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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. 38

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA CISPADANO DELLE VIE DI COMUNICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 23 maggio 1980

INDICE

Art. 7 - Copertura finanziaria e autorizzazioni di spesa
Art. 8 - Variazioni di Bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
In attuazione di quanto previsto per il riequilibrio economico della fascia territoriale cispadana dal "quadro di riferimento per il programma regionale di sviluppo" adottato dal Consiglio regionale il 28 luglio 1978, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere collaborazioni, intese ed interventi finanziari combinati con le Aziende statali, le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni interessati, nonché a promuovere, coordinare, disporre e finanziare studi, ricerche e progetti tecnico-economici, ai fini della realizzazione in tale fascia di un sistema integrato ed efficiente di trasporti e vie di comunicazioni - con particolare riguardo alle reti ferroviarie, idroviarie e stradali - adeguato alle esigenze degli apparati produttivi e dei centri urbani oltre che dei trasporti a lunga distanza, nei termini e secondo le modalità stabilite nei successivi articoli della presente legge.
Art. 2
Nell'ambito di quanto previsto nel precedente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, coordinare, disporre e finanziare-anche a proprio totale carico, ed anche in base ad incarichi con Università, Istituti di ricerca e studi professionali particolarmente qualificati e nell'ambito di rapporti di collaborazione con l'Azienda delle Ferrovie dello Stato e con le Regioni finitime ed altri enti competenti, ivi comprese le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - studi, ricerche e progetti tecnico-economici relativi alla riqualificazione della rete ferroviaria ed idroviaria nella fascia territoriale cispadana, con particolare riguardo alle ferrovie concesse Ferrara-Suzzara, Suzzara-Parma e Ferrara-Codigoro, all'Idrovia Pontelagoscuro-Ferrara-Porto Garibaldi ed alla navigabilità del fiume Po da Piacenza al mare.
Art. 3
Gli studi, ricerche e progetti di cui al precedente articolo, nell'ambito anche dell'elaborazione del Piano regionale integrato dei trasporti e delle vie di comunicazione di cui alla legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, dovranno essere finalizzati in particolare:
- a favorire e sollecitare l'auspicata inclusione nella rete esercitata dall'Azienda Autonoma delle ferrovie statali delle citate linee Ferrara-Suzzara e Suzzara-Parma, di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1978 n. 297 Sito esterno;
- a favorire e sollecitare il risanamento tecnico-economico della citata linea Ferrara-Codigoro, di cui all'art. 86 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, nell'ambito di quanto disposto per le ferrovie concesse o in gestione governativa dalla citata legge 8 giugno 1978 n. 297 Sito esterno;
- al potenziamento funzionale della citata Idrovia padana, anche attraverso la definizione di un sistema interregionale di scali portuali;
- al potenziamento funzionale della citata idrovia ferrarese, anche attraverso la ricalibratura delle relative strutture.
Art. 4
Nell'ambito di quanto previsto dal precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere collaborazioni, intese ed interventi finanziari combinati con l'ANAS, le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni interessati ai fini della realizzazione nella fascia cispadana di un nuovo sistema viario.
Art. 5
Il sistema viario di cui al precedente articolo deve in particolare corrispondere alle seguenti esigenze:
a) collegare il casello Ferrara/sud dell'autostrada Bologna - Padova ed il terminale della superstrada Ferrara - Porto Garibaldi al casello di Rolo dell'autostrada Modena - Brennero, attraversando il territorio dei comprensori Alto Ferrarese, Bassa Modenese e Carpi - Correggio;
b) utilizzare nella maggior misura possibile i tracciati delle strade statali, provinciali e comunali esistenti nella zona;
c) contribuire a distogliere i traffici di transito dai centri urbani della zona;
d) avere caratteristiche geometriche e funzionali atte a garantire elevate capacità di traffico;
e) essere raccordata alla rete stradale principale esistente;
f) essere accompagnata dal miglioramento dei collegamenti fra il casello di Rolo, l'area parmense e quella cremonese.
Art. 6
In attuazione di quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5, l'Amministrazione regionale, in particolare è autorizzata:
a) a costituire un gruppo di lavoro paritetico Regione/Enti locali - ANAS che sovrintenda a livello tecnico-consultivo a quanto previsto dalla presente legge;
b) a definire, in collaborazione con l'ANAS, le Amministrazioni provinciali di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma, i Comprensori ed i Comuni interessati, nonché le corrispondenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, il progetto generale di massima per la realizzazione del nuovo sistema viario cispadano, sia mediante la ristrutturazione, la riqualificazione, ed il potenziamento delle arterie stradali esistenti, e sia mediante la costruzione delle necessarie rettifiche, varianti e nuove tratte;
