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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

Capo I
Società per lo sviluppo del termalismo
Art. 38
Costituzione di società
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione di enti pubblici, sollecitando in particolare l'adesione di imprese idro-termali e turistiche, delle loro associazioni rappresentative, di enti locali e di altre persone giuridiche, pubbliche e private.
Art. 39
Patti sociali
1. La partecipazione alla società è subordinata, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, alle condizioni indicate ai commi successivi.
2. La società dovrà avere ad oggetto:
a) lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo regionale, nelle sue varie componenti, mediante la promozione di progetti riguardanti il sistema termale nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
b) la promozione di progetti di sviluppo delle attività termali su singole aree della regione anche mediante la valorizzazione di risorse complementari in grado di integrare l'offerta turistico - termale a livello locale;
c) l'attuazione di iniziative di ricerca in campo termale;
d) la partecipazione alle società d'area di cui all'art. 41 con quote non superiori al 10%.
3. La società può realizzare iniziative promozionali in Italia ed all'estero riguardanti il turismo termale.
4. L'Agenzia regionale di promozione turistica e le APT, ai sensi della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, competenti per territorio inseriscono il termalismo nella promozione turistica regionale e locale. La Regione, ai sensi della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, emana apposite direttive.
5. I rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione della società dovranno essere nominati ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del codice civile.
6. L'attività promozionale all'estero è svolta in forma coordinata con le iniziative dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ai sensi dell' art. 28 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2.
Art. 40
Capitale e diritti sociali
1. La Regione sottoscrive, all'atto della costituzione della società, la maggioranza assoluta delle azioni.
2. I diritti della Regione, inerenti alla qualità di socio, sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
3. Al momento della costituzione della società, la Regione sottoscrive azioni per un importo non superiore a 500 milioni di Lire.
Art. 41
Società d'area
1. La Regione favorisce la nascita di società d'area in qualunque forma costituite purché siano a prevalente partecipazione privata e finalizzate alla promozione di progetti di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 39.
2. Per la realizzazione di progetti indicati al precedente comma le società d'area possono concorrere ai finanziamenti previsti al primo comma, lettera a), art. 8 della L.R. 6 luglio 1984, n. 38.
Art. 42
Contributi agli Enti locali e realizzazione di progetti finalizzati
1. Ai fini dell'adesione alle società d'area di cui al precedente articolo 41 la Regione può concedere agli Enti locali contributi nella misura massima del 50% delle rispettive quote di partecipazione. Tali contributi sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale. Le domande di contributo vanno presentate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Nel quadro degli obiettivi del programma di settore di cui al successivo art. 43 la Regione può affidare alla SpA di cui all'art. 39, mediante convenzione, la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo nelle sue varie componenti.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall' art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell' articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

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