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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 7 settembre 1981

Art. 5
Deleghe di funzioni amministrative
Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della presente legge sono delegate alle Province, al Circondario amministrativo di Rimini e alle Comunità montane.
A ristorno forfettario delle spese per la predisposizione dei programmi di cui all'art. 7, secondo comma, della presente legge e nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al primo comma del presente articolo, gli enti delegati, ad esclusione del Circondario amministrativo di Rimini, sono autorizzati a trattenere a favore del proprio bilancio una quota pari allo 0,50% della assegnazione attribuita a ciascuno di essi, con riferimento alle partite di spesa effettivamente liquidate.

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