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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1

LEGGE REGIONALE SUI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 dicembre 1971

Art. 4
I tributi regionali di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 1 decorrono dall'1 gennaio 1972.
Le tasse sulle concessioni regionali decorrono, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione Sito esterno.

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