Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 39

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 26 maggio 1980

Art. 3
La Giunta regionale finanzia l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, per l'entità di essi che riterrà più opportuna in base alle motivazioni fornite nella domanda e agli eventuali accertamenti fatti ed entro i limiti delle disponibilità annuali previste.
Gli accertamenti sono finalizzati a determinare la necessità, la indifferibilità e l'urgenza delle opere da eseguirsi.
La Giunta regionale provvede all'impegno della spesa di cui al comma precedente al ricevimento della deliberazione con la quale l'ente obbligato approva il progetto definitivo dei lavori e della deliberazione o verbale di gara, con cui i lavori stessi vengono affidati.

Espandi Indice