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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 7 settembre 1981

Art. 11
Modalità delle deleghe
Nell'esercizio delle funzioni amministrative gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può nvitarlo a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto, provvede direttamente la Giunta.
La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti le funzioni delegate, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari. Gli atti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornire reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

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