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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 7 settembre 1981

Art. 3
Contributi
Per i fini della presente legge, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50% del costo delle seguenti iniziative:
- costruzione, ampliamento e miglioramento: degli impianti di acquacoltura; di impianti fissi o mobili di cattura, di alimentazione, di selezione, di ossigenazione, di depurazione e di stabulazione per allevamento; di impianti per la riproduzione delle specie ittiche di acqua dolce e salmastra; di impianti per la conservazione e la lavorazione del pescato;
- acquisto di mezzi di trasporto per la commercializzazione del prodotto ittico;
- acquisto, in casi eccezionali, di impianti di acquacoltura e semprechè rispondano a esigenze obiettive di riequilibrio e di sviluppo delle zone deboli.

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