Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 7 settembre 1981

Art. 8
Ripartizione dei contributi
La Regione mette a disposizione degli enti delegati le somme corrispondenti ai contributi da erogare ai beneficiari operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali mediante aperture di credito in proporzione alla distribuzione dei relativi stanziamenti nei rispettivi esercizi finanziari.
Per il finanziamento di tali aperture di credito si applicano le norme di cui agli artt. 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati 9 dicembre 1978, n. 50.

Espandi Indice