LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1
LEGGE REGIONALE SUI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 dicembre 1971
Art. 33
Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.