c) a provvedere, anche mediante incarichi di prestazioni di opera intellettuale, ai sensi degli artt. 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 1979 n. 12, alla elaborazione del progetto generale di massima di cui sopra;
d) ad adottare con atto deliberativo di Giunta, previo parere del Comitato Consultivo Regionale - a sezioni riunite - di cui alla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, il predetto progetto generale di massima ed a presentarlo all'ANAS per l'approvazione;
e) a provvedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, all'introduzione negli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali dei vincoli di destinazione delle aree necessarie per la realizzazione del progetto di cui sopra, una volta approvato dall'ANAS;
f) a concedere contributi ai Comuni e alle Province per l'acquisizione delle aree di cui sopra ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 8 marzo 1976 n. 10;
g) a stipulare con l'ANAS un'apposita convenzione finalizzata alla regolamentazione della collaborazione Regione - ANAS necessaria per procedere di comune intesa alla definizione del predetto progetto generale di massima, per favorire la sua approvazione da parte dell'ANAS, nonché per assicurare ed accelerare modalità e tempi di progettazione esecutiva, finanziamento ed esecuzione del progetto stesso, ed anche - eventualmente - per procedere conseguentemente alla declassificazione a provinciali o comunali delle strade statali attuali o loro tratti risultanti non più funzionali a seguito della realizzazione del nuovo collegamento nella fascia cispadana.
Art. 7
Copertura finanziaria e autorizzazioni di spesa
Per far fronte agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge la Regione è autorizzata ad iscrivere tre appositi capitoli di spesa sui bilanci di previsione degli esercizi 1980-1981, per un importo complessivo nel biennio di L.2.500.000.000, alla cui copertura finanziaria viene fatto fronte con i fondi destinati in via programmatica al finanziamento della stessa iniziativa di spesa sul Bilancio pluriennale 1980- 1981, nel Programma 05 - Viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto, Settore 04, Trasporti e Vie di Comunicazione - Sezione 4ª - Servizi del Territorio.
Per l'esercizio finanziario 1980 è autorizzata la spesa di L.500.000.000, da iscrivere in tre appositi capitoli dello stato di previsione della spesa, nell'ambito del programma di cui al 1 comma del presente articolo, mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al Cap. 86500, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma dall'apposita voce dell'elenco n. 5 annessa al Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 1980.
Per gli anni successivi al 1980, sarà la legge di Bilancio a stabilire l'ammontare della quota annua da stanziare a bilancio tenuto conto della scadenza prevedibile delle obbligazioni assunte sull'ammontare complessivo di L.2.500.000.000 della autorizzazione poliennale di spesa.
Art. 8
Variazioni di Bilancio
Al Bilancio pluriennale 1980- 1981 è apportata la seguente variazione:
Nella sezione 4ª - Servizi del Territorio, Settore 04 - Trasporti e Vie di Comunicazione, Programma 05 - Viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto, la distribuzione degli stanziamenti relativi alla voce:
"Progettazione di un sistema viario Cispadano" subisce la seguente variazione:
per l'esercizio finanziario 1980: L.500.000.000
per l'esercizio finanziario 1981: L.2.000.000.000
Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)Variazioni in aumento:
Cap. 41850 "Studi, ricerche e progettazione tecnico-economica relativi alla riqualificazione della rete ferroviaria ed idroviaria nella fascia territoriale Cispadana" (cni) (Parte 1ª - Sezione 4ª - Settore 04 - programma 01 - Rubrica 11 "navigazione interna" Classif. ISTAT: 02 - Funz. di sviluppo; 01 - Funz. propria; Titolo 1 ; 09 - Classif. funz.; 04 - Classif. economica; 18 - Classif. per settori d'intervento; 02 - Classif. di 2° grado)
Competenza L.50.000.000
Cassa L.50.000.000
Cap. 45100 "Studi, ricerche e progettazione tecnico-economica per il nuovo collegamento stradale Cispadano" (cni) (Parte 1ª - Sezione 4ª - Settore 04 - programma 05-Rubrica 1ª "Viabilità regionale") (Classif. ISTAT: 02 - Funz. di sviluppo; 01 - Funz. propria; Titolo 1 - 09 - Classif. funz.; 04 - Classif. economica; 16 - Classif. per settori d'intervento; 02 - Classif. di 2° grado)
Competenza L.450.000.000
Cassa L.450.000.000
Cap. 45120 "Contributi in capitale ai Comuni e alle Province per l'acquisizione delle aree e la realizzazione del nuovo collegamento viario Cispadano" (cni) (Parte 1ª - Sezione 4ª - Settore 04 - Programma 05 - Rubrica 1ª "Viabilità regionale") (Classif. ISTAT: 02 - Funz. di sviluppo; 01 - Funz. propria; Titolo II - 09 - Classif. funz.; 03 - Classif. economica; 16 - Classif. per settori d'intervento; 04 - Classif. di 2° grado)
PER MEMORIA
b)Variazioni in diminuzione:
Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"
Competenza L.500.000.000
Cassa L.500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 maggio 1980

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