LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1
LEGGE REGIONALE SUI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 dicembre 1971
Art. 34
Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta Regionale secondo quanto previsto dalle norme statali che disciplinano i singoli tributi.
Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.
NORME FINALI E TRANSITORIE |
I |
In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione. |
II |
Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data dell'1 gennaio 1972. |
III |
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello Statuto. |
IV |
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna. |