LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1
LEGGE REGIONALE SUI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 dicembre 1971
Art. 6
Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639.
Per l'esazione coattiva dei restanti tributi si applicano le norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.