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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 36
Regolamento e funzionario delegato
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione amministratrice predispone il regolamento di organizzazione e di gestone dell'azienda, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
L'azienda è autorizzata, ai fini della gestione della spesa, ad operare attraverso il ricorso a funzionari delegati secondo le norme dell'apposito regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
La qualifica di funzionario delegato può essere attribuita anche ad organi esterni all'azienda, appartenenti all'amministrazione regionale, dello Stato e degli Enti locali con espresso atto della commissione amministratrice dell'azienda.

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