LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979
Art. 1
Oggetto
Le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, comprendenti tutte le attività spettanti in materia agli enti locali territoriali, sono esercitate dall'unità sanitaria attraverso il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro.
L'organizzazione e la gestione del servizio sono affidate all'unità sanitaria locale.