Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 6
Opere di servizio forestale
Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa per la realizzazione o il ripristino di opere di servizio forestale direttamente connesse a quelle di miglioramento e all'esbosco per complessi forestali non inferori a 150 ettari.
Se dette opere si riferiscono a boschi di proprietà collettiva (usi civici, comunalie, comunelli e consorzi utilisti), a consorzi di proprietari di cui all'art. 8 o a boschi gestiti con piani economici approvati, la misura del contributo in conto capitale può essere elevata fino al 70% della spesa ammessa.
Le opere che fruiscono dei contributi di cui all'art. 4 ed interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere eseguite se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune nonchè di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Espandi Indice