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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 7 settembre 1981

Art. 9
Concessione dei contributi
I contributi sono concessi sulla base dei programmi di cui al precedente art. 7.
Nel caso in cui le iniziative ammesse a contributo non vengano avviate entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo all'interessato, l'ente delegato dispone la revoca della concessione stessa.
Il finanziamento e la liquidazione della spesa avvengono nel modo seguente:
- un primo acconto pari al 50% del contributo previa dimostrazione dell'inizio dei lavori;
- un ulteriore acconto pari al 40% del contributo previa dimostrazione, da parte dei beneficiari, di avere effettivamente pagato i due terzi del primo acconto;
- il 10% previo collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori resa da tecnici incaricati dall'ente delegato e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti all'importo dei lavori ammessi a contributo.
Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà essere ridotto in proporzione.
Per gli acquisti, il contributo verrà erogato a presentazione della regolare documentazione di spesa.

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