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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 7
Opere di competenza pubblica e opere private obbligatorie
Le opere indicate negli artt. 3 e 4 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
I programmi poliennali di cui al precedente art. 6 dovranno indicare le opere necessarie ai fini generali della bonifica e della utilizzazione agricola delle acque, da realizzarsi a totale carico pubblico, nonché quelle di interesse particolare dei singoli fondi e direttamente connesse alla finalità e funzionalità delle prime, che sono di competenza dei privati ed obbligatorie per essi, fruendo del contributo pubblico nelle misure previste dalla legge.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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