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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 33
Bilancio dell'azienda
L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso approvato dal Consiglio regionale.
Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

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