Consorzi per la gestione tecnico-economica dei boschi privati
Per le finalità indicate nell'art.1, lettere a), b), c) e d), possono costituirsi, volontariamente o per iniziativa degli Enti delegati, consorzi tra proprietari e conduttori di terreni per realizzare convenienti unità di intervento e di gestione silvo-pastorale.
Le Comunità montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 , promuovere la costituzione dei consorzi di cui al comma primo anche in forma coattiva e comunque in unità territoriali organiche non inferiori a 100 ettari di terreni boscati, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, individuata dal perimetro che raccorda le aree consorziate o consorziande più esterne.
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle Comunità montane e delle Province e il Circondario di Rimini
(3), nonché le organizzazioni regionali delle associazioni professionali e cooperative interessate, adotta, con il concorso della competente commissione consiliare, lo statuto-tipo per i consorzi di cui al presente articolo.
Lo statuto del consorzio dovrà indicare le norme di elezione dei propri organismi amministrativi, quelle di funzionamento del consorzio stesso nonché i criteri di ripartizione degli oneri tra i consorziati, necessari per realizzare le opere previste e per l'adempimento degli altri fini istituzionali.
I consorzi di cui al presente articolo usufruiscono con priorità dei contributi previsti negli artt. 4, 5, 6 e 7 della presente legge e nelle misure massime ivi indicate.
I consorzi possono includere nei progetti da essi elaborati e per le opere eseguite direttamente una percentuale per le spese di progettazione e direzione lavori nella misura massima del 6% della spesa ammessa.
In alternativa i consorzi possono usufruire dell'assistenza tecnica gratuita da parte della Regione.
Gli Enti delegati di cui all'art. 16 possono affidare a tali consorzi l'esecuzione diretta degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3 per l'attuazione delle opere ricadenti nei territori dei consorzi medesimi, purché composti in maggioranza da piccoli proprietari e coltivatori diretti.
I consorzi gestiscono i propri beni silvo-pastorali secondo il piano economico ovvero secondo il piano di coltura e di conservazione di cui all'articolo 10.
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali i consorzi possono usufruire anche della assistenza tecnica gratuita da parte dei servizi operativi dell'ente delegato competente in materia forestale.