Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 7 settembre 1981

Art. 1
Finalità
La presente legge è volta ad incrementare la produzione ittica, al fine di assicurare una maggiore disponibilità di alimenti proteici animali di produzione nazionale.
L'esercizio di tale attività è svolto nel rispetto e nella salvaguardia degli ambienti naturali e della loro valorizzazione paesaggistica, secondo le norme vigenti. A tal fine il Consiglio regionale provvederà con un' apposita direttiva regolamentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale.

Espandi Indice