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LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. 11

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1976, N. 19, RIGUARDANTE IL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 10 marzo 1983

INDICE

Art. 1 - Ambito del Piano regionale integrato dei trasporti
Art. 2 - Disciplina della zona portuale
Art. 5 - Delega ai Comuni sedi di porti regionali
Art. 6 - Programma delle opere portuali
Art. 7 - Commissario regionale "ad acta"
Art. 8 - Costruzione di nuovi porti in pendenza del PRIT.
Art. 9 - Classificazione portuale in pendenza del PRIT.
Art. 10 - Norme abrogate
Art. 11 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito del Piano regionale integrato dei trasporti
Il Piano regionale integrato dei trasporti, di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, riguarda altresì:
a) i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini;
b) i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;
c) i porti ed approdi turistici marittimi;
d) i porti e gli approdi della navigazione interna.
Art. 2
Disciplina della zona portuale
Il Piano regolatore generale comunale o il Programma di fabbricazione, anche a mezzo di varianti specifiche, delimita e disciplina la zona portuale ricadente nell'ambito del territorio di competenza in conformità alle direttive vincolanti di cui al Piano integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45.
Art. 3
L'art. 8 della Legge regionale 27 aprile 1976 n. 19, è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Programma di finanziamenti
La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, delibera il programma di finanziamento annuale o poliennale per i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini. Per le spese sostenute al riguardo dalla Regione, a decorrere dall'1 aprile 1972, cessano di avere efficacia le disposizioni del R.D. 2 aprile 1885 n. 3095, relative al rimborso da parte di Comuni e Province delle spese stesse.
La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, delibera altresì l'eventuale concorso regionale al finanziamento dei programmi comunali di intervento per i porti di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali elaborati dai Comuni stessi, da altri Enti pubblici o privati.
I contributi regionali possono essere concessi ai Comuni interessati o loro Consorzi anche se alla realizzazione degli interventi esecutivi provvedano, sulla base di apposita convenzione, società o consorzi con partecipazione di soggetti privati o di enti pubblici".
Art. 4
L'art. 9 della Legge regionale 27 aprile 1976 n. 19, è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Destinazione degli interventi finanziari
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:
a) la costruzione a proprio totale carico delle opere, degli impianti e delle attrezzature interessanti i porti regionali nonché studi, ricerche e progettazioni relative alle opere, agli impianti ed alle attrezzature dei porti medesimi;
b) la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro Consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a) nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;
d) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effosori e di servizio, a proprio totale carico;
e) l'illuminazione e la fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e la pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali;
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali".
Art. 5
Delega ai Comuni sedi di porti regionali
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono delegate ai Comuni di Cattolica, Cesenatico, Comacchio, Goro e Rimini, per i porti regionali ricadenti nei rispettivi territori, le funzioni amministrative di cui all'art. 6 della presente legge. Dette funzioni possono essere gestite dai Comuni stessi anche in forma associata; a tali gestioni i Comuni possono associare le Province e il Comitato circondariale di Rimini.
Art. 6
Programma delle opere portuali
Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della Legge regionale 27 aprile 1976 n. 19, sono sostituiti dal seguente articolo:
"Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini(2), per i territori di rispettiva competenza, presentano alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, previa consultazione dei Comuni interessati, il programma annuale o poliennale complessivo delle opere portuali.
Il predetto programma è corredato, per gli interventi di cui al precedente art. 9 - lettere b) ed f), dalle domande di contributi e da una relazione descrittiva del progetto comprensiva, tra l'altro, del preventivo di spesa dei lavori, per la cui esecuzione è richiesto il contributo regionale.
I Comuni e i loro Consorzi presentano alle Province ed al Comitato di Rimini(2) gli atti ed elaborati tecnici di loro pertinenza entro il 30 giugno di ogni anno.
