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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

Capo II
Incentivi al settore termale
Art. 43

(abrogate lettere d) ed f) del comma 3 da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002 n. 40)

Programma di settore (5)
1. Il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta, sentita la Consulta regionale per il termalismo prevista dall'art. 3, approva un programma poliennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del programma regionale di sviluppo.
2. Per l'attuazione del programma la Regione concede incentivi a favore di soggetti pubblici e privati.
3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare:
a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale;
b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
d) abrogato
e) realizzazione di studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
f) abrogato
Art. 44
Procedimento di erogazione degli incentivi
1. Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi, indicati all'art. 43, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da una relazione tecnica contenente il progetto di massima, il computo metrico estimativo e il piano finanziario, entro i termini fissati dal programma di settore o dalla legge finanziaria regionale.
2. Sono ammesse a contributo anche domande relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico e dei quali sia comprovata la funzionalità.
3. La istruttoria delle domande presentate dagli enti di cui all' articolo 3 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29, nonché la valutazione delle medesime, l'approvazione dei progetti, la concessione e la erogazione dei contributi si attuano secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 della predetta L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.
4. abrogato
5. Il programma, contenente l'elenco dei progetti da finanziare, potrà essere attuato anche per stralci sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dallo stanziamento annuale di bilancio.
6. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina le priorità delle iniziative da finanziare e la graduazione dell'entità dei contributi in relazione alla tipologia delle opere e alla loro localizzazione. La entità dei contributi, in conto capitale, non potrà, in ogni caso, essere superiore al 50% delle spese ammissibili. Per i programmi di ricerca nel campo dell'idrologia medica applicata possono essere concessi contributi, in conto capitale, fino all'80% delle spese ammissibili.
Art. 45
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 1.750.000.000 nel biennio 1988-1989 di cui Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1988, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500, alla voce n. 15, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1988 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio.
2. Con riferimento agli interventi di cui agli artt. 38, 42 e 43 lett. b), c), d) ed f) della presente legge, le modifiche e le integrazioni finanziarie che si rendessero necessarie verranno effettuate con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell' art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. Con riferimento a tutti gli altri interventi previsti nella presente legge, sarà la legge annuale di bilancio a determinare l'entità delle relative spese, a norma di quanto disposto dall' art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e fatte salve le disponibilità di bilancio.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall' art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell' articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

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