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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 7823

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Oggetto:
Testo presentato:
7823 - Interpellanza relativa alle problematiche insorte in ordine al trasporto delle salme dall’ospedale di Vergato alla camera di mortuaria. A firma del Consigliere: Facci

Testo:

INTERPELLANZA

 

 

Il sottoscritto Consigliere Michele Facci;

 

 

premesso che:

  • la Legge Regionale 19 del 29.07.2004 “DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA”, all’art. 1, “disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni”;
  • la medesima legge, all’art. 2 “Funzioni della Regione” stabilisce espressamente: “Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge: a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali e alle Aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni”;
  • all’art. 13 “Attività funebre” al comma 5, stabilisce espressamente: “E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.”;

 

considerato che:

  • L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con determina n. 12 del 28.10.2015 (punto 2.2.4. “Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero”) dichiarava espressamente l’area sanitaria come area “a rischio specifico”, ed indicava alle Autorità sanitarie regionali il rafforzamento delle misure di prevenzione e di controllo rispetto a potenziali fenomeni di corruzione in ambito ospedaliero.
  • L’art. 10, comma 12, della L.R. 19/2004, proprio al fine di evitare al massimo potenziali commistioni tra attività sanitaria e attività funebre, stabilisce espressamente che “Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre”;

 

rilevato che:

  • Presso la struttura ospedaliera di Vergato (BO), la camera mortuaria, in precedenza situata a ridosso dell’Ospedale, è stata recentemente spostata all’interno del locale cimitero. A seguito di ciò, il trasporto delle salme delle persone decedute all’interno dell’Ospedale, sino alla camera mortuaria presso il cimitero, è stato sempre effettuato da personale sanitario, con mezzi a ciò dedicati;
  • Tuttavia, con nota inviata in data 21.12.2018 a tutte le imprese di pompe funebri interessate, la Direzione sanitaria territoriale così disponeva:

 

 

ritenuto che

  • La nuova disposizione adottata dalla Ausl contrasta in maniera palese con il disposto di cui all’art. 10, comma 12, della L.r. 19/2004, in quanto il trasporto delle salme tra l’Ospedale e la camera mortuaria collegata al medesimo Ospedale non può essere effettuato da personale che svolge l’attività funebre. Addirittura, nel caso in questione, l’Azienda sanitaria prevede il riconoscimento diretto di un emolumento in favore dell’impresa funebre, a certificare come il privato stia svolgendo un compito in realtà proprio della struttura sanitaria, e ciò nonostante il divieto di legge;

 

ritenuto quindi che

  • la decisione assunta dall’Ausl sia estremamente grave, in quanto adottata in palese violazione di legge, e, nello specifico, di una disposizione di legge finalizzata ad evitare potenziali fenomeni corruttivi, come più volte indicato dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione;

 

Tutto ciò premesso e considerato

 

INTERPELLA

 

la Giunta per conoscere:

 

  • quale giudizio dia dell’accaduto, e, nello specifico, se non ritiene che la nota inoltrata dalla Direzione sanitaria territoriale, in ordine al trasporto delle salme dall’ospedale di Vergato alla camera mortuaria, configuri una gravissima violazione della Legge regionale di riferimento, che esclude la possibilità del trasporto della salma, nell’ambito della medesima struttura sanitaria, da parte di soggetti svolgenti l’attività funebre;
  • se non ritiene quindi che la nota in questione configuri un’ipotesi di colpa grave da parte dei dirigenti sanitari responsabili della stessa, e quali conseguenti provvedimenti intenda assumere in merito.

 

 

Il Consigliere

Michele Facci

 

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