Ai Comuni sedi di porti regionali sono delegate le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti - e relative eventuali varianti - dei lavori, impianti ed attrezzature di cui, alle lettere a) e c) del precedente art. 9, l'adozione di tutti i successivi atti tecnico - amministrativi, ivi compresi i pagamenti a favore delle imprese esecutrici delle opere, il collaudo, nonché la realizzazione delle opere stesse per i porti regionali, ricadenti nei rispettivi territori.
Negli altri porti ed approdi, i Comuni territorialmente competenti approvano i progetti esecutivi - e relative eventuali varianti - per la realizzazione di qualsiasi opera e compiono tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, compreso il collaudo. L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.
I Comuni sedi dei porti regionali sono altresì delegati a provvedere alla illuminazione ed alla pulizia degli ambiti portuali stessi, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, ed a compiere tutti i relativi atti tecnico-amministrativi.
L'erogazione delle spese relative ai predetti servizi di illuminazione e di fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e alla pulizia nei porti regionali, è disposta dai Comuni interessati secondo la rispettiva competenza. A tal fine la Giunta regionale, o l'Assessore dalla stessa delegato, trasferisce i fondi all'uopo assegnati in unica soluzione anticipata. Le Amministrazioni comunali stesse dovranno introitare tali fondi in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio. Delle somme erogate dovrà essere trasmesso alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto secondo le direttive della Regione medesima.
L'erogazione dei finanziamenti regionali, per le spese relative alla realizzazione delle opere di cui al precedente quarto comma, verrà disposta, ai sensi dell'art. 66 della Legge regionale 7 luglio 1977 n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al Regolamento regionale 9 dicembre 1978 n. 50, concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.
La utilizzazione dei fondi messi a disposizione dei funzionari delegati è subordinata al verificarsi dei seguenti presupposti, da accertarsi in sede di rendiconto amministrativo sulla base della prevista documentazione:
a) fino al 20 per cento: alla avvenuta consegna dei lavori previsti nel progetto;
b) fino al 70 per cento: secondo lo stato di avanzamento maturato dei lavori per opere appaltate e secondo le fatture e le liste in economia per opere eseguite in diretta amministrazione;
c) fino al 10 per cento: in sede di presentazione, a consuntivo, degli atti di contabilità finale e degli eventuali certificati di collaudo regolarmente approvati."
Art. 7
Commissario regionale "ad acta"
L'articolo 20 della Legge regionale 27 aprile 1976 n. 19, è sostituito dal seguente articolo:
"In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può disporre un congruo termine per l'adozione del provvedimento; decorso il quale, la Giunta stessa nomina un Commissario per il compimento dell'atto."
Art. 8
Costruzione di nuovi porti in pendenza del PRIT.
L'articolo 29 della Legge regionale 27 aprile 1976 n. 19, è sostituito dal seguente articolo:
"Fino alla data dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, la costruzione di nuovi porti ed approdi turistici e di nuovi porti ed approdi fluviali, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri Enti pubblici, potrà aver luogo esclusivamente sulla base di un'intesa fra la Giunta regionale ed il Comune interessato, sentita la Provincia e su conforme parere della competente Commissione consiliare."
Art. 9
Classificazione portuale in pendenza del PRIT.
L'articolo 30 della Legge regionale 27 aprile 1976 n. 19, è sostituito dal seguente articolo:
"Il Consiglio regionale, prima dell'approvazione del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, potrà, su proposta della Giunta, classificare regionali quei porti già comunali che assumano un ruolo equiparabile a quello svolto dai porti attualmente classificati regionali. La Giunta regionale formula le sue proposte d'intesa con i Comuni, le Province e il Comitato circondariale di Rimini, in quanto territorialmente interessati."
Art. 10
Norme abrogate
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, e 28 della Legge regionale 27 aprile 1976 n. 19.
Art. 11
Norma transitoria
Il Comitato circondariale di Rimini ed i Comitati comprensoriali continuano ad esercitare le funzioni amministrative agli stessi attribuite ai sensi delle disposizioni legislative di cui al precedente art. 5, limitatamente alle opere dai medesimi appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 marzo 1983

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è

modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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