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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1

LEGGE REGIONALE SUI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 dicembre 1971

Art. 5
Salvo quanto previsto dall'art. 29 secondo comma, per la tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, e dall'art. 22 per la tassa regionale di circolazione, gli uffici territorialmente componenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria Regionale delle somme riscosse.

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