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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 7 settembre 1981

Art. 10
Vincoli di destinazione
Gli ambienti nei quali è esercitata l'acquacoltura sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concesso il contributo per la durata di cinque anni dalla data di integrale liquidazione dello stesso. In tale periodo non è ammessa la vendita del bene o il cambiamento della sua destinazione, pena la revoca e la restituzione del contributo.

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