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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 7 settembre 1981

Art. 6
Presentazione delle domande
Le domande di contributo, indirizzate al presidente della Comunità montana o al presidente del Circondario amministrativo di Rimini o per il restante territorio al presidente della Provincia e, per conoscenza, alla Giunta
regionale, devono essere corredate:
- dalla relazione descrittiva dell'iniziativa;
- dal piano economico, produttivo, finanziario;
- dal preventivo di spesa;
- dal progetto tecnico e computo metrico estimativo.
Qualora le domande siano presentate da Società legalmente costituite, dovrà essere anche allegato il certificato della Cancelleria del Tribunale presso cui la Società è iscritta, attestante le persone autorizzate a rappresentarla legalmente.
Qualora trattisi di Società, di fatto, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti.
Per le Società Cooperative ed Associazioni dei Produttori, la domanda dovrà essere corredata anche dallo Statuto e dall'elenco dei soci.
Le domande devono inoltre essere corredate dalla documentazione rilasciata dalle Amministrazioni competenti, in particolare in materia di urbanistica, di sanità, di salvaguardia e tutela ambientale, attestante la possibilità di effettuare le attività per le quali vengono richiesti i contributi.

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