Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1

Art. 4
I tributi regionali di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 1 decorrono dall'1 gennaio 1972.
Le tasse sulle concessioni regionali decorrono, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione Sito esterno.

Note del Redattore:

A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'aliquota è stata determinata nella misura del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971 con l'articolo unico della L.R. 27 dicembre 1973, n. 48.

L'ammontare della tassa è stato successivamente elevato con l'art. 1 della L.R. 13 dicembre 1982, n. 55, che si riporta:

"Con decorrenza dall'1 gennaio 1983 l'ammontare della tassa regionale di circolazione, stabilito nel 100% del corrispondente tributo erariale dalla L.R. 27 dicembre 1973, n. 48, è determinato nel 110% della tassa erariale di circolazione.

L'ammontare della tassa regionale di circolazione stabilito dal comma precedente è, sempre con decorrenza dall'1 gennaio 1983, ulteriormente incrementato del 5% per i veicoli ed autoscafi sottoelencati.

1) autoscafi da diporto ad uso privato;

2) autovetture con motore di potenza superiore ai 25 CV fiscali;

3) rimorchi ad uso abitazione ed autoveicoli attrezzati per campeggio;

4) motocicli con motore di potenza superiore ai 6 CV fiscali."

Si vedano ora la L.R. 30 novembre 1990, n. 50 e la L.R. 6 novembre 1998, n. 37.

Si riporta l'art. 2 della L.R. 26 aprile 1984, n. 18:

"La Regione restituisce ai titolari delle concessioni ndicate all'art.1, i quali hanno versato agli uffici del Registro l'imposta nella misura determinata dalla legge 22 dicembre 1983 n. 41 Sito esterno la maggior somma pagata rispetto a quella dovuta a norma della presente legge. La restituzione è effettuata a domanda".

Si riporta l'art. 1 della L.R. 16 maggio 1986, n. 15:

"L'art. 1 della L.R. 24 marzo 1980, n. 20, concernente 'integrazione dell'art. 23 della L.R. 7 dicembre 1971, n. 1, relativa all'istituzione dei tributi propri della Regione, è da interpretarsi nel senso che la riscossione, da attuarsi mediante esecuzione coattiva, rimane di competenza degli organi già preposti e indicati al 1° comma dell'art. 23 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1."

Espandi Indice