REGIONALE,

 

Ad attivarsi, affinché, solamente le confessioni religiose previste come destinatarie dell’8 per mille (chiesa Cattolica, Chiesa Evangelica Luterana, Unione delle Comunità ebraiche, Sacra arcidiocesi ortodossa, Chiesa Apostolica, Unione cristiana Evangelica Battista, Unione Buddista, Unione induista), cioè quelle che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, siano le uniche destinatarie della quota di proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria rivolti dai Comuni agli Enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose. 

 

 

I Consiglieri

Rancan Matteo

Fabbri Alan

Rainieri Fabio

Delmonte Gabriele

Bargi Stefano

Marchetti Daniele

Tagliaferri Giancarlo

Pettazzoni Marco

Liverani Andrea

Pompignoli Massimiliano

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