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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 5
1. Salvo quanto previsto dall'art. 29 secondo comma, per la tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, e dall'art. 22 per la tassa regionale di circolazione, gli uffici territorialmente componenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria Regionale delle somme riscosse.

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