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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 39

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 2

(modificato comma 3 da art. 3 L.R. 20 maggio 2021, n. 5)

Le gravi ed improvvise esigenze di cui al precedente articolo sono immediatamente segnalate a cura dell'ente interessato alla Giunta regionale.
La segnalazione deve essere perfezionata entro i successivi quindici giorni con la trasmissione dei seguenti atti:
a) domanda di finanziamento motivata con l'indicazione anche sommaria dei lavori da farsi o degli immobili da acquistare, del loro costo presunto, della urgenza dell'intervento e della sua rispondenza alle esigenze della scuola in base alle normative vigenti;
b) eventuale verbale d'urgenza e perizia sommaria dei lavori e delle spese, di cui all'art. 69 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350, redatti dall'ufficio tecnico dell'ente o, se necessario, da un libero professionista incaricato in via di urgenza.
Il progetto definitivo dei lavori e delle spese occorrenti è approvato dall'ente obbligato, anche, se necessario, dopo l'affidamento dei lavori più urgenti o nel corso degli stessi; l'approvazione può essere deliberata non prima di trenta giorni dalla trasmissione del progetto stesso alla Giunta regionale, con la procedura di cui alla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di enti locali) .

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