Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1

Art. 34
Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta Regionale secondo quanto previsto dalle norme statali che disciplinano i singoli tributi.
Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.
NORME FINALI E TRANSITORIE
I
In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.
II
Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data dell'1 gennaio 1972.
III
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello Statuto.
IV
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'aliquota è stata determinata nella misura del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971 con l'articolo unico della L.R. 27 dicembre 1973, n. 48.

L'ammontare della tassa è stato successivamente elevato con l'art. 1 della L.R. 13 dicembre 1982, n. 55, che si riporta:

"Con decorrenza dall'1 gennaio 1983 l'ammontare della tassa regionale di circolazione, stabilito nel 100% del corrispondente tributo erariale dalla L.R. 27 dicembre 1973, n. 48, è determinato nel 110% della tassa erariale di circolazione.

L'ammontare della tassa regionale di circolazione stabilito dal comma precedente è, sempre con decorrenza dall'1 gennaio 1983, ulteriormente incrementato del 5% per i veicoli ed autoscafi sottoelencati.

1) autoscafi da diporto ad uso privato;

2) autovetture con motore di potenza superiore ai 25 CV fiscali;

3) rimorchi ad uso abitazione ed autoveicoli attrezzati per campeggio;

4) motocicli con motore di potenza superiore ai 6 CV fiscali."

Si vedano ora la L.R. 30 novembre 1990, n. 50 e la L.R. 6 novembre 1998, n. 37.

Si riporta l'art. 2 della L.R. 26 aprile 1984, n. 18:

"La Regione restituisce ai titolari delle concessioni ndicate all'art.1, i quali hanno versato agli uffici del Registro l'imposta nella misura determinata dalla legge 22 dicembre 1983 n. 41 Sito esterno la maggior somma pagata rispetto a quella dovuta a norma della presente legge. La restituzione è effettuata a domanda".

Si riporta l'art. 1 della L.R. 16 maggio 1986, n. 15:

"L'art. 1 della L.R. 24 marzo 1980, n. 20, concernente 'integrazione dell'art. 23 della L.R. 7 dicembre 1971, n. 1, relativa all'istituzione dei tributi propri della Regione, è da interpretarsi nel senso che la riscossione, da attuarsi mediante esecuzione coattiva, rimane di competenza degli organi già preposti e indicati al 1° comma dell'art. 23 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1."

Espandi Indice