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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1

INDICE

Chiudere area tit1 Titolo I - NORME DI CARATTERE GENERALE
Chiudere area tit1 Titolo II - IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
Espandere area tit1-cap1 Capo I Oggetto e misura dell'imposta - Soggetto passivo
Espandere area tit1-cap1 Capo II - Accertamento, liquidazione e riscossione
Chiudere area tit1 Titolo III - TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
Espandere area tit1-cap1 Capo I Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
Espandere area tit1-cap1 Capo II - Accertamento, liquidazione e riscossione
Chiudere area tit1 Titolo IV - TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE
Espandere area tit1-cap1 Capo I Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
Espandere area tit1-cap1 Capo II - Accertamento, liquidazione e riscossione
Chiudere area tit1 Titolo V - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGIONALI
Espandere area tit1-cap1 Capo I Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
Espandere area tit1-cap1 Capo II - Accertamento, liquidazione e riscossione
Chiudere area tit1 Titolo VI - RICORSI AMMINISTRATIVI E AZIONE GIUDIZIARIA
Espandere area tit1-cap1 Capo I - Ricorsi in via amministrativa
Espandere area tit1-cap1 Capo II - Azione giudiziaria
Chiudere area tit1 Titolo VII - INFRAZIONI E SANZIONI
Titolo I
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna istituisce i seguenti tributi propri:
a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
b) tassa sulle concessioni regionali;
c) tassa regionale di circolazione;
d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.
Art. 2
La Regione Emilia-Romagna istituirà i tributi che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria e dalle leggi di attuazione dell'art. 119 della Costituzione Sito esterno.
Art. 3
I tributi propri della Regione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltrechè dalle norme della presente legge.
Art. 4
I tributi regionali di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 1 decorrono dall'1 gennaio 1972.
Le tasse sulle concessioni regionali decorrono, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione Sito esterno.
Art. 5
Salvo quanto previsto dall'art. 29 secondo comma, per la tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, e dall'art. 22 per la tassa regionale di circolazione, gli uffici territorialmente componenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria Regionale delle somme riscosse.
Art. 6
Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639.
Per l'esazione coattiva dei restanti tributi si applicano le norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.
Titolo II
IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
Capo I
Oggetto e misura dell'imposta - Soggetto passivo
Art. 7

(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 7 aprile 1995 n. 22)

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per la occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
Sono escluse da tale imposta de concessioni di derivazione di acque pubbliche.
Art. 8
L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario.
Art. 9

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 22 dicembre 1983 n. 41;aggiunto comma 2 da art.1 L.R. 26 aprile 1984 n. 18 poi sostituito da art. 1 L.R. 7 aprile 1995 n 22; aggiunto comma 3 da art. 2 L.R. 7 aprile 1995 n. 22; aggiunti commi 4 e 5 da art. 1 L.R. 11 aprile 1996 n. 7)

L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali è determinata nella misura del 300% del canone di concessione.
L'imposta di cui al comma primo è determinata nel 30 per cento del canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole. (5)
L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo e forestale è determinata nella misura del 5 per cento del canone.
Gli effetti della norma di cui al comma che precede decorrono dalla data del 1° gennaio 1994.
Il contribuente che, per gli anni 1994/95, ha pagato la maggiore imposta nella misura del trecento per cento del corrispondente canone di concessione, può chiederne il rimborso alla Regione Emilia-romagna, nel termine di cui all'art. 2948 del Codice Civile, che decorre dalla data del pagamento effettuato.
La Regione, nei limiti fissati dal secondo comma dell'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, potrà graduare, con legge, l'imposta in base alla qualità, ubicazione, utilizzazione e destinazione del bene.
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
Art. 10
L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione, ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.
Titolo III
TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
Capo I
Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
Art. 11(1)
Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati dalla Regione Emilia-Romagna nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del testo unico approvato con DPR 1 marzo 1961, n. 121 Sito esterno, e successive modificazioni.
Art. 12(2)
Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongono altrimenti, la tassa regionale deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.
Art. 13

(sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 24 ottobre 1983 n. 38)

