Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 7 settembre 1981

Art. 7
Programmi degli interventi
La Giunta regionale ripartisce i fondi tra gli Enti delegati sulla base di programmi annuali presentati da dette Amministrazioni alla Giunta medesima. L'assegnazione dei fondi avviene, sentita la Commissione consiliare competente, in relazione alle singole iniziative da realizzare e secondo priorità territoriali e settoriali stabilite dalla Giunta regionale per ogni triennio di applicazione della legge.
Gli enti delegati, sentite le categorie interessate, predispongono i programmi degli interventi sulla base delle domande presentate e provvedono alla concessione dei contributi.

Espandi Indice