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Legislatura XI - Convocazione Assemblea legislativa

Sedute del 28/02/2020

 

Oggetto:RICONVOCAZIONE DELLA SEDUTA D’INSEDIAMENTO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER IL 28 FEBBRAIO 2020. REVOCA DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020

 

 

Gentilissimi consiglieri/e,

 

in merito alla convocazione dell'insediamento dell'Assemblea legislativa regionale di cui alla mia nota del 25 febbraio 2020 prot. n. AL/2020/2774, allego i chiarimenti pervenutimi dal Presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini.

Prendo atto che il Presidente della Regione si assume direttamente la responsabilità di derogare dai termini previsti nell'Ordinanza n. 1/2020, da Lui cofirmata con il Ministro alla Salute Roberto Speranza, con l'interpretazione autentica come coautore della stessa.

Vogliate, pertanto ritenere nulla la mia convocazione dell'Assemblea legislativa per il 4 marzo 2020.

Confermo, quindi, la convocazione precedente per venerdì 28 febbraio 2020 ore 10.

Cordialmente

 

Allego per vostra opportuna conoscenza la disposizione di deroga inviatami dal Presidente Bonaccini protocollata alle ore 7,21 del 26 febbraio 2020 (Prot n. AL/2020/2805).

 

 

ORDINE DEL GIORNO - SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2020

 

 

-          Insediamento dell’Assemblea legislativa a seguito delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020.

 

-          Elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale a norma dell’articolo 33 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

________________

 

-          Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27 comma 8 dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento interno, la prima seduta dell’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Assemblea uscente non prima di 15 e non oltre 30 giorni dalla proclamazione dei candidati eletti Consiglieri regionali.

 

-          All’apertura della legislatura è costituito un Ufficio di Presidenza provvisorio, composto dal Consigliere più anziano di età fra i presenti, che funge da Presidente e dai due Consiglieri più giovani, uno per ciascun genere, che fungono da segretari.

 

-          La prima seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età fino alla nomina del nuovo Presidente.

 

-          Ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto, nella prima seduta e quale primo atto, l’Assemblea legislativa procede all’elezione dell’Ufficio di Presidenza.

 

-          L’Ufficio di Presidenza da eleggere è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.

 

-          Alle nomine del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, si procede con quattro elezioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

 

-          Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell’Assemblea (sono pertanto necessari 40 voti a favore di una candidatura proposta). Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l’Assemblea (ovvero 26 voti a favore). Se ancora non si dovesse raggiungere tale quorum, si procede con la necessaria presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano d’età.

 

-          Per le tre elezioni dei: Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, ciascun Consigliere vota un solo nome. Per ogni elezione risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano d’età.

______________

 

(Lo Statuto e il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa, nonché l’intera legislazione regionale sono consultabili alla home page dell’Assemblea – DEMETRA

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/)

 

 

 

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