Nella prima applicazione le tasse sulle concessioni regionali sono determinate nella misura pari alle corrispondenti tasse erariali.
La Regione, a decorrere dal 1984, potrà disporre annualmente di aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20% degli importi stabiliti nel periodo immediatamente precedente.
In luogo di questo aumento, la Regione potrà disporre di maggiorare gli stessi tributi in misura non superiore alla più elevata percentuale corrispondente alla variazione dei numeri indici del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dell'ISTAT, verificatasi a decorrere dalla data di applicazione dell'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.
Art. 14
L'atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata pagata la relativa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Emilia-Romagna, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel territorio di quest'ultima.
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
Art. 15(3)
All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Emilia-Romagna, gli uffici operanti nella circoscrizione territoriale della Regione stessa, competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse di concessione governativa.
Titolo IV
TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE
Capo I
Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
Art. 16
La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Emilia-Romagna.
Essa si applica anche ai veicoli ed autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio della Regione.
Art. 17
La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo.
Nel caso di vendita con riserva di proprietà, la tassa è dovuta dall'acquirente.
Art. 18
La rinnovazione dell'immatricolazione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Emilia-Romagna di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in una Provincia di diversa Regione non dà luogo alla applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia già stato riscosso dalla Regione di provenienza.
Art. 19
Il trasferimento di residenza in una Provincia compresa nel territorio della Regione Emilia-Romagna del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già riscosso dalla Regione di provenienza.
Art. 20(4)
Fino al 31 dicembre 1973 l'ammontare della tassa è stabilito in misura pari al venticinque per cento della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971.
Art. 21
La Regione Emilia-Romagna potrà stabilire, con legge, aumenti o riduzioni della tassa regionale di circolazione, in misura non eccedente il cinque per cento della stessa, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di maggiore o minor pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
Art. 22
La tassa regionale di circolazione è applicata nei termini e con le modalità e forme stabilite per la riscossione della tassa erariale di circolazione; deve essere riscossa contestualmente a quest'ultima e deve essere versata alla Tesoreria regionale nei termini e nei modi stabiliti per il versamento della analoga tassa erariale.
Art. 23
Alla riscossione della tassa regionale di circolazione provvedono, per conto della Regione Emilia-Romagna, gli uffici incaricati o delegati a riscuotere la tassa erariale di circolazione.
Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni alla tassa di circolazione - di competenza regionale - accertate dall'1 gennaio 1974 al 10 aprile 1978, sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 Sito esterno e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di detta legge.(6)
Titolo V
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGIONALI
Capo I
Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
Art. 24
La tassa si applica all'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Emilia-Romagna, secondo le indicazioni dell'art. 192 del testo unico approvato con RD 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Art. 25
La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.
Nel caso di occupazione abusiva la tassa è parimenti dovuta dall'occupante per il periodo per cui dura la occupazione, salvo l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.
Art. 26
Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee tutte le altre.
Art. 27
Per le occupazioni permanenti la tassa è annua e si applica nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione Emilia-Romagna per l'analogo tributo provinciale.
Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola provincia della Regione Emilia-Romagna per l'analogo tributo provinciale.
In corrispondenza a quanto disposto dall'art. 194 del testo unico approvato con RD 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208 Sito esterno, gli spazi e le aree pubbliche regionali saranno classificati in categorie in rapporto alla loro importanza.
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
Art. 28
La Regione Emilia-Romagna trasmette agli uffici provinciali competenti copia di ogni atto di concessione o licenza per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.
Detti uffici provvedono, per conto della Regione Emilia- Romagna, all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali ubicate nelle rispettive circoscrizioni territoriali.
Le concessioni o le licenze per le quali non sia stata corrisposta la relativa tassa sono prive di efficacia.
Art. 29
La riscossione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è effettuata, nei casi di occupazione temporanea, direttamente all'ufficio incaricato di riscuotere l'analogo tributo provinciale anteriormente o contemporaneamente al rilascio dell'atto di concessione o della licenza.
Nei casi di occupazione a carattere permanente, la riscossione avviene con le formalità stabilite per la riscossione dell'analogo tributo provinciale. I ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale dalle norme che regolano la riscossione dell'analogo tributo provinciale.
Art. 30
Nel caso di occupazione permanente, la tassa è dovuta per intero se la licenza o la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la licenza o la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.
Nel caso di riduzione o di cessazione dell'occupazione lo sgravio della tassa decorrerà dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla data di ricezione della denuncia dell'avvenuta riduzione o cessazione della occupazione.
Titolo VI
RICORSI AMMINISTRATIVI E AZIONE GIUDIZIARIA
Capo I
Ricorsi in via amministrativa
Art. 31
Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione della liquidazione.
Capo II
Azione giudiziaria
Art. 32
Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di 6 mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.
Titolo VII
INFRAZIONI E SANZIONI
Art. 33
Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.
Art. 34
Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta Regionale secondo quanto previsto dalle norme statali che disciplinano i singoli tributi.
Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.
NORME FINALI E TRANSITORIE
I
In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.
II
Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data dell'1 gennaio 1972.
III
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello Statuto.
IV
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'aliquota è stata determinata nella misura del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971 con l'articolo unico della L.R. 27 dicembre 1973, n. 48.

L'ammontare della tassa è stato successivamente elevato con l'art. 1 della L.R. 13 dicembre 1982, n. 55, che si riporta:

"Con decorrenza dall'1 gennaio 1983 l'ammontare della tassa regionale di circolazione, stabilito nel 100% del corrispondente tributo erariale dalla L.R. 27 dicembre 1973, n. 48, è determinato nel 110% della tassa erariale di circolazione.

L'ammontare della tassa regionale di circolazione stabilito dal comma precedente è, sempre con decorrenza dall'1 gennaio 1983, ulteriormente incrementato del 5% per i veicoli ed autoscafi sottoelencati.

1) autoscafi da diporto ad uso privato;

2) autovetture con motore di potenza superiore ai 25 CV fiscali;

3) rimorchi ad uso abitazione ed autoveicoli attrezzati per campeggio;

4) motocicli con motore di potenza superiore ai 6 CV fiscali."

Si vedano ora la L.R. 30 novembre 1990, n. 50 e la L.R. 6 novembre 1998, n. 37.

Si riporta l'art. 2 della L.R. 26 aprile 1984, n. 18:

"La Regione restituisce ai titolari delle concessioni ndicate all'art.1, i quali hanno versato agli uffici del Registro l'imposta nella misura determinata dalla legge 22 dicembre 1983 n. 41 Sito esterno la maggior somma pagata rispetto a quella dovuta a norma della presente legge. La restituzione è effettuata a domanda".

Si riporta l'art. 1 della L.R. 16 maggio 1986, n. 15:

"L'art. 1 della L.R. 24 marzo 1980, n. 20, concernente 'integrazione dell'art. 23 della L.R. 7 dicembre 1971, n. 1, relativa all'istituzione dei tributi propri della Regione, è da interpretarsi nel senso che la riscossione, da attuarsi mediante esecuzione coattiva, rimane di competenza degli organi già preposti e indicati al 1° comma dell'art. 23 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1."

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