Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/06/1994 | ||
2. | 19/03/1980 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 03/08/1984
LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984
Art. 7
Opere di competenza pubblica e opere private obbligatorie
Le opere indicate negli artt. 3 e 4 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
I programmi poliennali di cui al precedente art. 6 dovranno indicare le opere necessarie ai fini generali della bonifica e della utilizzazione agricola delle acque, da realizzarsi a totale carico pubblico, nonchè quelle di interesse particolare dei singoli fondi e direttamente connesse alla finalità e funzionalità delle prime, che sono di competenza dei privati ed obbligatorie per essi, fruendo del contributo pubblico nelle misure previste dalla legge.