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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 8042

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Oggetto:
Testo presentato:
8042 - Interpellanza circa questioni e procedure riguardanti i servizi di elisoccorso e antincendio boschivo. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE IN AULA

 

 

premesso che

 

  • l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con comunicato pubblicato sulla propria pagina istituzionale ha reso noto che, nella seduta del 13 febbraio 2019, ha concluso il procedimento n. I806, accertando la sussistenza di due distinte intese anticoncorrenziali, in violazione dell’art. 101 del TFUE, aventi ad oggetto, rispettivamente, il condizionamento delle gare per i servizi antincendio boschivi mediante elicotteri (AIB) da parte dei principali operatori del mercato e la fissazione dei prezzi a livello associativo in ambito AEI - Associazione Elicotteristica Italiana - in relazione alla prestazione dei servizi con elicottero;
  • la prima intesa riguarda un cartello avente a oggetto la spartizione delle gare pubbliche d’appalto (c.d. bid rigging), bandite per l’affidamento dei servizi di antincendio boschivo con elicottero aggiudicate tra il 2005 e il 2018 sul territorio nazionale, tale intesa è stata addebitata alle società Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l. e Star Work Sky S.a.s., principali operatori del settore;
  • l’intesa, accertata dall’Autorità, ha neutralizzato il confronto competitivo tra le parti, rendendo, di fatto, possibile la presentazione di ribassi di ridottissima entità, spesso inferiori all’1% o addirittura prossimi allo zero, risolvendosi nella fissazione di prezzi a livelli innaturalmente alti;
  • la seconda intesa consiste in un accordo orizzontale anti-competitivo di fissazione dei prezzi, avente ad oggetto l’approvazione, nell’ambito dell’Associazione Elicotteristica Italiana, di un listino prezzi (c.d. Prezziario) in cui erano fissati in anticipo (rispetto al periodo temporale di riferimento) i prezzi dei servizi di lavoro aereo e trasporto passeggeri distinti per tipologia di elicottero;
  • in particolare, il Prezziario aveva principalmente l’obiettivo di indirizzare e influenzare le stazioni appaltanti nella definizione dei corrispettivi dei servizi con elicottero, in occasione della redazione dei bandi di gara, nonché di fornire indicazioni di prezzo per il mercato civile privato;
  • l’intesa ha avuto inizio nel 2001 ed è cessata nel mese di agosto 2017, ad essa hanno preso parte l’AEI – Associazione Elicotteristica Italiana e le imprese ad essa associate: Airgreen S.r.l., Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A., in solido con la controllante Babcock Mission Critical Services International S.A., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s. e Air Corporate S.r.l., in solido con la controllante Airi S.r.l..
  • alle Parti, per le due distinte infrazioni, sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di oltre 67.000.000 euro;

 

rilevato che

 

  • dall’elenco gare HEMS censite nell’arco temporale 2005-2017 compare anche la gara della Regione Emilia-Romagna, anno 2005, importo 25.311.025 euro con offerta al rialzo, Aggiudicatario ATI Helitalia/ Elidolomiti (Babcock);
  • in sede istruttoria sono stati acquisiti poi alcuni documenti inerenti alla strategia di partecipazione alle gare da parte di Airgreen, Babcock e Elifriulia;
  • un primo documento utile a ricostruire le condotte di Babcock nella partecipazione delle gare per i servizi HEMS è una raccolta di appunti di un dipendente della società Elidolomiti risalente al biennio 2006/2007 in cui alla data del 25 maggio 2006 si legge per quanto di competenza della gara della Regione Emilia-Romagna: “HEMS Regione Emilia-Romagna [del 2005], anche qua ho fatto molto lavoro, siamo andati in ATI con Helitalia [confluita nel 2009 in Inaer e quindi in Babcock]. La gara è stata vinta. Dobbiamo organizzarci per l’impegno preso. Questi due episodi sono stati un messaggio abbastanza energico verso i nostri ambienti, non abbiamo danneggiato nessuno, abbiamo messo buone ipoteche, ci facciamo vedere mentre cominciamo a espanderci. Incassiamo i complimenti delle Regioni e dei Dirigenti Medici”, frasi enigmatiche da cui sembra che non si comprenda bene la linea di demarcazione tra attività legale ed illegale;
  • il dipendente di Elidolomiti osserva poi con riguardo al resoconto di una “Riunione Emilia-Romagna del 18-12-06”, tra i rappresentanti della Regione, di Helitalia e Elidolomiti (Inaer/BC), che “E’ mia opinione che HELITALIA si stia trasformando in qualcosa di diverso e difende tutto quello che può senza guardare nessuno se provoca risentimenti. E’ evidente che nel loro progetto eventuali malcontenti da parte dei Colleghi non danno preoccupazione. Teniamolo presente”, frase che come la precedente non è ben comprensibile, ma il fatto di essere richiamata nell’indagine sembra che sia significativa ai fini della sanzione attribuita;

 

rilevato inoltre che

 

  • in virtù dei particolari requisiti per partecipare a questo tipo di bando, ci possa essere una significativa limitazione per molti operatori, ciò perché, in via preventiva e preferenziale, si fa riferimento a riferimenti precisi, ad esempio, descrivendo con la massima dovizia alcuni particolari che sono propri di un preciso modello di velivolo, così facendo si favoriscono gli operatori che hanno in flotta aeromobili con quelle caratteristiche ed, inoltre, sono inserite condizioni di maggiore privilegio quali ad esempio l’esperienza di volo maturata in un particolare ambiente, sfavorendo così gli operatori che hanno invece svolto la propria attività in regioni dove sono assenti, o presenti in quantità non significativa, tali condizioni ambientali;
  • è indubbio che questo tipo di gare andrebbero modulate adeguatamente per consentire una partecipazione più ampia possibile.

 

INTERPELLA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 

  • se non ritenga opportuno avviare una attività di verifica per dirimere ogni dubbio sulle gare, per elisoccorso e per il servizio di gestione operativa e logistica con mezzi aerei per fronteggiare ingenti boschivi, effettuate dalla Regione nel passato;
  • se non ritenga opportuno interessare la Consulta regionale per la legalità, istituita con legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”, quale organo di consulenza della Giunta regionale, per svolgere attività conoscitive sul tema e individuare soluzioni praticabili per questo tipo di gare, per consentire una partecipazione più ampia, nonché valutare ipotesi di recesso contrattuale, se emergessero elementi che possono indurre a pensare che vi siano state attività illecite nell’aggiudicazione, oppure rinegoziare le condizioni economiche dell’aggiudicazione alla luce di quanto emerge dal Provvedimento emesso dall’Antitrust;
  • se sia stata compiuta una valutazione su quali conseguenze economiche negative, alla luce del Provvedimento emesso dall’Antitrust ed in relazione alle assegnazioni effettuate dalla Regione, avendo le gare a base prezzi sovrastimati rispetto ai prezzi di mercato effettivi, come emergerebbe dal Provvedimento di recente assunto dall’Agcom.

 

 

La Consigliera

(Giulia Gibertoni)

 

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