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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1

LEGGE REGIONALE SUI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 dicembre 1971

Art. 34
Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta Regionale secondo quanto previsto dalle norme statali che disciplinano i singoli tributi.
Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.
NORME FINALI E TRANSITORIE
I
In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.
II
Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data dell'1 gennaio 1972.
III
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello Statuto.
IV
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

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