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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 12

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA NELLE STRUTTURE DI RICOVERO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Servizio di assistenza religiosa
1. In ogni Unità sanitaria locale è istituito un servizio di assistenza religiosa dotato dell'autonomia confacente alla peculiarità della sua funzione, disciplinato dalle norme della presente legge e dell'intesa di cui al successivo comma 3, in conformità alle norme concordatarie e statali vigenti in materia.
2. Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso i presidi di ricovero sanitari e sociali del servizio socio-sanitario regionale, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle diverse confessioni, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
3. L'organizzazione del servizio e le condizioni e modalità di svolgimento delle attività sono stabilite mediante apposite intese di cui all'art. 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno. Le intese locali fra le Unità sanitarie locali e Autorità religiose competenti per territorio saranno conformi, per i singoli culti, all'intesa approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo accordo con l'Autorità religiosa regionale. In sede di prima applicazione "A" e "B".
4. Il servizio di assistenza religiosa è svolto secondo quanto previsto dall'articolo 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, da assistenti religiosi assunti ai sensi del terzo comma dell'art. 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno ovvero incaricati in regime convenzionale. In caso di assunzione l'Unità sanitaria locale istituisce i corrispondenti posti nella pianta organica, se non già previsti.
5. Gli schemi tipo di intese regionali, di cui al comma 3, dovranno prevedere fra l'altro:
a) i parametri per la determinazione del numero di assistenti religiosi da impiegare nel servizio, in relazione al numero ed alle dimensioni dei presidi di ricovero esistenti nelle varie Unità sanitarie locali;
b) la regolamentazione degli aspetti di cui risulti necessario assicurare una disciplina uniforme in tutte le Unità sanitarie locali;
c) le modalità di risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione od all'applicazione delle intese, nonché le modalità di svolgimento e gli effetti reciproci delle decisioni assunte nei rispettivi ordinamenti in ordine agli assistenti religiosi;
d) la facoltà di stipulare convenzioni concernenti congiuntamente più Unità sanitarie locali, nel caso in cui non si raggiungano i parametri minimi di cui alla lettera a) del presente comma.
6. Eventuali modificazioni delle intese convenute fra le parti, sono approvate con la procedura di cui al comma 3.
7. In ordine alle esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi dell'Unità sanitarie locale, l'ufficio di direzione (2)assume le proprie decisioni sentiti gli assistenti religiosi. Resta ferma la piena autonomia operativa specifica degli assistenti religiosi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 aprile 1989

Note del Redattore:

Si veda anche L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino dei servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato con Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" con cui sono state istituite le Aziende-Unità Sanitarie Locali (AUSL).

Organismo soppresso dall'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

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