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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 7 settembre 1981

Art. 2
Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura
Le finalità della presente legge si attuano incrementando lo sviluppo dell'acquacoltura, mediante l'utilizzo degli ambienti di acqua dolce e salmastra, nonchè dei terreni marginali, nei quali sussistono, anche potenzialmente, le condizioni ambientali e produttive necessarie al detto sviluppo.
Concorrono a promuovere e a favorire lo sviluppo dell'acquacoltura le attività di allevamento ittico, esercitate negli ambienti di cui al precedente comma, mediante l'adozione di tecniche razionali che consentano l'utilizzazione ottimale delle risorse proprie dell'ambiente e produzioni programmate per le esigenze di mercato.

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