LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1
LEGGE REGIONALE SUI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE
Art. 5
Salvo quanto previsto dall'art. 29 secondo comma, per la tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, e dall'art. 22 per la tassa regionale di circolazione, gli uffici territorialmente componenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria Regionale delle somme riscosse.